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La Cass.sez.lav. con sentenza del 16 dicembre 2011 n. 27205,
afferma la possibilità di ritrattatre la reintegrazione a favore
dell'indennità sostitutiva, come opzione di un obbligazione alternativa.
Articolo Avv. Susanna Stoppani
Foro di Roma
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Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema
Corte riguardava un lavoratore, destinatario di un provvedimento
giudiziale di nullità del licenziamento che statuiva la tutela
risarcitoria ex art.18 dello Statuto dei lavoratori, il quale optava, in
luogo della reintegrazione in servizio, per il pagamento dell’indennità
sostitutiva ed azionava tale pretesa creditoria avverso il datore di
lavoro, attraverso il procedimento monitorio.
Il datore di lavoro, dal canto suo, proponeva formale opposizione al
decreto ingiuntivo conseguito dal lavoratore, avanzando l’inesigibilità
del credito azionato poiché il lavoratore era già stato intimato a
riprendere servizio in ottemperanza alla reintegrazione nel posto di
lavoro.
Il tribunale rigettava l’opposizione del datore di lavoro e confermava
il provvedimento monitorio; parimenti accadeva in sede di gravame, ove
la Corte di Appello statuendo la legittimità del comportamento del
lavoratore, il quale, prima che il rapporto di lavoro venisse
ricostruito in conseguenza della reintegrazione, optava per ricevere
l’indennità sostitutiva, in luogo della reintegrazione nel posto di
lavoro e tanto nel rispetto dell’anzidetta norma ex art.18 St. Lav.
In sede di legittimità il datore di lavoro censura l’operato del giudice
del gravame sotto il profilo logico-giuridico in quanto detto
giudicante non avrebbe tenuto conto della portata e/o valore della
comunicazione datoriale con cui veniva intimato al lavoratore di
riprendere servizio, fatto, questo, cui conseguiva l’intempestività
della richiesta dell’indennità sostitutiva pretesa dal lavoratore
medesimo.
Il problema risolto dalla sentenza in oggetto riguarda il momento in cui
il rapporto di lavoro possa ritenersi totalmente ricostruito. La
Suprema Corte chiarisce come, solo con l’effettivo reinserimento
nell’attività lavorativa lo stesso si consideri ricostruito. LA
conseguenza naturale e logica sarà che fino a quel momento il lavoratore
potrà optare ex art.18 (D.Lgs.300/1970) per la corresponsione
dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
Il datore di lavoro contesta la liceità della ritrattazione ex-post
operata dal lavoratore, il quale solo dopo aver ottenuto la reintegra
nel posto di lavoro, pretende, in alternativa, l’indennità pecuniaria.
Osserva la Corte che l’obbligazione derivante dal dictum giudiziale
dichiarativo della nullità del licenziamento, è caratterizzata dal
potere del creditore, quindi del lavoratore, di scegliere tra due
prestazioni tra loro alternative.
Nel caso di specie l’invito del datore rivolto al lavoratore di
riprendere servizio , dopo la sentenza che giudicava nullo il
licenziamento, non aveva il potere di inibire il potere del lavoratore
di richiedere l’adempimento della prestazione alternativa con il
pagamento della indennità sostitutiva.
Dall’illegittimità del licenziamento derivano delle obbligazioni
alternative (non facoltative!) che liberano validamente il debitore
(datore di lavoro) a scelta del creditore. Tale scelta diviene
irrevocabile solo ed unicamente a seguito della manifestazione di
volontà operata dal creditore (in questo caso il lavoratore)
L’illegittimità del licenziamento, pertanto, rileva ai sensi dell’art.18
St. Lav.ri (L.300/1970) in concreto quale fatto costitutivo di
un’obbligazione “alternativa” e non “facoltativa” in virtù della quale,
spetta al creditore (ossia al lavoratore) scegliere se richiedere la
prestazione del fare infungibile consistente nella reintegrazione in
servizio oppure l’alternativa prestazione pecuniaria.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 16 dicembre 2011, n. 27205
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado,
rigettava l'opposizione proposta dalla società Impresa Carchella al
decreto ingiuntivo emesso su istanza di R. per la somma di Euro 20634,90
richiesta a titolo d'indennità sostitutiva della reintegrazione nel
posto di lavoro di cui alla precedente sentenza del 18 marzo 2003 con la
quale era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato
dalla predetta società. La Corte del merito, per quello che interessa in
questa sede,riteneva che ancorché il R. avesse - con atto di precetto -
chiesto, a seguito della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del
licenziamento, oltre al risarcimento dei danni anche la reintegrazione
nel posto di lavoro ben poteva - in assenza di effettiva reintegrazione -
richiedere l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18 della legge n.
300 del 1970, avendo egli avanzato la relativa istanza nel termine di
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.
Avverso questa sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione
sulla base di due censure precisate da memoria. Resiste con
controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società, deducendo vizio di
motivazione, indica, ai sensi dell'art. 366 bis cpc, quale fatto
controverso l'atto di significazione e comunicazione con il quale la
società aderendo alla richiesta del R. di essere reintegrato gli
intimava di riprendere, senza dilazione, servizio con conseguente
ripristino del rapporto di lavoro e tardività della richiesta
d'indennità per essere stata la stessa avanzata dopo la ricostituzione
del rapporto di lavoro. Assume la società che la Corte del merito ha del
tutto trascurato l'avvenuta esecuzione della reintegrazione prima della
richiesta dell'indennità sostituiva da parte del lavoratore. La censura
è infondata. Invero la Corte del merito nell'affermare che "ove il
lavoratore abbia manifestato l'intenzione di chiedere la reintegrazione
nel posto di lavoro, fintantoché la medesima reintegrazione non abbia
avuto esecuzione, può optare per l'indennità di 15 mensilità", ha
ritenuto correttamente - che il mero invito riprendere servizio non
costituisce esecuzione dell'obbligo scaturente dal dictum della sentenza
- di reintegrazione nel posto di lavoro realizzandosi questo
esclusivamente con l'effettivo reinserimento del lavoratore nel suo
posto di lavoro. Con la seconda critica la società, denunciando
violazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, formula, ex art.
366 bis cpc, il seguente quesito: "se il lavoratore che abbia richiesto
la reintegrazione in servizio e che sia stato integrato dal datore di
lavoro, possa, successivamente,ritrattare la propria scelta e domandare
l'indennità sostitutiva". La censura non è accoglibile. Infatti il
quesito di diritto muove dal presupposto che, nella specie, il
lavoratore sia stato reintegrato nel posto di lavoro, mentre di contro,
come sottolineato nell'esame del motivo che precede, il datore di lavoro
si è limitato, nella specie, ad invitare il lavoratore a prendere
servizio, ma a tale invito non è seguito l'effettivo ripristino del
rapporto di lavoro. È, quindi, corretta la sentenza impugnata che si è
adeguata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale
l’obbligazione alternativa, ai sensi dell’art. 1285 e segg. cod. civ.,
presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in
posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna
delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una
di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa
irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte.
L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione
semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e
determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione
facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore
optante abbia piena consapevolezza - dovuta solo in via subordinata e
secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca
quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che,
peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia
stato l'adempimento della prestazione principale (Cass. 17 novembre 1995
n. 11899 e Cass. 16 agosto 2000 n. 10853).
Difatti è ius receptum che la richiesta del lavoratore illegittimamente
licenziato di ottenere, in luog o della reintegrazione nel posto di
lavoro, l'indennità prevista dall'art. 18, quinto comma, legge n. 300
del 1970, costituisce esercizio di un diritto derivante
dall'illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo
lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa ex parte
creditoris, nel senso che, in luogo della reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro, che è l'unica prestazione a cui è tenuto il datore
di lavoro in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento irrogato,
il lavoratore può optare per la corresponsione della indennità di cui
alla citata norma(v. oltre a Corte Costituzionale 4 marzo 1992 n. 81,
Cass. 13 agosto 1997 n. 7581, Cass. 16 ottobre 1998 n. 10283, Cass. 8
aprile 2000 n. 4472, Cass. 12 giugno 2000 n. 8015, Cass. 26 agosto 2003
12514 nonché, tra le tante, Cass. 16 marzo 2009 n. 1642). Il ricorso in
conclusione va respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed
Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario oltre spese generali, IVA e
CPA.
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