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CCNL edilizia industria - CAMPO DI APPLICAZIONE
● Fonti di riferimento
c.c.n.l. 18 giugno 2008
accordo 19 aprile 2010 rinnovo
● Parti stipulanti
ANCE e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
● Decorrenza e durata
1° aprile 2010 - 31 dicembre 2012
● Campo di applicazione
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonchè le seguenti altre attività:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotte
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili
Tutte le altre attività
comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
CCNL edilizia - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
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Livello
|
Qualifica
|
Declaratorie contrattuali
|
| |
|
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7 Q
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Quadri
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Lavoratori
che svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti
un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale
particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di
alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e
progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque
contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi
dell'impresa stessa.
|
|
7
|
Impiegati 1a categoria super
|
Impiegati
con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche
indicate nella declaratoria del 6º livello, nonchè una specifica
esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione
aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste
peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità
produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della
organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione
degli obiettivi dell'impresa.
|
|
6
|
Impiegati di 1a categoria
|
Impiegati,
sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono
una specifica preparazione e capacità professionale, con
discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di
iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal
titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria
super.
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|
5
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Impiegati di 2a categoria
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Impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.
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4
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Impiegati e operai di 4° livello
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Il c.c.n.l. non prevede declaratorie per il livello ma solo profili professionali
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3
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Impiegati di 3a categoria e operai specializzati
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Impiegati
d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che
richiedono una generica preparazione professionale.
Operai
specializzati ovvero gli operai superiori ai qualificati, che sono
capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale
competenza pratica, conseguente a tirocinio o a preparazione
tecnico-pratica.
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|
2
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Impiegati di 4a categoria e operai qualificati
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Impiegati
d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive
che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.
Operai
qualificati ovvero gli operai in grado di eseguire lavori che
necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.
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|
1
|
Impiegati di 4a categoria, primo impiego e operai comuni
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Impiegati di primo impiego che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.
L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione.
Operai
comuni ovvero operai capaci di compiere lavori nei quali, pur
prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di
determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono
adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o
conoscenza conseguibile in pochi giorni.
Aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati.
|
L'apprendistato ai sensi della L. n. 25/1955 è ammesso per figure con livelli di destinazione da 5 a 2.
Dal
1° gennaio 2009 le imprese devono comunicare alla Cassa edile
territoriale l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima
dell’inizio del lavoro per consentire, attraverso la Scuola edile, lo
svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del
lavoro in edilizia e la sicurezza.
Patentino per operatori di macchine complesse
Dal 1º luglio 2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle scuole edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla 2ª per i laureati ed alla 3ª per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in 2ª categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3ª categoria, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile.
Il titolo di studio deve essere comunicato per iscritto all'impresa, all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.
Caposquadra
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione (paga base di fatto, ex contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Al lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato oltre alla predetta maggiorazione.
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Lavoratori svolgenti mansioni della categoria superiore: dopo 3 mesi (impiegati ) o 2 mesi consecutivi di effettiva prestazione (operai) spetta la categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e la retribuzione deve essere superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza tra il minimo della categoria di provenienza e quello di assegnazione.
Il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria super e di 1ª categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.
Operaio temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore: spetta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Operaio adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche: deve essere inquadrato nella qualifica della categoria superiore e ne deve percepire la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro: non determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, trascorso un periodo di 6 mesi spetta la qualifica di quadro.
CCNL edilizia - ASPETTI E CRITERI GENERALI DELLA RETRIBUZIONE
· Divisore orario: 173 (discontinui, 208)
· Divisore giornaliero: 25
· Retribuzione mensile:
- operai: minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale (cessa dal 1° gennaio 2011), indennità territoriale di settore, utile di cottimo, maggiorazione per i capisquadra, ogni altro compenso a carattere continuativo, escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese
- impiegati: stipendio, superminimi collettivi e ad personam, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, scatti di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili, indennità sostitutiva della mensa, indennità di cassa e maneggio denaro, indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria, indennità di zona malarica, ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, rateo della tredicesima mensilità, del premio annuo e del premio di fedeltà
Per i laureati e i diplomati sono previste maggiorazioni percentuali sui minimi tabellari.
· Indennità di funzione per i quadri: è assorbita fino al 50% dal superminimo individuale.
· Cottimo: le tariffe devono garantire un utile non inferiore all’8% dei minimi di retribuzione (5% per i concottimisti).
· Casse edili: il c.c.n.l. prevede un sistema di accantonamento per la corresponsione agli operai della retribuzione per ferie, gratifica natalizia e malattia.
CCNL edilizia - LIVELLI RETRIBUZIONE
Variazioni retributive per le varie decorrenze
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Quadri - Impiegati - Operai
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|
Livelli
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Minimo 1/4/2010
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Minimo 1/1/2011
|
Minimo 1/1/2012
|
Contingenza
|
Ed.r.
|
Ind. funzione
|
|
7Q
|
1.478,71
|
1.538,71
|
1.600,71
|
533,83
|
10,33
|
140,00
|
|
7
|
1.478,71
|
1.538,71
|
1.600,71
|
533,83
|
10,33
|
-
|
|
6
|
1.330,83
|
1.384,83
|
1.440,63
|
529,63
|
10,33
|
-
|
|
5
|
1.109,02
|
1.154,02
|
1.200,52
|
523,35
|
10,33
|
-
|
|
4
|
1.035,11
|
1.077,11
|
1.120,51
|
521,25
|
10,33
|
-
|
|
3
|
961,16
|
1.000,16
|
1.040,46
|
519,16
|
10,33
|
-
|
|
2
|
865,05
|
900,15
|
936,42
|
516,43
|
10,33
|
-
|
|
1
|
739,36
|
769,36
|
800,36
|
512,87
|
10,33
|
-
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Scatti di anzianità
Spettano ai soli quadri e impiegati.
Maturazione: 5 scatti biennali.
Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Passaggio di livello: il lavoratore mantiene in cifra l'importo degli scatti già maturati.
Importi: liv. 7Q e 7: € 13,94; liv. 6: € 12,85; liv. 5: € 10,46; liv. 4: € 9,62; liv. 3: € 8,99; liv. 2 e 1: € 8,22.
Per l’anzianità professionale degli operai opera il sistema delle Casse edili.
Indennità
- Indennità di cassa: spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 8% di minimo e contingenza.
- Premio di fedeltà: spetta agli impiegati con 20 anni di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione mensile.
- Indennità speciale per lavoratori non soggetti a limitazione di orario: spetta al personale direttivo nella misura del 25% di minimo, contingenza, premio di produzione ed elemento territoriale.
- Maggiorazione caposquadra: spetta ai lavoratori che guidano e coordinano gruppi di almeno 5 operai ed è pari al 10% di minimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo di cottimo.
- Lavori speciali disagiati: il c.c.n.l. prevede specifiche maggiorazioni per gli operai chiamati a lavorare in condizioni di particolare disagio (lavori in galleria, in cassoni ad aria compressa, ecc). Ugualmente sono previste indennità per gli impiegati che lavorino in galleria, in zone malariche o distanti da centri abitati.
- Indennità di trasferta: per gli operai è stabilita a livello regionale, sulla base delle linee guida indicate nel c.c.n.l. Agli impiegati spetta un’indennità pari al 15% delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio.
□ Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Impiegati
Corresponsione: nel mese di dicembre
Misura: una mensilità della retribuzione globale
Maturazione: per dodicesimi.
Per gli operai opera il sistema delle Casse edili.
Premio annuo - Impiegati
Corresponsione: entro il 30 giugno in relazione all’anzianità di servizio maturata nei 12 mesi precedenti.
Misura: una mensilità della retribuzione globale
Maturazione: per dodicesimi.
CCNL edilizia - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il c.c.n.l. prevede durate ridotte per i lavoratori con esperienza nel settore.
□ Orario di lavoro
Orario settimanale
40 ore
L’orario giornaliero non può superare le 10 ore.
In caso di ripartizione dell’orario su 6 giorni, per le ore prestate al sabato spetta una maggiorazione dell’8% da calcolare, per gli operai, su minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo di cottimo (per i cottimisti) e, per gli impiegati, su minimo, superminimo, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, scatti di anzianità.
Turnisti
Per i turni diurni agli operai spetta una maggiorazione del 9%, da calcolare su minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo ed effettivo di cottimo (per i cottimisti).
Lavoratori discontinui
Orario di lavoro settimanale 48 ore.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale. Il trattamento economico per le singole giornate di festività per gli operai è pari a 8 quote orarie di: minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo di cottimo (per i cottimisti), maggiorazione per i caposquadra; per gli addetti a mansioni discontinue è ragguagliato a 9,6 ore da calcolare sugli stessi elementi indicati per gli operai. Agli impiegati in caso di coincidenza di una festività con la domenica spetta 1/25 della retribuzione mensile.
Flessibilità
La ripartizione dell’orario settimanale nei vari mesi dell’anno è rimessa alla contrattazione di secondo livello
□ Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi:
- operai: minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo ed effettivo di cottimo (per i cottimisti)
- impiegati: minimo, superminimo, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, scatti di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato. Un particolare criterio di calcolo è previsto per gli impiegati retribuiti con provvigioni ed interessenze.
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Tipologia della prestazione
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Percentuale di maggiorazione
|
| |
operai
|
impiegati
|
|
a) straordinario:
|
|
|
|
- diurno
|
35%
|
35%
|
|
- festivo
|
55%
|
55%
|
|
- notturno
|
40%
|
47%
|
|
- notturno festivo
|
70%
|
70%
|
|
b) notturno:
|
|
|
|
- dalle 22 alle 6
|
28%
|
34%
|
|
- per lavori che si possono eseguire solo di notte
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16%
|
-
|
|
- a turni
|
12%
|
10%
|
|
c) festivo
|
|
|
|
- diurno
|
45%
|
45%
|
|
- notturno
|
50%
|
50%
|
|
- domenicale con riposo compensativo
|
8%
|
-
|
Limiti per il lavoro straordinario: 250 ore annue per prestazioni individuali.
Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6. Per i guardiani notturni è stabilita una maggiorazione dell’8%, da calcolare sugli stessi elementi previsti per gli operai.
Per le prestazioni occasionali di lavoro straordinario degli impiegati che hanno già lasciato il cantiere è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
□ Ferie e permessi annui
Ferie
4 settimane di calendario (= 160 ore per gli operai di produzione)
Agli impiegati che hanno maturato 14 anni di anzianità entro il 31.12.1978 spettano 5 settimane di ferie.
Festività soppresse
A fronte delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito che sono assorbite nei permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro (ROL).
Riduzione orario di lavoro (ROL)
È pari a 88 ore annue, comprensive delle 32 ore spettanti a fronte delle ex festività, e maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato (1 ora ogni 25 per i discontinui).
□ Assenze
Malattia
Impiegati
- comporto:
- anzianità fino a 2 anni: 6 mesi
- anzianità da 3 a 6 anni: 9 mesi
- anzianità oltre 6 anni: 12 mesi
Nel caso di più malattie o ricadute, i periodi di comporto sono i seguenti:
- anzianità fino a 2 anni: 9 mesi nell’arco di 30
- anzianità da 3 a 6 anni: 12 mesi nell’arco di 30
- anzianità oltre 6 anni: 15 mesi nell’arco di 30
- trattamento economico:
- anzianità fino a 2 anni: 6 mesi, 100%
- anzianità da 3 a 6 anni: primi 6 mesi, 100%, successivi 3 mesi, 50%;
- anzianità oltre 6 anni: primi 6 mesi, 100%, successivi 3 mesi, 75%, ultimi 3 mesi, 50%
Nel caso di malattie o ricadute, il trattamento economico per i tre mesi aggiuntivi è del 100% per il primo mese e del 50% per i successivi due mesi.
Operai
- comporto:
- anzianità fino a 3 anni e ½ : 9 mesi (270 gg.)
- anzianità oltre 3 anni e ½ : 12 mesi (365 gg.)
Nel caso di più malattie o ricadute, i periodi indicati si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nell’arco di 20 consecutivi per i lavoratori sub a) e di 24 mesi consecutivi per i lavoratori sub b).
- trattamento economico: il trattamento economico giornaliero è determinato applicando alla retribuzione oraria - composta da minimo, contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore - i seguenti coefficienti:
|
Durata malattia
|
Coefficiente
|
|
1°, 2° e 3° giorno
|
|
|
- per malattie che superano i 6 gg. (dal 1/6/2008)
|
0,5495
|
|
- per malattie che superano i 12 gg. (dal 1/6/2008)
|
1, 0495
|
|
dal 4° al 20° giorno
|
0,3795
|
|
dal 21° al 180° giorno
|
0,1565
|
|
dal 181° al 365° giorno
|
0,5495
|
Le quote orarie così determinate si moltiplicano per il numero di ore corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale in vigore nella circoscrizione. Tale trattamento spetta per 6 giorni alla settimana, escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'istituto medesimo.
In caso di assenza ingiustificata, soggetta a provvedimenti disciplinari, nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento suindicato è ridotto di 1/173 (1/208 per i discontinui) per ogni ora di assenza ingiustificata.
Apprendistato L. nn.. 25/1955, 56/87, 196/97 e apprendistato professionalizzante
- comporto: come gli operai e gli impiegati
- trattamento economico complessivo: per le quote a carico azienda, come i qualificati. Il coefficiente per le giornate non indennizzate dall’INPS è 0,5495.
Infortunio sul lavoro
Impiegati
- comporto: per tutto il periodo di inabilità temporanea
- trattamento economico: come la malattia
Operai:
- comporto: per l’infortunio come sopra; per la malattia professionale: 9 mesi (= 270 gg.) cumulabili nell’arco di 12 mesi (= 365 gg.), nel caso di più malattie o ricadute.
- trattamento economico: il trattamento economico giornaliero si determina applicando alla retribuzione oraria - costituita da minimo, contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore - i seguenti coefficienti:
|
Durata malattia
|
Coefficiente
|
|
dal 1° al 90° giorno
|
0,2538
|
|
dal 91° giorno
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0,0574
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Le quote orarie così determinate si moltiplicano per il numero di ore corrispondente ad 1/7 dell’orario settimanale in vigore nella circoscrizione. Tale trattamento spetta per 7 giorni alla settimana, comprese le festività.
In caso di assenza ingiustificata, soggetta a provvedimenti disciplinari, nel mese di calendario precedente l'inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento spettante è ridotto di 1/173 (1/208 per i discontinui) per ogni ora di assenza ingiustificata.
Apprendisti
- comporto: come i qualificati
- trattamento economico: come i qualificati
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione globale .
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi.
Diritto allo studio
Per l'esercizio del diritto allo studio sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno purché le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso. L’assenza contemporanea per la frequenza ai corsi non può superare il 3% della forza occupata nell’unità produttiva (nelle unità con almeno 18 dipendenti, il diritto è garantito almeno a 1 lavoratore).
□ Lavoro a tempo parziale
Limiti
Gli operai a tempo parziale non possono superare il 3% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato; è comunque consentito assumere un operaio se non si supera il 30% degli operai a tempo pieno. Tali limiti non operano per gli impiegati e per il personale operaio non adibito alla produzione a esclusione degli autisti, per il personale operaio di 4º livello, per il personale operaio occupato in lavori di restauro e archeologici, per il personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Lavoro supplementare
È ammesso il lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario contrattuale settimanale. Agli operai, per il lavoro supplementare spetta una maggiorazione del 20% da calcolare su minimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo ed effettivo di cottimo; per gli impiegati la maggiorazione è del 10% e si calcola su: minimo, superminimo, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, scatti di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato.
Clausole flessibili ed elastiche
Nel caso di ricorso a clausole flessibili ed elastiche, al lavoratore spetta un preavviso di 5 giorni e una maggiorazione rispettivamente del 20% e del 10%, da calcolare sugli stessi elementi della retribuzione suindicati.
□ Contratto a tempo determinato
Cause di inammissibilità
- Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
- Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi.
- Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato.
- Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Limiti
I contratti a termine non possono superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
E' comunque possibile l'utilizzo di almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi devono essere arrotondate all'unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Cumulo di più contratti
L'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi può avere una durata massima pari a 8 mesi.
□ Apprendistato professionalizzante
Si applica agli apprendisti assunti dal 1° giugno 2005. Per gli apprendisti già in forza e per quelli minori di anni 18, valgono le norme stabilite dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Condizioni
Aziende, con più di 3 apprendisti, che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti.
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.
Livelli di inquadramento
E' ammesso per figure con livelli di destinazione da 5 a 2.
L'inquadramento e il trattamento economico sono di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico sono:
- 1º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 2º e 3º livello;
- 2º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 4º livello;
- 3º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 5º livello.
A metà del percorso del periodo di apprendistato all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Tale disposizione non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2º livello.
Durata
Qualifiche finali del secondo livello: massimo 3 anni;
Qualifiche finali del terzo livello: massimo 4 anni;
Qualifiche finali dal quarto livello: massimo 5 anni.
□ Contratto di inserimento
Categoria di inquadramento
Operai: l'inquadramento è quello dell'operaio comune per i contratti il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati, dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di 4º livello. Contratti finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento è di un livello inferiore.
Impiegati: l'inquadramento economico e il trattamento economico sono quelli di due livelli inferiori a quello della categoria cui è preordinato il progetto, un livello inferiore per i contratti finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale.
□ Lavoro a domicilio
Non disciplinato
□ Somministrazione di lavoro
Divieti
E' vietata:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni;
5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7) per lavori subacquei con respiratori;
8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi in cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro è consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Limiti
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa. Tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
E' in ogni caso possibile utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
□ Lavoro stagionale
Non disciplinato
□ Lavoro intermittente
Non disciplinato
□ Telelavoro
Non disciplinato
□ Lavoro ripartito
Non disciplinato
□ Estinzione del rapporto
Preavviso
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Anzianità di servizio
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Livelli/categorie
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Durata
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a) operai
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- fino a 3 anni
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4, 3, 2, 1
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1 settimana
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- fino a 10 anni
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4, 3, 2, 1
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10 gg. di calendario
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b) impiegati
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- fino a 5
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1a S e 1a
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2 mesi
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2a e 4° livello
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1 mese e ½
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3a, 4a (anche 1° impiego)
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1 mese
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- da 5 a 10
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1a S e 1a
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3 mesi
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2a e 4° livello
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2 mesi
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3a, 4a
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1 mese e ½
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- oltre 10 anni
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1a S e 1a
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4 mesi
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2a e 4° livello
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3 mesi
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3a, 4a
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2 mesi
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In caso di dimissioni il preavviso è ridotto a metà.
Trattamento di fine rapporto
Elementi da comprendere nella base di computo:
Impiegati: minimo di stipendio; ex indennità di contingenza; premio di produzione; elemento economico territoriale; aumenti periodici di anzianità; superminimi "ad personam" di merito o collettivi; 13ª mensilità; premio annuo e premio di fedeltà; indennità di cassa e di maneggio denaro; indennità sostitutiva di mensa; indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario; indennità di trasporto; indennità per lavori in galleria; indennità per lavori in alta montagna.
Operai: minimo di paga base; indennità di contingenza; elemento economico territoriale; indennità territoriale di settore; superminimi "ad personam" di merito o collettivi; trattamento economico accantonato presso le Casse edili; percentuale per i riposi annu; utile di cottimo e concottimo; indennità sostitutiva di mensa; indennità di trasporto; indennità per lavori speciali disagiati; indennità per lavori in alta montagna; indennità di cantiere ferroviario.
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