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relazioni sindacali, ferie congedi e permessi e funzione docente
personale ATA, formazione e aspetti retributivi generali
CCNL scuola artt 91 - 150
procedimenti disciplinari insegnanti all'estero personale istituzioni educative e telelavoro
livelli retributivi ult biennio
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DELL'
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
29 novembre 2007 (in Suppl. ordinario n. 274 alla Gazz. Uff., 17
dicembre 2007, n. 292). - Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
Contratto Collettivo [ Parte 1 di 3 ]
A seguito del
parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 16 novembre 2007
sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del
Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo
biennio economico 2006-2007 e della certificazione positiva resa dalla
Corte dei conti il 28 novembre 2007 sull'attendibilita' dei costi
quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 29 novembre 2007,
alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
Cgil (firmato);
Cisl (firmato);
Uil (firmato);
Confsal (firmato);
Cgu (firmato);
per le Organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL (firmato);
Cisl scuola (firmato);
Uil scuola (firmato);
SNALS-CONFSAL (firmato);
FED. NAZ. GILDA/UNAMS (firmato).
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo
biennio economico 2006-2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO
GIURIDICO 2006-09 E PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Premessa
Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme di
fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti,
queste ultime modificate o meno.
Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da
considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora
esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art.
69 del decreto legislativo n. 165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
Capo I
Disposizioni generali
Art.1
Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il
quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007,
si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto l'11 giugno 2007. Il personale del comparto si articola
nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006-31
dicembre 2009 per la parte normativa, ed e' valido dal 1° gennaio 2006
fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di
cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 48,
comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti
del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura
contrattuale di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n.
165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in
questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993.
7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL
si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del
CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome
di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi
24 luglio 1996, n. 433 e n. 434, quest'ultimo come integrato dal
decreto legislativo n. 354/1997.
Art.2
Interpretazione autentica del contratto
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del
contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30
giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra
apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o
integrativo.
CAPO II
Relazioni sindacali
Art.3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilita'
dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo
di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla
collettivita'. Esso e' improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente
capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi
dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa
decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e
tutelare omogeneita' di impostazione per l'intero sistema scolastico
nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal
Ministro dell'Istruzione, nell'ambito di quanto definito dal presente
contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge in ambito territoriale
nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le
modalita', i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della
concertazione e delle intese. Essa puo' prevedere altresi'
l'istituzione di commissioni paritetiche con finalita' propositive,
secondo le modalita' indicate nell'art. 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.
Art.4
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata ad
incrementare la qualita' del servizio scolastico, sostenendo i processi
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalita' coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale e' disciplinato:
A) Mobilita':
\bullet con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di
definizione dell'organico, la mobilita' compartimentale, a domanda e
d'ufficio. In tale ambito si dovra' garantire la stabilita' pluriennale
dell'organico al fine di assicurare la continuita' didattica del
personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e
a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e
nelle classi funzionanti negli ospedali.
Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme
appropriate per favorire l'incontro tra competenze ed aspirazioni dei
singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e
diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole;
utilizzazione del personale in altre attivita' di insegnamento;
utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonche' di quello collocato fuori ruolo;
procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresi'
conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n.
289/2002;
mobilita' intercompartimentale.
B) Formazione: con cadenza annuale, obiettivi, finalita' e criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale.
Si perseguira' l'obiettivo di superare la frammentazione degli
interventi, ridefinendo le modalita' di accreditamento degli enti e
delle associazioni professionali e disciplinari, nonche' delle
iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attivita'
didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative
formative, riallocando le risorse a favore dell'attivita' delle singole
scuole e monitorando gli esiti della formazione.
C) con cadenza di norma biennale, criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.
D) con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle
risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte
processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni
strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti
dall'Ente regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per
la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle
aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione
di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento
di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;
c) criteri, modalita' e opportunita' formative per il personale docente, educativo ed A.T.A.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalita' di verifica dei risultati delle attivita' di formazione.
4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione
integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalita' per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale
conflittualita' contrattuale generatasi a livello di singola
istituzione scolastica;
d) modalita' per la costituzione di una commissione bilaterale
incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle
regionale.relazioni sindacali sul territorio
5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve
formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con
l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi
dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste
dagli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La
verifica sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva
integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n.
165/2001.
Entro i primi dieci giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative,
le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa,
nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.
Art.5
Partecipazione
1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno
annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilita', fornisce informazioni preventive e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti
materie, ai soggetti identificati all'art. 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di
riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalita' organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operativita' di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto
dell'attivita' scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttivita' ed
efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle
sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilita';
i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee
essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione
scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere,
nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione,
che sia attivato un tavolo di concertazione.
Questo sara' aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni
lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione,
e dovra' in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni
lavorativi dall'apertura.
Art.6
Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in
coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze
del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni
sindacali si svolgono con le modalita' previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalita' di utilizzazione del personale
in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonche'
da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
h) modalita' di utilizzazione del personale docente in rapporto al
piano dell'offerta formativa e al piano delle attivita' e modalita' di
utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle
attivita' formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo
ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione
del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell'unita' didattica. Ritorni
pomeridiani;
j) criteri e modalita' di applicazione dei diritti sindacali, nonche'
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990, cosi' come modificata e
integrata dalla legge n. 83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e
per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma
1, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale docente, educativo
ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
m) criteri e modalita' relativi alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA
nonche' i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo
ed ATA da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo di
istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare
la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio
dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni
lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime
devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti
possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo gia' sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il
successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti
medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art. 4, comma 4,
lettera d), che fornira' la propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n) nominativi del personale utilizzato nelle attivita' e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel
corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo
debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale
regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e,
per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed
efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attivita' svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di
un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma,
decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa.
6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui
all'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi
di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante e' inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5
giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti
effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a
conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 7,
ai fini della riapertura della contrattazione.
Art.7
Composizione delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato.
L'amministrazione puo' avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto
dall'Accordo quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione della RSU.
2. Il MPI puo' avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa
nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
Art.8
Assemblee
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro
concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in
ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e
docenti) non possono essere tenute piu' di due assemblee il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
modalita' dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione
delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o piu' organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ
del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio o al termine delle attivita' didattiche giornaliere di ogni
scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee
del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in
orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le
modalita' stabilite con le procedure di cui all'art. 6 e con il vincolo
di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea puo' avere una durata massima di 2 ore se si
svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa
nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali e' definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di
servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai
soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole
o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui e'
pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa
interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.
Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle
successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purche' ne
abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la
stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o
- nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali - assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle
assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto
ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne
fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale
interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione
individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale
in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai
fini del computo del monte ore individuale ed e' irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale docente
sospende le attivita' didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola
dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale A.T.A., se
la partecipazione e' totale, stabilira', con la contrattazione
d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare
i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola,
al centralino e ad altre attivita' indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si
applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per
attivita' funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del
presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e
la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico
della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano
ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del
CCNQ 7 agosto 1998 e le modalita' di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali.
CAPO III
Norme comuni
Art.9
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
1. Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare la
scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle
aree a rischio e a forte processo immigratorio.
2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulera', entro i termini di
cui all'art. 4, comma 3, lettera b), apposito contratto integrativo
regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i
criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal
Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la
dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta
all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione
dei risultati da comunicare al MPI e alle OO.SS, favorendo la
pluralita' e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di
rischio, accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e
comunque privilegiando la dimensione territoriale dell'area. A tal fine
saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso
scolastico anche con l'ampliamento dell'offerta formativa.
4. I compensi per il personale coinvolto nelle attivita' di cui al
presente articolo saranno definiti in sede di contrattazione
d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di
contrattazione regionale.
Art.10
Mobilita' territoriale, professionale e intercompartimentale
1. I criteri e le modalita' per attuare la mobilita'
territoriale, professionale e intercompartimentale, nonche' i processi
di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti
formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti
in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere
piu' agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori,
che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilita'
professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare
o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze
acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema
scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalita' e criteri per le verifiche
periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilita'
territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale
integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procedera' per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio
dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del
personale, la mobilita' professionale e' finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalita' esistenti;
b) promuovere la stessa mobilita' professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Cio' si puo' realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione
professionale mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l'effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennita' forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla
integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilita' professionale a domanda nell'ambito del comparto si
attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse
professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorita', al personale appartenente a classi
di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in
situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al
personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma
conseguendo il titolo richiesto e' tenuto ad accettare la sede
assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di mobilita' relativa
al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale
di cui sopra e' altresi' orientata verso le esigenze emergenti
dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con l'individuazione di
specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo
sviluppo dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento
della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento
educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e
degli insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione
integrata post-secondaria, nonche' al rafforzamento dell'efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed
educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con altre Amministrazioni ed
Enti pubblici si procede alla mobilita' intercompartimentale a domanda,
previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di
criteri e modalita' per l'individuazione del personale da trasferire;
la contrattazione integrativa prevedera' anche le modalita' di
informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi
aspetti retributivi, sulle indennita' di prima sistemazione e sul
rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di
mobilita' professionale anche a seguito di procedure concorsuali e'
applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su
posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato
esito negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque,
fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonche' la
competenza degli organi individuali o collegiali cui e' demandata la
formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il
personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, ivi compresa
l'assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha
diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a
quello di titolarita', previsto per detto tipo di cattedra o posto.
La maggiore retribuzione e' corrisposta per il periodo di
utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato
avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o
posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avra' luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del decreto
legislativo n. 297/1994 e successive modifiche e' riconoscibile per
intero ai fini della mobilita' a domanda, sia compartimentale che
intercompartimentale.
Art.11
Pari opportunita'
1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e'
istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunita' con il compito
di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato e'
costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato e'
nominato dal Ministro dell'IUR e designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche'
a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere
sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita', per
ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che
favoriscano effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale delle lavoratrici:
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunita' in campo formativo, con particolare riferimento ai
progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei
contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di
testo, alle politiche di riforma;
azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso
ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o
funzioni piu' qualificate;
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale;
flessibilita' degli orari di lavoro;
fruizione del part-time;
processi di mobilita'.
4. L'amministrazione assicura l'operativita' del Comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento
in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il
Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta
delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione
e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato
il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente e'
nominato dal Direttore regionale.
Art.12
Congedi parentali
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo
n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e
17 del decreto legislativo n. 151/2001 alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto,
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia
superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,
secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo e' da
considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne
l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i
mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante
periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte
dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta e'
accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono
il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in
ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto
legislativo n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.
32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 151/2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni per ciascun anno di eta' del bambino, computati complessivamente
per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita'
indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha
altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni
lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra
i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n.
151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche per
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario
periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma 7, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Art.13
F e r i e
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennita' previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilita'.
2. La durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a trenta giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal
comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata
su cinque giorni di attivita', per il personale ATA il sesto e'
comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i
giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono
calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal
personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i
periodi di sospensione delle attivita' didattiche; durante la rimanente
parte dell'anno, la fruizione delle ferie e' consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il
personale docente la fruibilita' dei predetti sei giorni e' subordinata
alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale con altro
personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto
dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di
motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano
impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal
personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica.
In analoga situazione, il personale ATA fruira' delle ferie non godute
di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il
parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA puo'
frazionare le ferie in piu' periodi. La fruizione delle ferie dovra'
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di riposo nel periodo 1 ° luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per
motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha,
inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per piu' di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in
grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o
per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che
indeterminato.
Art.14
Festivita'
1. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di
riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937. E' altresi' considerata giorno festivo la ricorrenza del
Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta servizio,
purche' ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel
corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal
personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine
delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
Art.15
Permessi retribuiti
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche
autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di
soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di
affini di primo grado: giorni 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed A.T.A.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico,
a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e
con le stesse modalita', sono fruiti i sei giorni di ferie durante i
periodi di attivita' didattica di cui all'art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresi', diritto ad un permesso retribuito di
quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza
indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana
prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione, esclusi i compensi per attivita' aggiuntive e le
indennita' di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e
di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3-ter, del
decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi ne' riducono le ferie; essi devono
essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di
legge.
Art.16
Permessi brevi
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente
con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a
tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda,
brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale
docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i
permessi brevi si riferiscono ad unita' minime che siano orarie di
lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere trentasei
ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il
personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del
permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in
una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverra' prioritariamente
con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi
didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto
prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile
al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari
alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore
non recuperate.
5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi e' subordinata
alla possibilita' della sostituzione con personale in servizio.
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta e' concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
diciotto mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo
di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo
sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita'
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e
2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi
del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo' procedere,
salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del
preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per
motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione e' disposta dal Direttore
regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita'
di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC, nonche' quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n.
162 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione
professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per
i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche
ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo,
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli
di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto
per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento,
deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il
dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre
l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e' tenuto a recapitare
o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato
medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola
prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o
alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi
la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di
appartenenza o di servizio puo' disporre, sin dal primo giorno, il
controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non e' disposto
se il dipendente e' ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o
private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio
dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione,
precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare
nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche
se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce
orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e nei
limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita', dall'indirizzo comunicato per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da
parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale
retribuzione - e' versato dal dipendente all'amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei
confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate
nel rispetto dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
successive modifiche.
Art.18
Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad
essere regolata dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e
dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa
e' erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed A.T.A.
L'aspettativa e' erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui
all'art. 3, comma 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente
CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente puo' essere collocato in
aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca.
Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994.
3. Il dipendente e' inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un
anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una
diversa attivita' lavorativa o per superare un periodo di prova.
Art.19
Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399
del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie,
permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale
assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti
commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso
dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non e'
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato
che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle
ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si da' luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle
attivita' didattiche, nonche' quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente e'
corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50%
nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per
l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui
all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che non si
trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a
nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con
le modalita' di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la
maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato,
ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi
permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel
limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi
quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre,
attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni,
per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di
permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro
il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente
ed A.T.A., assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal
dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti
di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a trenta giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente
comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto
entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di
quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9.
Art.20
Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si
computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del
posto il periodo di malattia necessario affinche' il dipendente giunga
a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 8, lettera a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del
posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla
generalita' del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai
dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata
della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita
in costanza delle patologie di cui sopra.
Art.21
Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita
riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione
durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle
singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due
insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa.
3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a
classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario
settimanale delle attivita' didattiche che prevede rientri pomeridiani,
i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa
nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle
classi a tempo prolungato che prevedono l'organizzazione della mensa,
assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attivita' di
interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e
vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione
ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994.
5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch'esso della mensa gratuita.
6. Ulteriori, eventuali modalita' attuative possono essere definite in
sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le
competenze del MIUR per quanto concerne le modalita' di erogazione dei
contributi ai Comuni.
Art.22
Personale impegnato in attivita' di educazione degli adulti ed in altre tipologie di attivita' didattica
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano
nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola
secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
Considerata la specificita' professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilita' a
domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato
esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di
formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente
definiti risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi
dell'educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, puo' essere prevista la
convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il
coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la
definizione del piano di formazione in servizio, nonche' di specifiche
iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in
servizio presso i centri territoriali permanenti e' definita in base
alla programmazione annuale dell'attivita' e all'articolazione
flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti
all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare
le attivita' di accoglienza e ascolto, nonche' quelle di analisi dei
bisogni dei singoli utenti. Per le attivita' funzionali alla
prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal
successivo art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione del
personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi
ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l'attivita' educativa in un certo numero di
ospedali. Al personale e' garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
l'autorita' sanitaria promosse dall'autorita' scolastica;
f) nelle scuole carcerarie e' garantita la tutela sanitaria a livello
di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la
possibilita' per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di
intese con le autorita' competenti promosse dall'autorita' scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguardera' anche il
personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla
specificita' delle tematiche relative al settore, anche in riferimento
ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione
quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione
integrativa regionale sara' prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
2. Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale
la disciplina della materia in attesa che sia attuato l'art. 1, comma
632, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.
Art.23
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre 10 anni.
CAPO IV
Docenti
Art.24
Intenti comuni
1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio
2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell'art. 22 del CCNL
24 luglio 2003.
Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in
coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del
sistema nazionale d'istruzione e con risorse specificamente destinate,
forme, modalita', procedure e strumenti d'incentivazione e
valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.
Art.25
Area docenti e contratto individuale di lavoro
Art. 25.
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole
speciali statali, e' collocato nella distinta area professionale del
personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i
docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1°
grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°
grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato
del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorche' provvisoria, dell'attivita' lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono
condizioni risolutive e specifica, altresi', che il rapporto di lavoro
e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di
risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato puo'
avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica
anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
Art.26
Funzione docente
1. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle
finalita' e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivita' individuali
e collegiali e nella partecipazione alle attivita' di aggiornamento e
formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attivita'
collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti piu' utili e
idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico -
didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione
alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di
condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e
nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le
famiglie con le modalita' decise dal collegio dei docenti.
Art.27
Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti e' costituito da
competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione
tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attivita' di studio e di sistematizzazione
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale
del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto
degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.
Art.28
Attivita' di insegnamento
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalita'
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della liberta' d'insegnamento, i competenti organi
delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attivita'
didattiche nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di
flessibilita' previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della
legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare, dell'art. 4 dello
stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in
attivita' di insegnamento ed in attivita' funzionali alla prestazione
di insegnamento.
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone,
sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano
annuale delle attivita' e i conseguenti impegni del personale docente,
che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attivita'
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, e'
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura e'
modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze. Di tale piano e' data informazione alle OO.SS. di cui
all'art. 7.
5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a
livello regionale, l'attivita' di insegnamento si svolge in 25 ore
settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella
scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite
per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche
in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati,
in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle
22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente
l'attivita' frontale e di assistenza alla mensa e' destinata, previa
programmazione, ad attivita' di arricchimento dell'offerta formativa e
di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con
ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad a lunni
stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel
caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale
programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria
eccedente l'attivita' frontale e di assistenza alla mensa, tali ore
saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino
ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di
cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi
didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la
scuola dell'obbligo, alle finalita' indicate al comma 2, nonche'
mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza,
rimanendo a disposizione anche per attivita' parascolastiche ed
interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque
riduzione della durata dell'unita' oraria di lezione ne comporta il
recupero nell'ambito delle attivita' didattiche programmate
dall'istituzione scolastica. La relativa delibera e' assunta dal
collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di
forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la
materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22
settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonche' dalle ulteriori
circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera e'
assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento
dell'orario d'obbligo, puo' essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attivita' e nelle forme previste dai
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale,
in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e
l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il
periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attivita'
rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica.
Art.29
Attivita' funzionali all'insegnamento
1. L'attivita' funzionale all'insegnamento e' costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti
scolastici. Essa comprende tutte le attivita', anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e
l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attivita' relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attivita' di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa
l'attivita' di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attivita' educative
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attivita' collegiali dei consigli di classe,
di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste
attivita' sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei
docenti; nella predetta programmazione occorrera' tener conto degli
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a
sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti,
in relazione alle diverse modalita' organizzative del servizio, il
consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalita' e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilita' al
servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento
dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio
delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
Art.30
Attivita' aggiuntive e ore eccedenti
1. Le attivita' aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento
restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali,
nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle stipula del
presente CCNL.
Art.31
Ricerca e innovazione
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
definite modalita' e criteri di utilizzazione di eventuali
finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca
educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi
d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al
miglioramento dei livelli di apprendimento.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresi'
definite modalita' e criteri di utilizzazione di eventuali risorse
aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive
operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle
condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti
formativi.
Art.32
Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento
dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono
svolgere attivita' didattiche rivolte al pubblico anche di adulti,
nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle
esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli
alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attivita' di
recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali
dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attivita',
precisando anche il regime delle responsabilita'.
Art.33
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
1. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali della
scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale e' costituita
dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa
dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con
enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per
le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica,
sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione
dell'art. 37 del CCNI del 31 agosto 1999 e sono annualmente assegnate
dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del
collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa
che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali
dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla
contrattazione d'istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale
competente schede informative aggiornate in ordine alla quantita' e
alla tipologia degli incarichi conferiti, e cio' allo scopo di
effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le
funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse,
utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo.
Art.34
Attivita' di collaborazione con il dirigente scolastico
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n.
165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi,
il dirigente scolastico puo' avvalersi, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati
ai quali possono essere delegati specifici compiti.
Tali collaborazioni sono riferibili a due unita' di personale docente
retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti
a carico del fondo per le attivita' aggiuntive previste per le
collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2,
lettera e).
Art.35
Collaborazioni plurime
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre
scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti
deliberati dai competenti organi, abbiano necessita' di disporre di
particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel
corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non
comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di
titolarita' o di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico
della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli
obblighi ordinari di servizio.
Art.36
Contratti a tempo determinato per il personale in servizio
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28, il personale
docente puo' accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di
lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o
per altra classe di concorso, purche' di durata non inferiore ad un
anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarita' della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa
disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo
determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Art.37
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
1. Al fine di garantire la continuita' didattica, il personale
docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del
posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di
sospensione dell'attivita' didattica, e rientri in servizio dopo il 30
aprile, e' impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello
svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri
compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le
medesime ragioni di continuita' didattica il supplente del titolare che
rientra dopo il 30 aprile e' mantenuto in servizio per gli scrutini e
le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni e'
ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
Art.38
Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire
cariche elettive, si applicano le norme di cui al del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che si avvalga del
regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, e'
tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno
scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione
circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel
trimestre successivo, nonche' a comunicare mensilmente alla stessa
scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni gia'
dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in piu' scuole, la
predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli
impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la
necessaria continuita' didattica nella classe o nelle classi cui sia
assegnato puo' farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo
strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese,
durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a
quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1,
sempreche' non sia possibile provvedere con altro personale docente in
soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei
periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi
alla carica ricoperta, e' utilizzato nell'ambito della scuola e per le
esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio,
prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non
ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente
richiesta dal decreto legislativo n. 267/2000, che dovra' essere
prodotta tempestivamente dall'interessato.
Art.39
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a
tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione
di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei
limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o
posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima
annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si
deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado
di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a
cattedre o posti, ed assicurare l'unicita' del docente, per ciascun
insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia,
nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le
ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell'economia e
della funzione pubblica, sono determinati, i criteri e le modalita' per
la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonche' la
durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma
pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa
ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche
provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di
concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalita' di cui al comma 4, nonche' la durata minima
delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI
alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e
verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa.
7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana
del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione
delle due modalita' indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto),
come previsto dal del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' escluso
dalle attivita' aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo; ne' puo' fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno.
9. Al personale interessato e' consentito, previa motivata
autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attivita' d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse pari a quello dei
lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo n.
61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti
dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'ordinanza
ministeriale n. 446/1997, emanata in applicazione delle norme del CCNL
4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/1996 e n. 140/1997, con le
integrazioni di cui all'ordinanza ministeriale n. 55/1998.
Art.40
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel
contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica
soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni
all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e
fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di
ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato e'
costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente
l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente
dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare
medesimo.
Le domeniche, le festivita' infrasettimanali e il giorno libero
dell'attivita' di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del
rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianita' di
servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario
settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche
disposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994,
mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato
qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge.
6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma e'
costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare,
limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da
un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in
ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale
inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della
disponibilita' delle relative ore, al completamento o, comunque,
all'elevazione del medesimo orario settimanale.
Art.41
Docenti che operano nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie
1. In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico si
terra' conto dell'esigenza di consentire la presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e
di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie.
Art.42
Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le universita'
1. Ove si stipulino convenzioni tra Universita', Direzioni
generali regionali e scuole per progetti relativi all'orientamento
universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti in detti progetti dovra' essere rilasciata idonea
certificazione dell'attivita' svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle organizzazioni sindacali informazione preventiva.
3. Le Universita' potranno avvalersi, a loro carico, di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalita'.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno
porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time annuale, o
svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
Art.43
Modalita' di svolgimento delle attivita' di tirocinio didattico presso
le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attivita'
scolastica
1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso puo' essere utilizzato in attivita' istituzionali in compresenza di un docente della scuola.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attivita'
collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle
eventuali attivita' extracurriculari, quando previsto dal relativo
programma di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore di
tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo
anche con modalita' forfetaria ivi comprese le attivita' di raccordo
con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di
tirocinio; dei predetti impegni si terra' conto in sede di redazione
dell'orario di servizio.
relazioni sindacali, ferie congedi e permessi e funzione docente
personale ATA, formazione e aspetti retributivi generali
CCNL scuola artt 91 - 150
procedimenti disciplinari insegnanti all'estero personale istituzioni educative e telelavoro
livelli retributivi ult biennio
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