CCNL studi professionali 17 aprile 2015

CCNL studi professionali 17 aprile 2015 - inquadramento dei lavoratori, aspetti della retribuzione e disciplina del rapporto di lavoro

 

Fonti di riferimento

ipotesi di c.c.n.l. 29 novembre 2011 (trattasi di ipotesi di accordo con cui è stato ridefinito l’intero testo contrattuale)

accordo 14 giugno 2013 contributo una tantum da versare alla CADIPROF

c.c.n.l. 17 aprile 2015

accordo 12 dicembre 2018

Parti stipulanti

Confedertecnica, Confprofessioni, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Decorrenza e durata

1° aprile 2015 – 31 marzo 2018

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

Livello

Declaratorie contrattuali

 

 

A) Area economica/amministrativa

Q

- Lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa;

- lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.

1

Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.

2

- Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori;

- lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti)

- lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurando il buon funzionamento della struttura occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica.

3 S

- Lavoratori che in possesso di specifiche competenze in campo informatico svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell'hardware e del software di studio, l'attività di aggiornamento dei gestionali utilizzati; lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

3

- Lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela

- lavoratori che per conto del titolare dello studio si occupano di gestire l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte.

4 S

Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.

4

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.

5

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.

 

 

B) Area giuridica

Q

- Lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa;

- lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.

1

Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni direttive e di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di iniziativa e di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva sull'intera attività della struttura lavorativa, ovvero su rilevanti settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.

2

- Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori;

- lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).

3 S

- Lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale;

- lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

3

Lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio e/o dell'attività professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.

4 S

Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.

4

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.

5

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.

 

 

C) Area tecnica

Q

- Lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa;

- lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.

1

- lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale;

- lavoratori che svolgono attività inerenti alla elaborazione ed alla ottimizzazione dei progetti tecnici e/o economici, alla conservazione del patrimonio culturale e a progetti relativi ad ampliamenti e/o potenziamenti di impianti e/o strutture controllandone lo sviluppo ed i risultati.

2

- Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori;

- lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).

3 S

- Lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale;

- lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

3

Lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.

4 S

Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.

4

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.

5

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.

 

 

D) Area medico-sanitaria e odontoiatrica

Q

- Lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa;

- lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.

1

Lavoratori che, muniti di diploma di laurea nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.

2

- Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori;

- gli operatori tecnici sanitari ed i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).

3 S

- Lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale;

- lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

3

Lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.

4 S

Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi.

4

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.

Il lavoratore inquadrato al quarto livello dovrà essere riqualificato al livello IV super come assistente di studio medico di famiglia qualora abbia iniziato il percorso formativo specifico previsto dal Verbale di Accordo sul Percorso Formativo Specifico dell'Assistente di Studio Medico di Famiglia del 25 ottobre 2012 e abbia iniziato a svolgere le relative mansioni da almeno tre mesi

 

5

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.

 

 

E) Altre attività professionali intellettuali

Q

- Lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa;

- lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.

1

Lavoratori che, muniti di diploma di laurea nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.

2

- Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori;

- lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).

3 S

- Lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale;

- Lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

3

Lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.

4 S

Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.

4

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.

5

Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.

 

Mansioni promiscue: si fa riferimento all'attività prevalente cioè quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

L’accordo 12 dicembre 2018 ha stabilito, con carattere sperimentale, l’introduzione della figura dell’assistente di studio odontoiatrico nell’area medico-sanitaria e odontoiatrica. Inoltre viene introdotta la figura di collaboratore di settore odontoiatrico (vedi mansionario).

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione mensile

 

Divisore orario: 170

Divisore giornaliero: 26

Elementi della retribuzione normale: è composta da paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni ad personam, superminimo, ogni altro elemento retributivo a carattere continuativo. Sono esclusi: i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, gratificazioni straordinarie e una tantum, ogni altro elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali o dall'imponibile contributivo di legge.

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

 

Livelli

Minimo 1/4/2015

Minimo 1/1/2016

Minimo 1/9/2016

Minimo 1/3/2017

Minimo 1/9/2017

Q

2.034,50

2.055,68

2.076,85

2.105,08

2.133,31

1 (*)

1.800,41

1.819,14

1.837,88

1.862,86

1.887,84

2 (*)

1.568,21

1.584,53

1.500,85

1.622,61

1.644,37

3S (*)

1.454,59

1.469,73

1.484,86

1.505,05

1.525,23

3

1.441,37

1.456,37

1.471,37

1.491,37

1.511,37

4S

1.397,74

1.412,28

1.426,83

1.446,22

1.465,62

4

1.347,66

1.361,69

1.375,71

1.394,41

1.413,11

5

1.254,21

1.267,26

1.280,32

1.297,72

1.315,12

 

(*) Livelli 1, 2 e 3S Confedertecnica

Importi dei minimi tabellari, comprensivi dell'elemento nazionale di allineamento contrattuale, per i lavoratori cui si applicava il C.c.n.l. Confedertecnica, assunti entro il 30 giugno 2004 nei livelli 1, 2 e 3S:

 

Livelli

Minimo 1/4/2015

Minimo 1/1/2016

Minimo 1/9/2016

Minimo 1/3/2017

Minimo 1/9/2017

1

1.842,76

1.861,50

1.880,24

1.905,22

1.930,20

2

1.670,74

1.687,06

1.703,38

1.725,14

1.746,90

3S

1.564,99

1.580,13

1.595,27

1.615,45

1.635,63

 

Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale

Per i primi 12 mesi

45%

La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale viene svolto l'apprendistato)

Per i mesi successivi e fino a 24 mesi

55%

 

Per i mesi successivi

65%

 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Per i primi 12 mesi

70%

La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale viene svolto l'apprendistato)

Per i mesi successivi e fino a 24 mesi

85%

 

Per i mesi successivi

93%

 

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Per i primi 12 mesi

40%

La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale viene svolto l'apprendistato)

Per i mesi successivi e fino a 24 mesi

50%

 

Per i mesi successivi

60%

 

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 8 scatti triennali

Importi: liv. Q: € 30; liv. 1: € 26; liv. 2: € 23; liv. 3S e 3: € 22; liv. 4S, 4 e 5: € 20.

Decorrenza: L’aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del triennio.

Passaggio di livello: in occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° ottobre 2011 sono ricalcolati in base ai valori di cui sopra.

   Enti bilaterali

Il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è di € 22,00 per 12 mensilità, di cui € 2,00 a carico del lavoratore e da versare mediante mod. F24, sezione Inps, con la causale ASSP.

Da maggio 2015 l'E.d.r. sostitutivo della suddetta contribuzione da corrispondere al lavoratore, è fissato in € 32, per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.

  Retribuzione ultramensile

 Tredicesima mensilità

Corresponsione: in coincidenza con la vigilia di Natale

Misura: una mensilità della retribuzione di fatto.

Maturazione: per dodicesimi (le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. valgono mese intero).

 Premio ferie - Quattordicesima mensilità

Corresponsione: in coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno

Misura: una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno.

Maturazione: per dodicesimi (le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. valgono mese intero).

Ai lavoratori che percepiscono mensilità eccedenti la tredicesima il premio non è dovuto; se le eccedenze non raggiungono l’intero importo del premio ferie, il datore di lavoro deve erogare agli interessati la differenza.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

  Prova

 

Livelli

Durata

Qualifica Quadri e 1° Livello

180 giorni di calendario

2°, 3° Super e 3° Livello

120 giorni di calendario

4° Super e 4° Livello

90 giorni di calendario

5° Livello

60 giorni di calendario

 

(*) livelli finali di inquadramento

 Apprendisti: la durata massima del periodo di prova è determinata in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale. In ogni caso non può eccedere i 60 (sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli 4° e 4°S al termine del periodo di apprendistato e di 90 (novanta) giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche.

   Orario di lavoro

 Orario settimanale

40 ore (45 ore per i lavoratori discontinui).

L’orario settimanale può essere distribuito su 5 o 6 giornate.

A. Orario settimanale su 5 (cinque) giorni

Si realizza attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.

B. Orario di lavoro su 6 (sei) giorni

Si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13 (tredici) del sabato.

 Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.

 Riduzioni di orario

Orario settimanale su 5 (cinque) giorni: 40 ore annue, usufruibili mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.

Orario settimanale su 6 (sei) giorni: 66 ore annue, usufruibili mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.

Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori assunti successivamente al 17 aprile 2015 i permessi saranno maturati nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.

Per i lavoratori assunti con contratto di reimpiego i permessi saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario (es. assenza facoltativa "post-partum", permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, malattia e infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva), al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 Flessibilità

In particolari periodi dell’anno è possibile realizzare diversi regimi di orario che prevedano il superamento dell’orario contrattuale fino a 44 o a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane. Per ogni settimana di superamento spetta un incremento della ROL pari a 30 minuti (orario fino a 44 ore), ovvero a 60 minuti (orario fino a 48 ore); in caso di mancata fruizione dei permessi, le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono retribuite con la maggiorazione prevista per lo straordinario e pagate entro il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.

Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Quando si ricorre al regime di orario plurisettimanale, lo straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.

   Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale comprensiva, per i cottimisti, dell'utile minimo di cottimo.

Per il lavoro notturno le parti hanno concordato che tale materia venga disciplinata a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea oppure dalla contrattazione di secondo livello, sulla base di quanto il D.lgs. 66/2003 delega alle parti sociali.

 

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

a) straordinario:

 

- diurno

15%

- notturno

30%

- festivo

30%

- festivo notturno

50%

 

Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 200 ore annue.

 

Non sono tenuti al lavoro notturno: i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa; la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992.

   Ferie e permessi annui

 Ferie

26 giorni lavorativi annui (22 in caso di settimana corta). A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di 6 giorni. Le ferie maturano per dodicesimi; in caso di rapporti iniziati o cessati in corso d’anno le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. sono considerate mese intero.

 Festività soppresse

In sostituzione delle 4 festività abolite ai sensi del combinato disposto della legge 54/1977 e del D.P.R. 792/1985 spettano 32 ore di permesso retribuito.

In alternativa al lavoratore che non usufruirà dei suddetti permessi dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.

   Assenze

 Malattia

- comporto: 180 gg. nell'anno solare, raggiungibile anche cumulando più malattie

Le giornate di day hospital e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto.

- trattamento economico: dal 1° al 3° giorno, 100%; dal 4° al 20° giorno, 75%; dal 21° al 180° giorno, 100%

Patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero trapianti chirurgici di organi vitali

- comporto elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, successivo a quello di 180 giorni, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione per i primi 2 (due) mesi e il 70% della retribuzione per il terzo mese di cui il 50% rimborsato dall’Ente bilaterale Nazionale.

 Aspettativa non retribuita per malattia

La conservazione del posto (giorni 180) sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici. Ai lavoratori affetti da particolari malattie (patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali) la conservazione del posto (270 giorni, determinati dalla sommatoria dei periodi indennizzati e retribuiti) sarà, prolungata, a richiesta, a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 8 mesi, in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata.

 Infortunio sul lavoro

comporto: 180 gg. nell'anno solare

trattamento economico: 1° giorno, 100%; dal 2° al 4° giorno, 60%; dal 5° giorno, 75%.

 Maternità

 Congedo di maternità (Ex astensione obbligatoria)

Genitore

Durata

Periodo godimento

Retribuzione

Previdenza

Madre

5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dalla Direzione provinciale del lavoro

- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (1)
- Dopo il parto: 3 o 4 mesi (1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro;- per un periodo flessibile nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso)

Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, a carico dell'INPS, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie.
Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio

Copertura al 100%

Padre (2)

Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile)

Dopo la nascita del bimbo

Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre

Copertura al 100%

 

(1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del parto.

Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio.

Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio.

Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.

(2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.

 Congedo obbligatorio di paternità

Genitore

Durata

Periodo godimento

Retribuzione

Previdenza

Padre

1 giorno

- Entro i 5 mesi dalla nascita del bimbo

Indennità economica pari al 100% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie

Copertura al 100%

 Congedo facoltativo di paternità

Genitore

Durata

Periodo godimento

Retribuzione

Previdenza

Padre

1 o 2 giorni anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima

- Entro i 5 mesi dalla nascita del bimbo

Indennità economica pari al 100% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
I periodi di astensione facoltativa devono essere computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle mensilità supplementari e ferie

Copertura al 100%

 

Congedo parentale (ex astensione facoltativa)

Genitore

Durata

Periodo godimento

Retribuzione

Previdenza

Madre

6 mesi (3) continuativi o frazionati

Nei primi 8 anni di vita del bambino

Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino.Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (4).
Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria.
Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità supplementari

Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino.
Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato

Padre

6 mesi (3)

Nei primi 8 anni di vita del bambino

Documentazione da presentare: una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia

Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (4).
Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria

Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato

 

(3) La durata di 10 (dieci) mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 (dieci) mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 (undici) mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.

(4) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 (undici) mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Le modalità di fruizione, erogazione, ammissione e le procedure sono disciplinate dal D.M. 22 dicembre 2012, "introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo".

Allattamento (riposi orari)

Genitore

Durata

Periodo godimento

Retribuzione

Previdenza

Madre

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili.
Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro

Nel primo anno di vita del bambino

Per detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore.

Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato

Padre (5)

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili.
Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro

Nel primo anno di vita del bambino

Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre

Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato

 

(5) Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente o anche casalinga che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

 

Malattia del bimbo

Genitore

Durata

Retribuzione

Previdenza

Madre (6)

Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore

Nessuna.

Tali periodi danno diritto a quanto previsto all'art. 7, comma 1, della L. 8 marzo 2000, n. 53

Copertura al 100% per i periodi goduti fino al terzo anno di età del bambino.
Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato

Padre (6)

Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La malattia del bimbo con ricovero interrompe le ferie del genitore

Nessuna.

Tali periodi danno diritto a quanto previsto all'art. 7, comma 1 della L. 8 marzo 2000, n. 53

Copertura al 100% fino ai 3 anni del bimbo.
Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, salvo integrazione dell'interessato

 

(6) Il diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre.

Congedo parentale a ore

La volontà di avvalersi del congedo in modalità a ore dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001) che intende usufruire; l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), le programmazione mensile delle ore di congedo.

Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative.

Non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.

Per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo.

Il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente.

La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge.

Il congedo a ore è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal c.c.n.l..

Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'INPS.

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso.

Congedi retribuiti per eventi e cause familiari

Il c.c.n.l. riconosce 3 giorni di permesso retribuito sia in caso di nascite che di lutti familiari per eventi che riguardano congiunti fino al 3° grado di parentela, il godimento deve avvenire entro 7 giorni dall'evento.

Nel caso di grave infermità documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica: giorni 3 lavorativi all'anno; in alternativa ai 3 giorni, possono essere concordati con il datore di lavoro modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a 3 giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

La richiesta dovrà essere fatta in forma scritta indicando: l'evento che dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, entro 7 giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o necessità.

Aspettative per tossicodipendenza e dipendenza da alcool

I lavoratori che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, assunti a tempo indeterminato hanno diritto a un’aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo dell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.

I familiari di un tossicodipendente o dipendente da alcool possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico, e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze o dipendenza da alcool ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabili e non ripetibile. Il periodo potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.

Permessi per handicap - Benefici ai genitori di figli handicappati

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 2, della legge 27 ottobre 1993, n. 423 e cioè:

a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni, con diritto all'indennità economica del 30% (trenta per cento) della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli 8 (otto) anni di età del bambino, secondo le condizioni di legge;

b) in alternativa alla lettera a), 2 (due) ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 (tre) anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore, le ore saranno ridotte a una;

c) dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa.

Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetto ai servizi domestici, lavorante a domicilio).

Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il secondo ovvero terzo grado nei limiti previsti dall'art. 33, L. n. 104/1992.

I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona handicappata possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c), a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.

I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbono essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona handicappata.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore, di cui alla lettera c). Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.

Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.

Congedi familiari non retribuiti

Compete un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 2 anni, in presenza di gravi e documentati motivi famigliari: - cura o assistenza o decesso del coniuge; uno dei genitori; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali; - situazioni, riferite agli stessi soggetti a esclusione del richiedente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario; patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.

Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario e dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della motivazione.

Il datore di lavoro, entro 20 giorni dalla richiesta dovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, il datore di lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di 15 giorni di calendario.

  Diritto allo studio

I lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, ovvero corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e di master universitari, hanno diritto: di concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonché alla preparazione agli esami; considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; a permessi retribuiti, oltre che per i giorni delle prove di esame, anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami. Spettano altresì 40 ore annue retribuite per la preparazione.

Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico;

Il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta.

Congedi per la formazione

Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa.

Per la partecipazione a corsi per la formazione continua in medicina (ECM) spettano 40 ore annue retribuite.

Non può assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi e congedi per diritto allo studio, formazione continua e formazione continua in medicina (ECM) più del 10% dei lavoratori occupati nello studio. In ogni caso deve essere garantito l’esercizio del diritto ad almeno un lavoratore.

  Missioni e/o trasferte

Al personale compete:

il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro;

una diaria di euro 15 (quindici) giornaliere per missioni eccedenti le 8 (otto) ore e fino alle 24 (ventiquattro) ore e di euro 30 (trenta) giornaliere per missioni eccedenti le 24 (ventiquattro) ore.

Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento).

Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 (otto) ore compete il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro.

Per tutte le missioni effettuate da dipendente con l'utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle Tabelle ACI.

  Trasferimenti

I trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza del lavoratore danno diritto alle seguenti indennità:

A) Al lavoratore che non sia capo famiglia:

il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve);

il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea.

B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve), sostenute per sé e per ciascun convivente a carico, componente il nucleo familiare;

il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico. Per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta a tre quinti.

Le diarie o rimborsi saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi fino a 8 (otto) giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Il provvedimento di trasferimento dovrà rispettare un periodo di preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

  Lavoro a tempo parziale

È riconosciuta la priorità della trasformazione del contralto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

- ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita;

- in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua;

- ai genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio.

 

Trattamento economico e normativo

Si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal ccnl, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare

Per le prestazioni spetta una maggiorazione del 40% sulla quota oraria della retribuzione, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il tfr.

Al lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a tempo parziale non potranno essére richieste prestazioni di lavoro supplementare.

 

Clausole flessibili ed elastiche

In caso di ricorso a clausole elastiche o flessibili, il lavoratore ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi; le ore di lavoro ordinarie, in applicazione di clausole flessibili, sono retribuite con una maggiorazione del 10%; quelle svolte in regime di clausola elastica danno diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro supplementare.

Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausole flessibili ed elastiche

Deve essere accompagnata dall'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

a) esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi n. 53/2000 e n. 104/1992;

b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;

c) esigenze di studio o di formazione;

d) necessità di attendere ad altra attività subordinata o autonoma.

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

A seguito della denuncia viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata.

Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica e flessibile della prestazione lavorativa a tempo parziale.

Quota oraria della retribuzione

Si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.

  Contratto a tempo determinato

Limiti all'assumibilità

- strutture fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 3 contratti;

- strutture da 6 a 15 dipendenti: il 50% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, (es. per 7 dipendenti, fino a 4 contratti);

- strutture con più di 15 dipendenti: il 30% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, (es. per 16 dipendenti, fino a 6 contratti).

La base di calcolo è il numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistente al momento dell'attivazione dei contratti a termine.

I limiti di assumibilità non si applicano:

- nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale);

- per ragioni di carattere sostitutivo;

- con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Hanno diritto di precedenza:

- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;

- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;

- lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro avranno precedenza per ulteriori assunzioni a termine, per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato entro 3 mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.

Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto

In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.

In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Alle lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori

I datori di lavoro, in alternativa ai tirocini formativi e di orientamento, potranno stipulare contratti a termine, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori da inserire prioritariamente in settori corrispondenti al corso da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso non sia rapportabile alle attività espletate negli Studi Professionali, il giovane sarà inserito in quei settori dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori, il datore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata, anche tramite autocertificazione.

Durata

La durata massima dei contratti a termine è di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe (ammesse in un massimo di 5) e possono essere rinnovati senza soluzione di continuità.

La durata del contratto a termine può essere stipulata in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 per un ulteriore periodo non superiore a 8 mesi, elevabile a 12 mesi mediante la contrattazione territoriale.

  Contratto di reimpiego

Il contratto non è applicabile al livello 5.

Uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccupati di lunga durata di cui all'art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002 è introdotto, in via sperimentale, dal 1° aprile 2015 fino al 31 marzo 2018.

La retribuzione sarà fino a 2 livelli inferiori per i primi 18 mesi e di 1 livello per i successivi 12 mesi rispetto al livello di inquadramento.

  Apprendistato professionalizzante

Non è ammesso per le qualifiche del V livello.

Condizioni

Il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% (strutture sotto i 150 dipendenti) o il 60% (strutture sopra i 150 dipendenti) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o alla fine del periodo di prova.

Quanto sopra indicato non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3.

È possibile la stipulazione di un contralto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part time non sia inferiore al 60% e senza diminuzione delle ore di formazione previste.

 

Durata

 

Profilo professionale

Durata del periodo di apprendistato

Ore complessive di formazione

Quadri, livello 1° e livello 2°

30 mesi

260

Livello 3° super e livello 3°

36 mesi

270

Livello 4° super e livello 4°

36 mesi

280

 

In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a 30 giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento

Trattamento malattie e infortuni

Come per tutti i lavoratori dipendenti.

  Apprendistato di alta fornazione e ricerca

Non è ammesso per le qualifiche del livello 3°, 4°, 4°S e 5°.

durata

La durata é definita in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. La durata può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca.

 

  Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali

L’attività deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

 

  Lavoro a domicilio

Non disciplinato

 

  Somministrazione di lavoro

Il ccnl rinvia alle norme di legge (artt. 20 - 28, D.Lgs. n. 276/2003).

 

  Lavoro intermittente

Può essere stipulato per periodi con una particolare intensità lavorativa, come:

- dichiarazioni annuali nell'area professionale economica - amministrativa e nelle altre attività professionali;

- archiviazione documenti per tutte le aree professionali;

- informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.

Deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 o dal presente c.c.n.l. che consentono la stipulazione del contratto;

b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

g) la retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo per 170 la retribuzione base e deve comunque essere nel rispetto del trattamento minimo previsto dal c.c.n.l. Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti. Il trattamento di fine rapporto segue la disciplina di cui agli artt. 131, 132 e 133 del c.c.n.l. studi professionali.

 

Indennità di disponibilità

Spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa, ed è determinata nella misura del 30% della retribuzione (valore minimo), calcolata sulla normale retribuzione e sui ratei di mensilità aggiuntiva.

 

  Telelavoro

Necessita di forma scritta.

A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:

a) Telelavoro mobile;

b) Hoteling ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

I rapporti di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:

1) volontarietà delle parti;

2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;

3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa;

4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;

5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;

6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;

7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;

8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;

9) inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.

 

Postazioni di lavoro

Salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei, il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

Salvo patto contrario, le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.

 

  Lavoro ripartito

Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.

I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.

Gli accordi individuali devono richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.

 

  Estinzione del rapporto

 

Preavviso di licenziamento

 

Anzianità di servizio

Livelli

Durata

- fino a 5 anni

Q e 1

90 gg.

 

2

60 gg.

 

3S, 3

30 gg.

 

4S, 4

20 gg.

 

5

15 gg.

- oltre 5 e fino a 10 anni

Q e 1

120 gg.

 

2

90 gg.

 

3S, 3

40 gg.

 

4S, 4

30 gg.

 

5

20 gg.

- oltre 10 anni

Q e 1

150 gg.

 

2

120 gg.

 

3S, 3

50 gg.

 

4S, 4

40 gg.

 

5

25 gg.

 

Preavviso di dimissioni

 

Anzianità di servizio

Livelli

Durata

- fino a 5 anni

Q e 1

75 gg.

 

2

60 gg.

 

3S, 3

28 gg.

 

4S, 4

15 gg.

 

5

10 gg.

- oltre 5 e fino a 10 anni

Q e 1

105 gg.

 

2

90 gg.

 

3S, 3

35 gg.

 

4S, 4

25 gg.

 

5

15 gg.

- oltre 10 anni

Q e 1

135 gg.

 

2

120 gg.

 

3S, 3

42 gg.

 

4S, 4

30 gg.

 

5

25 gg.

 

I giorni si intendono di calendario.

 

Trattamento di fine rapporto

Sono elementi della retribuzione utili per il calcolo della quota da accantonare le somme corrisposte a titolo di: paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni “ad personam”, aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima mensilità e premio ferie, eventuali indennità erogate con continuità, acconti su futuri aumenti contrattuali, somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale.

Il tfr deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Anticipazione del trattamento di fine rapporto

I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare:

- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli;

- spese durante l'astensione facoltativa per maternità;

- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.

Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richiesta nei limiti del 10% (dieci per cento) degli addetti occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.

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