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Titolo XXIX
PASSAGGI DI QUALIFICA
Art.128
Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore a diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art.129
Mansioni promiscue
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art.130
Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale nel nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.
Titolo XXX
SCATTI DI ANZIANITÀ
Art.131
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali.
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978.
A decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
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Livelli
|
Importi
|
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Quadri
I°
II
III Super
III
IV Super
IV
V
|
29,70
25,78
22,57
20,31
17,22
15,68
13,90
11,88
|
Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente alla (data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.), saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
Norma transitoria
1. Per i lavoratori che alla data del 1° ottobre 1999 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiano già completato la serie di cinque scatti prevista dal C.C.N.L. precedente (CONSILP-Confprofessionisti e CIPA del 1° ottobre 1995 e Confedertecnica del 1° maggio 1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1° gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 8 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l'esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 1° ottobre 1999.
2. Lo scatto di anzianità maturato nel periodo 1° luglio 2004 e (data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.), non subirà alcun ricalcolo, fino alla maturazione del successivo scatto.
Titolo XXXI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.132
Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lett. a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo di legge.
a) Paga base tabellare conglobata di cui agli artt. 135, 137 e 138 del presente contratto.
b) Eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 131 del presente contratto.
c) Eventuali assegni "ad personam".
d) Eventuali superminimi.
La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 mensilità
Art.133
Retribuzione mensile
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Art.134
Frazionamento della retribuzione
La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto al precedente art. 115.
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.
Art.135
Conglobamento indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione
Con riferimento a quanto definito in materia dai C.C.N.L. (CONSILP-Confprofessioni e CIPA) del 10 dicembre 1992 e 19 dicembre 1996, e dal C.C.N.L. (Confedertecnica) del 14 maggio 1996; le parti riconfermano, anche per effetto del presente contratto, che la retribuzione minima tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° maggio 1992, comprensiva dell'elemento distinto della retribuzione derivante all'accordo interconfederale del 31 luglio 1992.
Al riguardo e per opportunità, vengono di seguito riportati, per ogni livello della classificazione, i valori economici relativi all'operazione di conglobamento:
|
Livelli
|
Indennità di
contingenza al 1.5.1992i
|
Elemento distinto
della retribuzione
|
Totale del valore
economico conglobato
|
|
Quadri
I°
II
III Super
III
IV Super
IV
V
|
452,48
452,48
445,63
441,80
441,80
439,73
439,73
437,17
|
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
|
462,81
462,81
455,96
452,13
452,13
450,06
450,06
447,50
|
Conseguentemente agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art. 83 del presente contratto corrisponde una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel successivo art. 137.
Art.136
Aumenti retributivi mensili
A) Le parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento salariale non assorbibile come risulta dai seguenti importi:
|
Livelli
|
Importi
|
|
Quadri
(ex 1s)
1°
2°
3°s
3°
4°s
4°
5°
|
80,49
72,87
66,20
61,90
56,14
54,30
52,08
48,34
|
Art.137
Minimi tabellari
Per effetto dei precedenti artt. 135 e 136 le retribuzioni risulteranno essere, alle rispettive scadenze, quelle della tabella sotto indicata
|
Livelli
|
minimo tabellare in vigore dal
1/07/2004
|
Aumento dal 1/04/2006
|
Minimo tabellare in vigore dal
1/04/2006
|
Elemento Nazionale Allineamento
contrattuale (*)
|
Minimo + elemento nazionale
allineamento contrattuale dal 1/07/2004
|
|
Quadri (ex 1S Confedertecnica)
1°
2°
3°s
3°
4°s
4°
5°
|
1.687,20 80,49
1.491,47
1.296,38
1.202,03
1.196,68
1.160,70
1.117,31
1.042,20
|
80,49
72,87
66,20
61,90
56,14
54,30
52,08
48,34
|
1.767,69
1.564,34
1.362,58
1.263,93
1.252,82
1.215,00
1.169,39
1.090,54
|
-
42,35
102,53
110,40
-
-
-
-
|
-
1.606,69
1.465,11
1.374,33
-
-
-
-
|
(*) Per la Confedertecnica l'elemento nazionale rimane congelato: al riguardo si riporta in corsivo quanto in proposito è previsto nell'accordo del 28 luglio 2004
Viene istituita la voce "Elemento nazionale di allineamento contrattuale" quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.
Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° super, ai quali veniva applicato il C.C.N.L. stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.
L'elemento nazionale di allineamento contrattuale sopra indicato, viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti C.C.N.L. sottoscritti da Confedertecnica e CONSILP-Confprofessioni-CIPA.
Le parti stabiliscono, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1° luglio 2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l'esclusione della voce "Elemento nazionale di allineamento contrattuale".
Apprendisti assunti dal 1° aprile 2006
Apprendisti 2° - 3°S - 3° max 48 mesi: 1° metà del periodo 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato;
Apprendisti 4°S - max 36 mesi: 2° metà del periodo 1° livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato
Apprendisti 4 - max 36 mesi: intero periodo 1° livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato
Apprendisti assunti prima del 1° aprile 2006
|
Livelli
|
Indennità di
contingenza al 1.5.1992i
|
Elemento distinto
della retribuzione
|
Totale del valore
economico conglobato
|
|
Appr. 2 I sem
Appr. 2 II sem
Appr. 2 III sem e
suc
Appr. 3s I sem
Appr. 3s II sem
Appr. 3s III sem e suc
Appr. 3 I sem
Appr. 3 II sem
Appr. 3 III sem e
suc
Appr. 4s I anno
Appr. 4s II anno
Appr. 4s III anno
Appr. 4 I anno
Appr. 4 II anno
Appr. 4 III anno
|
80% 1.090,06
90% 1.226,32
96,65% 1.316,93
80% 1.011,14
90% 1.137,54
96,65% 1.221,59
80% 1.002,26
90% 1.127,54
96,65% 1.210,85
80% 972,00
85% 1.032,75
96,65% 1.174,29
80% 935,51
85% 993,98
96,65% 1.130,21
|
82,02
92,28
99,10
88,32
99,36
106,70
|
1.172,08
1.318,60
1.416,03
1.099,46
1.236,90
1.328,29
|
In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dai datori di lavoro, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità erogati dai datori di lavoro indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto
Art.138
Elementi aggiuntivi del welfare contrattuale
Le parti si danno atto che il contributo di 13 euro dovuto alla CADIPROF, è parte integrante del trattamento economico, in quanto il versamento stabilito di cui all'art. 7 del verbale di accordo sottoscritto il 24 luglio 2001 - istitutivo della Cassa -, è sostitutivo di un aumento contrattuale altrimenti maturato e negoziato, di modo che dette somme non possono in alcun modo essere erogate direttamente al lavoratore, in quanto le parti ribadiscono che l'importo stabilito viene destinato alla creazione di un sistema di Welfare contrattuale con le prestazioni rese ai lavoratori a cui si applica il presente contratto.
Non è consentito ai datori di lavoro stipulare polizza, a favore dei dipendenti, alternativa a quella prevista dall'art 19 del presente C.C.N.L. e deve ritenersi irrinunciabile il diritto del dipendente all'Assistenza sanitaria supplementare.
Titolo XXXII
MENSILITÀ SUPPLEMENTARI
Art.139
Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall'art. 126.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXV del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione.
Art.140
Premio ferie
In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.
La data di riferimento per la maturazione del premio ferie nella misura di cui al comma precedente decorre dal 1° luglio 1992.
Non hanno diritto al premio ferie tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo del premio ferie di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nel premio ferie le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Titolo XXXIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
A) Recesso
Art.141
Normativa
Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 codice civile la comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art.142
Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa sede di lavoro deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro un mese dal licenziamento.
Art.143
Nullità del licenziamento
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art.144
Nullità del licenziamento per matrimonio
Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b), c) del 3° comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della struttura lavorativa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo al 1° comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 169.
B) Preavviso
Art.145
Termini di preavviso
I termini di preavviso sono i seguenti:
Livelli Giorni di preavviso
fino a 5 anni di anzianità oltre i 5 anni di anzianità
Quadri 90 120
I 90 120
II 60 90
III super 30 40
III 30 40
IV super 20 30
IV 20 30
V 15 20
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Art.146
Indennità sostitutiva del preavviso
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 c.c., in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e premio ferie.
Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà,
ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
C) Trattamento di fine rapporto
Art.147
Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto;
- eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 151 del presente contratto;
- assegni "ad personam";
- aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensilità e premio ferie;
- eventuali indennità erogate con continuità.
Art.148
Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1978.
Art.149
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare:
- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli;
- spese durante l'astensione facoltativa per maternità;
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.
Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.
D) Dimissioni
Art.150
Dimissioni
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui al precedente art. 166.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente art. 145.
Art.151
Dimissioni per matrimonio
In conformità della norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intero trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 166 del presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 145 e confermate, a pena di nullità alla Direzione provinciale del lavoro, entro il termine di un mese.
Titolo XXXIV
NORME DISCIPLINARI
Art.152
Obbligo del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.
Art.153
Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Art.154
Rispetto orario di lavoro
Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Art.155
Comunicazione mutamento di domicilio
È dovere del personale di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizioni emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio interno alla sede di lavoro, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.
Art.156
Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto dall'art. 101 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'art. 154 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (Licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all'art. 2105 c.c., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nel caso previsto dall'art. 101, e in quelli di cui all'art. 2119 c.c..
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla sede di lavoro al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Titolo XXXV
DIVISE E ATTREZZI
Art.157
Divise e attrezzi
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.
Titolo XXVI
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Art.158
Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano.
Titolo XXXVII
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Art.159
Decorrenza e durata del contratto
Le parti nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo interconfederale 23 luglio 1993 con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono che la parte normativa del presente C.C.N.L. decorre dal 1° luglio 2004 e sarà valida sino al 30 settembre 2007.
La parte economica dal 1° gennaio 2006 sino alla data del 30 settembre 2007.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Titolo XXXVIII
ARCHIVIO CONTRATTI
Art.160
Archivio contratti
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 17, legge n. 963 del 1988, le parti contraenti il presente contratto si impegnano a inviare al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) - Archivio contratti - via Lubin - Roma.
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