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Con dispositivo del 17 giugno 2008, il Giudice del Lavoro di Fermo, ha accolto la domanda di un dottore commercialista diretta ad ottenere la riliquidazione della propria pensione con riferimento alla quota calcolata con metodo reddituale, sulla base della normativa vigente all’epoca in cui è stato adottato il regolamento di disciplina del regime previdenziale e, cioè, ai sensi degli artt. 2 e 15 della L. n. 21/86 e dell’art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. n. 21/86 ed applicando al suddetto reddito medio rivalutato l’aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l’aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive....segue
Vedi i seguenti argomenti correlati
la CNAPDC - il sito istituzionale
la sentenza del tribunale di Fermo
contributivo e autonomia - profili problematici
l'aumento della base pensionabile e il pro rata
la normativa della CNPADC
giurisprudenza sulla previdenza dei dottori commercialisti
tutti gli articoli sulla Cassa Commercialisti
....Il Giudice del Lavoro di Fermo ha, dunque, risolto, in senso favorevole al pensionato, la delicata questione relativa al calcolo della quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, sino, cioè, alla data di entrata in vigore (rectius di decorrenza degli effetti) del
regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, con il quale la C.N.P.A.D.C. ha optato per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, mantenendo il previgente sistema reddituale con riferimento alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003.
Nonostante l’apparente e dichiarato mantenimento del previgente sistema reddituale per il calcolo della quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, la CNPADC ha progressivamente incrementato il numero dei redditi da inserire nella base pensionabile, con la progressione stabilita dalla tabella B (nel caso del ricorrente si trattava degli ultimi 20 redditi, anziché dei 15 previsti dalla previgente normativa ) ed ha previsto che i redditi su cui calcolare la quota reddituale non siano individuati a ritroso a decorrere dalla data del pensionamento, come previsto dall’art. 2 della L. n. 21/86, ma a ritroso a decorrere dalla data del 31.12.2003.
L’incremento della base reddituale di calcolo con riferimento alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003 e l’individuazione dei redditi su cui calcolare la quota procedendo a ritroso a decorrere dal 31.12.2003, anziché dalla data del pensionamento, sono state considerate, dal Giudice adito, violazioni delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, nel testo vigente all’epoca dell’emanazione del regolamento, ed in particolare di quella che impone il rispetto del pro rata in ogni ipotesi di modificazione, per via regolamentare, dei criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici ed in caso di opzione per il sistema contributivo.
In tale prospettiva, il Giudice ha ordinato la riliquidazione della pensione, con riferimento alla quota reddituale relativa agli anni di anzianità contributiva maturati sino al 31.12.2003, ai sensi degli artt. 2 e 15 della L. n. 21/86 e dell’art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. n. 21/86 ed applicando al suddetto reddito medio rivalutato l’aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l’aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive.
Di particolare rilievo è la decisione nella parte in cui ha riconosciuto che, in conformità al principio del pro rata di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, i redditi da porre a base del calcolo della quota reddituale della pensione dovessero essere quelli dichiarati sino all’anno anteriore al pensionamento e non, come previsto dal regolamento di disciplina del regime previdenziale, quelli dichiarati sino al 31.12.2003.
Invero, sia ragioni di carattere sistematico che ragioni d’interpretazione testuale della norma di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, confortano la decisione assunta dal Giudice del Lavoro di Fermo.
Sotto il profilo sistematico, mette conto rilevare come il sistema dell’Assicurazione Generale Obbligatoria prevede, con riferimento alle pensioni “miste”, che il calcolo della quota retributiva sia effettuato con riferimento alle retribuzioni maturate sino al momento del pensionamento e non con riferimento alle retribuzioni maturate sino alla data dell’entrata in vigore della l. n. 335/95 che ha introdotto il nuovo sistema contributivo.
Inoltre, l’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 prevede testualmente che, in ipotesi di modificazione dei criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici, le Casse debbano rispettare il pro rata con riferimento alle anzianità contributve precedenti e, secondo il senso letterale della norma, ciò implica che tali anzianità contributive debbano essere calcolate integralmente sulla base della normativa previgente e non sulla base di un non meglio identificato mix tra le norme precedenti e le norme successive.
Ma, su un piano più generale, la norma regolamentare che prevede il calcolo della quota reddituale con riferimento ai redditi dichiarati sino al 31.12.2003 anziché con riferimento ai redditi dichiarati sino al pensionamento, tradisce il fondamento stesso del sistema reddituale (o retributivo) di calcolo della pensione che è incentrato sul mantenimento di un collegamento tra il livello di reddito raggiunto dal lavoratore al termine della sua carriera lavorativa ed il suo trattamento pensionistico.
Le riforme che hanno interessato l’AGO hanno disposto, è vero, un ampliamento delle retribuzioni da inserire nella base pensionabile ma non hanno mai eliminato le retribuzioni anteriori al pensionamento in quanto ciò avrebbe stravolto la logica stessa del sistema retributivo di calcolo della pensione.
Si consideri che, nell’ambito del sistema delle libere professioni, la progressione dei redditi è particolarmente incidente, sichhè bloccare i redditi da considerare ai fini del calcolo della quota reddituale al 31.12.2003, significherà, di anno in anno, allentare sempre più, sino a reciderlo completamente, il collegamento tra il reddito raggiunto dal professionista al momento del pensionamento ed il reddito medio che sarà inserito nella sua base pensionabile.
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