Sempre in materia di criteri per il calcolo dell'indennità di maternità in favore delle farmaciste esercenti l'attività professionale autonoma e percipienti redditi da partecipazione al capitale sociale di società esercente l'attività di farmacia.
Cassazione Civile Sezione Lavoro
14 maggio 2008 n. 12097
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele -
Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere
-
Dott. MAIORANO Francesco Antonio -
Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere
-
Dott. BANDINI Gianfranco - rel.
Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA FARMACISTI, in persona
del suo Presidente legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio
dell'avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
A.D., titolare della sede unica
farmaceutica rurale del Comune di
Lappano, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA
DI MONTEVERDE 4 SCALA
B INTERNO 15, presso lo studio
dell'avvocato CAMMARELLA
ANNITA, rappresentata e difesa
dagli avvocati PARISE ROLANDO, MAZZUCA DANIELA, giusta delega in
atti;
controricorrente –
avverso la
sentenza n. 1388/04 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 13/12/04 R.G.N. 1458/01;
udita la
relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 13/03/08
dal Consigliere Dott. Gianfranco BANDINI;
udito l'Avvocato GNISCI per delega ANGELETTI;
udito l'Avvocato PARISE;
udito il
P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi
che ha concluso in via principale per l'accoglimento del ricorso, in subordine rimissione alle Sezioni
Unite.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
La Dr.ssa A.D., farmacista
titolare di farmacia, chiese e ottenne dal Pretore di Cosenza - Giudice del
Lavoro, nei confronti dell'ENPAF, a cui era iscritta, il Decreto Ingiuntivo n.
985/98 per il pagamento della somma di L. 14.658.193, oltre interessi e spese,
sul rilievo che l'Ente, nella determinazione dell'indennità di maternità,
anzichè seguire il criterio di calcolo di cui alla L. n. 379 del 1990, art. 1,
comma 2, ("L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai
fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello
della domanda"), aveva indebitamente fatto applicazione del disposto del
comma 3 del medesimo articolo ("In ogni caso l'indennità di cui al comma 1
non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella
misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dal D.L.
29 luglio 1981, n. 402, art. 1...)".
L'ENPAF propose opposizione al
suddetto decreto ingiuntivo rilevando che, avendo l' A., come titolare di
farmacia, percepito un reddito di impresa e non di lavoro autonomo, le andava
corrisposta l'indennità di maternità nella misura ridotta di cui alla L. n. 379
del 1990, art. 1, comma 3, e non nella misura risultante dall'applicazione del
criterio di cui al comma 2 di tale disposizione. Il Tribunale di Cosenza
respinse l'opposizione.
Anche l'appello dell'Ente venne
respinto dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza dell'11.11
-13.12.2004.
A sostegno del decisum la Corte territoriale,
espressamente richiamando la giurisprudenza di legittimità, osservò che, dalla
chiara dizione della norma e anche dai lavori preparatori parlamentari, si
deduceva inequivocabilmente che non era consentita alcuna distinzione tra le
farmaciste in base al fatto che le stesse avessero percepito solo redditi
professionali o anche redditi di impresa commerciale, atteso che anche questi
sono comunque considerati dalle legge come un reddito professionale, ancorchè
connesso all'esercizio di una farmacia.
Avverso la suddetta sentenza
della Corte territoriale l'ENPAF ha proposto ricorso per Cassazione fondato su
due motivi e illustrato con memoria.
L'intimata ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Istituto
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 379 del 1990,
art. 1, commi 2 e 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70,
nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo
che, ai fini della determinazione dell'indennità, doveva essere preso in
considerazione soltanto il reddito derivante dall'attività autonoma di
farmacista (e non già, quindi, anche quelli di diversa natura, quale quello
d'impresa denunciato dalla A., siccome titolare di farmacia), e richiamando,
altresì, quale parametro interpretativo in tal senso, il disposto della L. n.
289 del 2003, art. 1.
1.2 Osserva il Collegio che, con
riferimento alla disciplina (che qui specificamente rileva) vigente
anteriormente all'emanazione della L. n. 289 del 2003, la giurisprudenza di
legittimità aveva costantemente affermato il principio secondo cui - avuto
riguardo alle mancate ulteriori specificazioni da parte del legislatore e alla
realtà sociale costituita dalla gestione delle farmacie con vendita di prodotti
farmaceutici e parasanitari - il criterio di determinazione dell'indennità di
maternità spettante alle libere professioniste che, a norma della L. 11
dicembre 1990, n. 379, art. 1, comma 2, è basato sul riferimento al reddito
percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda, trova applicazione a prescindere dalla
forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e, in
particolare, anche quando il reddito tratto da tale attività abbia natura
mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare
di farmacia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5221/91; 15222/2000; 15301/2001).
1.3 Tale orientamento non è stato
seguito dalla pronuncia di questa Corte n. 12260/2005, espressamente richiamata
dalla parte ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni:
- dalla relazione alla proposta
di legge di modifica del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, in materia di indennità
di maternità per le libere professioniste (art. 70 che, al comma 2, recepisce la L. n. 379 del 1990, art. 1,
comma 2) "... si evince che si intende chiarire, senza possibilità di
equivoci, che il reddito da prendere a riferimento per il calcolo
dell'indennità è solo quello professionale con esclusione di quanto
eventualmente percepito per altre attività svolte (come, ad esempio, proventi
patrimoniali, redditi d'impresa, eccetera)";
- con la L. n. 289 del 2003, art. 1, è
stato disposto che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, comma 2, va modificato,
nell'espressione "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali, con
la seguente:
"del solo reddito percepito
e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo";
- "... non sussiste la
necessità di accertare se tale modifica sia di natura interpretativa, con
conseguente sua retroattività, o meramente innovativa, costituendo, piuttosto,
essa un elemento chiarificatore della citata disposizione di cui alla L. n. 289
del 2003, art. 1, che può indurre a interpretare correttamente il D.Lgs. 26
marzo, art. 70, comma 2, come se esso si riferisca al reddito percepito e
denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista";
- tale significato è stato a suo
tempo rifiutato da questa Corte, in sintonia con i principi indicati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 1998, "ma è pur sempre
ipotizzabile come alternativa ermeneutica anche nel testo originario della L.
n. 379 del 1990, art. 1, comma 2, e, perciò, può essere interpretato
correttamente nel senso indicato dalla L. 15 ottobre 2003, n. 289, art. 1 lett.
a)".
1.4. Ritiene il Collegio di non
poter condividere tale interpretazione sulla base delle seguenti
considerazioni:
- l'utilizzo, nella relazione alla
proposta di legge di modifica del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, della
locuzione "si intende chiarire" non si è tradotto nell'emanazione di
una norma di espressa portata retroattiva, nè di natura interpretativa della
normativa preesistente;
- è stata invece emanata una
disposizione modificativa, destinata a produrre i propri effetti, secondo i
principi generali, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore;
- proprio la circostanza che sia
stata emanata una norma modificativa testimonia dell'esistenza di un pregresso
diverso regime, che il legislatore ha inteso mutare;
- in tale regime non veniva fatto
riferimento alla qualificazione fiscale ("da lavoro autonomo") del
reddito da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'indennità;
- in difetto di siffatta
specificazione, la formulazione della norma, nel fare riferimento al reddito
della libera professionista, valorizza il dato obiettivo costituito da un
reddito connesso allo svolgimento, in qualsiasi forma, dell'attività professionale,
ivi compresa quindi quella in cui il reddito tratto da tale attività abbia
natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista
titolare di farmacia;
- in altri termini, come pure ha
avuto modo di affermare questa Corte, atteso che "... nella norma in esame
l'attività libero - professionale non è richiamata in funzione del reddito
denunciato bensì del soggetto produttore, il fatto che il reddito sia stato
dichiarato come reddito d'impresa è irrilevante", dovendosi anche tener
conto che l'iscritta "... conserva la qualità di libera professionista,
che l'esercizio dell'impresa non esclude" (cfr.
Cass., n. 15301/2001, in
motivazione).
1.5 Intende quindi il Collegio
dare continuità ai sopra ricordati principi interpretativi enucleati dalla
giurisprudenza di legittimità anteriormente all'emanazione della L. n. 289 del
2003 e che del resto questa Corte, anche successivamente, ha già espressamente
ritenuto di confermare (cfr. Cass., n. 1102/2005), onde il motivo all'esame va
disatteso.
2. Con il secondo motivo
l'Istituto ricorrente ha riproposto la già svolta eccezione di illegittimità
costituzionale della L. n. 379 del 1990, art. 1, come sostituito dal D.Lgs. n.
151 del 2001, art. 70, nell'interpretazione, come detto qui condivisa, già
seguita dalla Corte territoriale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 38
Cost., assumendo che si verificherebbe una evidente disparità di trattamento
tra le farmaciste percettrici di un reddito da lavoro autonomo e coloro che
sono percettrici di un reddito di impresa, parificando due redditi
"oggettivamente ed ontologicamente diversi.
La censura appare manifestamente
infondata. La
Corte Costituzionale (sentenza n. 3 del 1998) ha infatti
rilevato che la funzione della legge è di consentire alle professioniste di
dedicarsi con serenità alla maternità evitando che la stessa si colleghi ad uno
stato di bisogno o anche più semplicemente ad una diminuzione del tenore di
vita, funzione da cui deriva il collegamento tra l'indennità ed il reddito
della assicurata; tale essendo la ratio della norma, appare dunque irrilevante
la natura del reddito della professionista (solo professionale o di natura
mista professionale e di impresa come per le farmaciste titolari di farmacia).
Anzi, come già rilevato da questa
Corte (cfr, Cass., n. 15222/2000), la lesione del principio di eguaglianza si
avrebbe se alle professioniste che percepiscono un reddito di natura mista
(professionale e di impresa) dovesse erogarsi, come ritiene l'Istituto
ricorrente, soltanto l'indennità nella misura ridotta di cui al D.Lgs. n. 151
del 2001, art. 70, comma 3, non venendo in tal modo garantito, per queste
ultime, quella finalità di assicurare la conservazione del tenore di vita che
costituisce il mezzo di tutela della serena maternità secondo la Corte Costituzionale.
Anche il motivo all'esame va
quindi disatteso.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio di
Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 20,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per
onorari, spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 marzo
2008.
Depositato in Cancelleria il 14
maggio 2008.
PER EVENTUALE ASSISTENZA
LEGALE E' POSSIBILE CONTATTARE IL CURATORE DEL PORTALE PREVIDENZA
PROFESSIONISTI AI RECAPITI INDICATI IN