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L’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca ed all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l’obbligazione del delegato, ai sensi dell’art. 1269, comma 1, c.c.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SAN SALVO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 68, presso 'Avv. Gagliardini Alessandro, rappresentata e difesa dall'Avv. Milanese Cirto, per procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
BANCA AGRICOLA MANTOVANA s.p.a.;
intimata -
e sul 2^ ricorso n. 7416/05 proposto da:
BANCA AGRICOLA MANTOVANA s.p.a., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell'Avv. Longo Tommaso, rappresentata e difesa dall'Avv. Manenti Ferdinando, per procura speciale alle liti per atto notaio Daniele Molinari di Mantova del 16 marzo 2005, rep. n. 64.400;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SAN SALVO s.r.l.;
intimata -
avverso la sentenza n. 418/04 della Corte d'appello di Bologna depositata il 3 marzo 2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 dal Consigliere relatore Dott. Petitti Stefano;
udito per la ricorrente l'Avvocato Milanese Cirto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso ncidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
San Salvo s.r.l. in liquidazione conveniva, dinnanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Cooperbanca s.c. a.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 100.000.000, e accessori, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
A fondamento della domanda San Salvo s.r.l. esponeva che aveva venduto a C.M.F. un appartamento per il prezzo di L. 120.000.000, cento dei quali dovevano essere versati da Cooperbanca in esecuzione del contratto di mutuo che l'acquirente aveva stipulato contestualmente alla vendita; che il mutuo si era perfezionato con la consegna della somma alla C., la quale, ricevuto l'importo, lo aveva riconsegnato in deposito a Cooperbanca sino al conseguimento, da parte di questa, di ipoteca di primo grado;
che contestualmente la C. aveva invitato Cooperbanca a versare ad essa attrice la somma depositata non appena avvenuta l'iscrizione dell'ipoteca; che invece, iscritta ipoteca di primo grado, Cooperbanca non solo non aveva trasmesso ad essa attrice la somma detenuta in deposito, ma aveva revocato il mutuo, compensando la somma mutuata con quella depositata.
Si costituiva Cooperbanca, la quale assumeva di non avere obblighi nei confronti della società attrice e di avere trattenuto la somma in quanto la C. non era in grado di far fronte alla propria obbligazione di restituzione dell'importo mutuato.
Il Tribunale di Reggio Emilia, ritenuto che il mutuo fra Cooperbanca e C. si era perfezionato con la consegna della somma mutuata e che la C. aveva successivamente dato in deposito la somma a Cooperbanca qualificato il contratto intercorso tra C. e Cooperbanca come deposito di somma con indicazione del termine finale in favore del depositario e di persona cui doveva essere restituita la cosa, riteneva legittima la domanda di restituzione della somma di lire 100 milioni avanzata da San Salvo s.r.l., non rilevando la successiva inaffidabilità della C., poichè l'intervenuta iscrizione ipotecaria di primo grado costituiva idonea garanzia a tutela del contratto di mutuo.
Proponeva appello Banca Agricola Mantovana s.p.a., successore di Cooperbanca per intervenuta fusione, appello che, nella resistenza della San Salvo, veniva accolto dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza depositata il 3 marzo 2004.
La Corte rigettava il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado aveva lasciato impregiudicato il problema del titolo che San Salvo avrebbe avuto a vedersi consegnata la somma, rilevando che l'incarico conferito dalla C. alla Banca di bonificare l'importo di L. 100.000.000, a San Salvo s.r.l. rientrava nello schema del contratto a favore di terzo. E poichè San Salvo, con la citazione notificata il 18 novembre 1992, aveva manifestato, sollecitando l'adempimento del contratto, la volontà di voler profittare del negozio in suo favore, la società stessa era legittimata a pretendere la prestazione contrattuale, pur se, fino a quel momento, il promittente aveva la possibilità di revocare o modificare quanto oggetto del negozio in suo favore.
La Corte accoglieva invece il primo motivo di gravame, pur se per ragioni diverse da quelle fatte valere dall'appellante, il quale sosteneva che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito degli artt. 1771 e 1777 c.c., sul rilievo che, nel caso di specie, si sarebbe verificato un deposito irregolare.
La Corte rilevava infatti che la C., ricevuta la somma di L. 100.000.000, in mutuo in data 1 ottobre 1990, aveva riconsegnato la somma stessa alla banca perchè restasse vincolata a garanzia del conseguimento del grado utile dell'ipoteca di cui al contratto di mutuo, con l'aggiunta che, in mancanza, il contratto doveva ritenersi risolto ex art. 1456 c.c.. In tale contesto obbligatorio, la Corte ravvisava la costituzione di un pegno irregolare, avente ad oggetto una cosa fungibile, in cui il creditore non era tenuto a conservare e restituire la stessa cosa, ma il tantundem; in forza del pegno irregolare, infatti, il creditore acquista la proprietà della cosa, diviene debitore della somma e può compensare quanto dovrebbe dare in restituzione con quanto deve ricevere in forza del suo credito.
Nel caso di specie, l'appellante aveva ricevuto in pegno irregolare la somma di L. 100.000.000, che avrebbe dovuto restituire una volta iscritta ipoteca sull'immobile venduto; verificatasi la diminuzione della capacità ipotecaria del bene e constatata l'inconsistenza del reddito della debitrice, poi dichiarata fallita, Cooperbanca aveva ritenuto la C. insolvente alla stregua di quanto disposto dall'art. 1186 c.c., e aveva trattenuto in compensazione le somme presso di lei depositate; il tutto era avvenuto prima che San Salvo, terza beneficiarla dell'importo, dichiarasse di voler beneficiare del contratto in suo favore, con la conseguenza che San Salvo, pur avendo acquistato il diritto per effetto della stipulazione, doveva soggiacere alla revoca del contratto anteriormente disposta dall'appellante e alla compensazione del proprio credito. Nè poteva ritenersi una responsabilità aquiliana della banca dal momento che questa, in un primo tempo, non aveva trasmesso l'importo di L. 100.000.000, perchè San Salvo non aveva dichiarato di voler profittare del contratto in suo favore e, successivamente, aveva trattenuto a buon diritto le somme in compensazione del suo credito.
La Corte d'appello, in riforma della impugnata sentenza, rigettava quindi la domanda di San Salvo s.r.l., che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre San Salvo s.r.l. sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, Banca Agricola Mantovana s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione per mancato esame di un documento decisivo, dal quale sarebbe scaturito un esito diverso della lite. In particolare, la Corte d'appello non avrebbe considerato la lettera raccomandata in data 23 novembre 1990 spedita dall'Avv. Cirto Milanese per conto di essa ricorrente il 26 novembre 1990 e ricevuta dalla Banca Popolare di Reggio Emilia il 27 novembre 1990, con la quale si chiedeva il pagamento della somma di L. 100.000.000, derivante dall'erogazione del mutuo ipotecario in favore di C.M.F. stipulato il 1 ottobre 1990. E si tratterebbe di documento decisivo in quanto la Corte d'appello ha argomentato nel senso della revocabilità dell'obbligazione stipulata in favore del terzo sul presupposto che solo il 18 novembre 1992 essa ricorrente avrebbe manifestato la volontà di profittare del negozio in suo favore. E solo dopo il ricevimento della raccomandata non presa in esame, la Banca ebbe, con telegramma in data 6 dicembre 1990, a comunicare alla C. la risoluzione del contratto di mutuo e la compensazione della somma.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di norme di diritto in relazione all'art. 1411 c.c.. Pur se il documento di cui al primo motivo non fosse esistito, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare la volontà del terzo di fruire del contratto in suo favore per facta. concludentia. Nel caso di specie, infatti, la dichiarazione di voler profittare del contratto era stata fatta da essa ricorrente al promittente al momento della stessa stipulazione sia del contratto di mutuo che del contratto in favore del terzo, essendo essa ricorrente stata presente al contratto di mutuo, avendo partecipato al contratto a favore di terzi e avendo ricevuto copia dell'ordine di bonifico, senza il quale non sarebbe stato stipulato il contratto di compravendita.
Sarebbe dunque evidente il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita, concluso tra essa ricorrente e la C., e il contratto di mutuo, preordinato all'ottenimento del finanziamento per l'acquisto di quell'immobile. Vi sarebbe infatti con testualità tra i due atti; nel contratto di compravendita si dava atto dell'integrale pagamento del prezzo; contestualmente si era perfezionato il contratto di mutuo, con la consegna della somma di L. 100.000.000, uscita dalla disponibilità della mutuante, alla mutua- taria; detta somma era poi stata affidata dalla C. alla Banca in pegno irregolare; l'ipoteca aveva conseguito il primo grado e tuttavia la Banca non aveva versato ad essa ricorrente la somma di L. 100.000.000.
Da tale collegamento di negozi la Corte d'appello avrebbe dovuto desumere che la dichiarazione del terzo era stata fatta contestualmente alla stessa concessione del mutuo.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la Banca controricorrente deduce violazione di norme di diritto e vizio di motivazione con riferimento al capo della sentenza della Corte d'appello di rigetto del secondo motivo di gravame. Secondo la Banca, la Corte avrebbe errato nell'inquadrare l'incarico della C. nell'ambito dell'art. 1411 c.c., e nell'attribuire, di conseguenza, un diritto al terzo San Salvo da esercitarsi direttamente nei confronti di essa controricorrente. In particolare, nessun rapporto diretto si sarebbe mai instaurato con San Salvo, unico impegno della Banca essendo quello di riaccreditare alla C., all'esito della verificata iscrizione ipotecaria di primo grado, le somme consegnate in pegno irregolare, e successivamente di eseguire il bonifico nei confronti di San Salvo, ma ancora una volta fonte di obbligazioni solo nei confronti della C..
Sotto altro profilo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata perchè la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il denunciato vizio di ultrapetizione nel quale era incorso il Tribunale riconoscendo a San Salvo il bene della vita richiesto ai sensi dell'art. 1777 c.c., così sostituendo alla proposta domanda di pagamento di una somma, quella di consegna di una cosa determinata.
Assume rilievo logicamente preliminare la questione della qualificazione del rapporto dedotto in giudizio come contratto a favore del terzo: qualificazione contestata dalla ricorrente incidentale ed assunta invece a fondamento delle proprie pretese dalla ricorrente principale, la quale assume che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di una dichiarazione di accettazione della prestazione trasmessa alla banca prima che la stessa acquisisse la somma depositata dall'acquirente.
Ritiene il Collegio che la soluzione accolta dalla Corte d'appello, la quale ha ravvisato un contratto a favore del terzo nell'ordine di bonifico dato dalla acquirente alla propria banca e non già nei precedenti rapporti tra essi intercorsi (stipulazione del mutuo e successiva consegna dell'assegno fino alla iscrizione della ipoteca sull'immobile) e un rapporto di pegno irregolare nella consegna, da parte della medesima acquirente, della somma mutuata alla banca erogatrice del mutuo a garanzia della iscrizione ipotecaria, non possa essere condivisa.
Ai fini della soluzione della questione, appare utile ricostruire la vicenda sostanziale, per come essa risulta dalle circostanze pacifiche tra le parti.
La signora C. acquistò dalla San Salvo un immobile per atto notarile in data 1 ottobre 1990. In pari data, e per atto del medesimo notaio, la Banca Popolare di Reggio Emilia concesse alla C. a titolo di mutuo la somma di L. 1.000.000.000; la C., da parte sua, sempre il 1 ottobre 1990, secondo quanto riferito dalla controricorrente (v. pag. 2 del controricorso), aveva da un lato "consegnato e vincolato in favore della Banca la somma di L. 100.000.000, a garanzia del conseguimento del grado di ipoteca previsto nel contratto di mutuo", e, con la seconda, impartito alla medesima banca una istruzione di bonifico in favore della società San Salvo per l'importo di L. 100.000.000.
La controricorrente assume poi che, essendo venuta a conoscenza di un ulteriore debito della propria correntista nei confronti di un diverso istituto di credito, il quale era garantito da ipoteca sul medesimo bene acquistato dalla C., aveva provveduto, con telegramma del 6 dicembre 1990, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1186 c.c., a invitare la debitrice "a restituire l'importo oggetto del mutuo nel termine di cinque giorni, avvertendo che, in difetto, avrebbe operato in compensazione con le somme presso la stessa depositate, come poi in effetti era avvenuto" (v.
controricorso, pag. 3).
Sulla base di tali circostanze, e in particolare di quelle riferite nel controricorso, deve ritenersi che effettivamente, a seguito della iscrizione della ipoteca, la condizione alla quale era subordinato l'accredito da parte della banca della somma di L. 100.000.000, sul conto della C., si era verificata: deve cioè ritenersi accertato che la banca qui resistente ottenne l'iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto del contratto di compravendita dalla San Salvo alla C.. Se cosi non fosse stato, certamente la banca non avrebbe avuto alcunchè da compensare. Al contrario, la stessa controricorrente riconosce che l'operazione effettuata è stata quella di compensazione del proprio credito nei confronti della C., derivante dal mutuo ipotecario, con il debito della C. derivato proprio dalla concessione del medesimo mutuo.
Ai fini della qualificazione dei rapporti intercorsi tra le parti - onde risolvere la questione posta con il ricorso incidentale e presupposta dallo stesso ricorso principale - rilevano quindi le seguenti circostanze:
a) che la somma prevista dal contratto di mutuo è stata erogata alla C.;
b) che detta somma è stata utilizzata dalla C. per l'acquisto dell'immobile, posto che la stessa società San Salvo assume di aver dato atto nel contratto di compravendita dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo;
c) che detta somma è stata peraltro vincolata per garantire la banca con la iscrizione ipotecaria;
d) che a garanzia della venditrice società San Salvo l'acquirente ha dato ordine alla propria banca di "bonificare l'importo di L. 100.000.000, a favore c/c (OMISSIS) int. soc. San Salvo Bellusco (MI) presso ROLO Sede di (OMISSIS), non appena la banca popolare di Reggio Emilia metterà a nostra disposizione l'importo derivante dall'erogazione del mutuo ipotecario depositato in data odierna";
e) che l'iscrizione ipotecaria è avvenuta;
f) che la banca controricorrente, tuttavia, anzichè provvedere in conformità all'ordine di bonifico in favore della San Salvo, ha provveduto alla ricordata operazione di compensazione.
Sulla base di tali circostanze non può essere condivisa la ricostruzione della Corte d'appello che ha qualificato l'ordine di bonifico come contratto a favore di terzo.
E' noto, infatti, che "l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca (ordine che ripete la sua fonte e la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito, e costituisce un'esecuzione di incarico conferito ex art. 1856 c.c.) ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente (incarichi con i quali viene ulteriormente specificato il mandato inizialmente conferito), ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario (terzo rispetto all'ordine), nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegatici solvendi, giusta disposto dell'art. 1269 c.c.", (Cass., n. 22596 del 2004). Se, tuttavia, "il delegato al pagamento (nella specie la banca) si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l'obbligazione del delegato, anche quest'ultimo è obbligato" (Cass., n. 1036 del 1968; Cass., n. 3947 del 1974; Cass., n. 22596 del 2004). Dispone, infatti, l'art. 1269 c.c., comma 1, che "se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato".
Escluso, quindi che nel ricordato ordine di bonifico possa rinvenirsi un contratto a favore del terzo, integrando esso una delegazione di pagamento, nondimeno risulta evidente l'errore nel quale è incorsa la Corte d'appello laddove ha ritenuto che della somma accreditata sul conto della acquirente la banca potesse comunque disporre al fine di operare la disposta compensazione. E ciò in quanto, sulla base delle indicate circostanze e in particolare sulla base del collegamento esistente tra i richiamati negozi, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che la banca delegata al pagamento aveva prestato il proprio consenso alla complessa operazione, in tal modo implicitamente impegnandosi direttamente nei confronti del beneficiario dell'ordine di bonifico, ai sensi dell'art. 1269 cod. civ. Tale disposizione, invero, nel prevedere che il delegato possa assumere l'obbligazione nei confronti del delegatario, non prescrive la forma scritta; nè questa è richiesta in ragione dell'oggetto dell'atto, sicchè non vi era alcun ostacolo alla possibilità di ravvisare nelle circostanze indicate la manifestazione implicita dell'impegno della banca delegata al pagamento di assumere l'obbligo nei confronti del delegatario.
Una volta acquisita l'iscrizione ipotecaria secondo quanto previsto nel contratto di mutuo e una volta quindi accreditata la somma sul conto della venditrice, la banca avrebbe dovuto, conformemente agli impegni assunti, effettuare, come disposto dalla correntista e come da impegno da essa implicitamente assunto nei confronti della società venditrice, provvedere alla effettuazione del disposto bonifico, sicchè detta somma non avrebbe in alcun modo potuto essere compensata. Del resto, se cosi non fosse stato, si sarebbe verificata la paradossale situazione nella quale la somma posta nella disponibilità della acquirente in esecuzione del contratto di mutuo e a seguito della iscrizione ipotecaria, sarebbe stata trattenuta dalla banca erogatrice del mutuo a garanzia del proprio credito derivante dal medesimo mutuo; mutuo che, viceversa, doveva ritenersi garantito proprio dalla effettuata iscrizione ipotecaria.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso incidentale condizionato deve ritenersi infondato, giacchè, se è vero che, nel caso di specie, non poteva essere ravvisato un contratto a favore di terzi, è pur vero che, in applicazione dell'art. 1269 c.c., la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere sussistente un obbligo della banca nei confronti della società ricorrente di provvedere all'accredito della somma di L. 100.000.000, non appena iscritta l'ipoteca in suo favore; risulta invece fondato il ricorso principale, con i quale la società ricorrente ha sostanzialmente dedotto, specialmente con il secondo motivo, l'esistenza di un titolo che legittimasse la richiesta formulata direttamente nei confronti della banca e in forza del quale quest'ultima fosse tenuta al pagamento della indicata somma di L. 100.000.000, in suo favore.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa nel merito ex art. 334 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Accertata, infatti, l'assunzione da parte della banca delegata della obbligazione nei confronti del delegatario, per effetto del consenso prestato alla complessa operazione nella quale l'ordine di bonifico si era inserito, non resta infatti altro che rigettare l'appello proposto dalla Banca Agricola Mantovana avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che il diritto della società ricorrente aveva riconosciuto.
Le spese, sia quelle del giudizio di appello, sia quelle del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta l'incidentale, accoglie il principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello; condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 3.900,00, di cui Euro 700,00, per diritti ed Euro 3.000,00, per onorari, e del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008
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