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Ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto a maggior ragione provata la malafede dell'acquirente, dal momento che era stato accertato, mediante consulenza tecnica psichiatrica, espletata nel giudizio relativo all'interdizione dell'alienante, il suo stato di grave infermità psichica irreversibile da etilismo cronico).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolito - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI Gina, che la difende unitamente all'avvocato SALVINO Greco, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
T.G. nella qualità del coniuge Sig.P. G (dichiarato interdetto) e per esso anche i suoi eredi P.A.,
P.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell'avvocato ONOFRI Mauro, difesa dall'avvocato IMPARATO Dario, giusta delega in atti;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 2477/02 della Corte d'Appella di ROMA, depositata il 25/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/07 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;
udito l'Avvocato IMPARATO Dario, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 1993 P. G. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma C.R.I., e premesso:
che aveva stipulato un contratto di compravendita, con cui aveva ceduto un appartamento di sua proprietà, sito a (OMISSIS), località (OMISSIS), via (OMISSIS) alla convenuta R. con atto a rogito del notaio BELLELLI Elvira di Roma del 23.6.1992;
che nell'atto pubblico era stato indicato il prezzo di L. 35.000.000, da lui però mai ricevuto, e per il quale l'acquirente si era impegnata ad accendere un mutuo con una banca di sua fiducia, senza nemmeno avere mai espletato la relativa pratica;
che il prezzo di mercato dell'immobile era il doppio di quello pattuito, peraltro mai ricevuto;
che all'epoca egli era in stato di totale incapacità di intendere e volere per etilismo cronico, con conseguente marcato grado di globale deterioramento mentale;
che quel contratto aveva cagionato grave pregiudizio al venditore, e che la compratrice aveva profittato dell'incapacità psichica di lui;
tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il tribunale, istruita la causa, pronunciasse l'annullamento della compravendita, e condannasse la controparte al rilascio dell'immobile, previo ordine di trascrizione della relativa decisione nei registri immobiliari;
ovvero in subordine dichiarasse la risoluzione del contratto per grave inadempimento della propria obbligazione da parte della convenuta, e in ogni caso la condannasse al risarcimento del danno relativo alla occupazione dell'appartamento senza titolo valido;
vinte le spese.
C. si costituiva con comparsa di risposta, do la fondatezza delle domande "ex adverso" proposte. In colare eccepiva che l'assunto, secondo cui P. fosse affetto da grave infermità mentale, e quindi non fosse stato capace di intendere e volere al momento del contratto, non risultava provato. Circa il pagamento del prezzo deduceva che la pratica di accensione del mutuo era stata iniziata con la Banca di Roma, e che questa non aveva perfezionato la stessa, in quanto l'appartamento era privo della concessione edilizia. Pertanto chiedeva il rigetto delle domande dell'attore, e a sua volta proponeva riconvenzionale, con cui invocava la riduzione del prezzo per l'abusività della costruzione e i vizi riscontrati, oltre al pagamento delle migliorie che aveva apportato all'unità immobiliare acquistata.
Nel corso del processo veniva pronunciata l'interdizione di P. in un separato giudizio, giacchè riconosciuto totalmente incapace di intendere e volere, dallo stesso tribunale di questa città, e perciò il primo veniva dichiarato interrotto.
Successivamente il medesimo veniva riassunto ad istanza di T.G., moglie dell'interdetto medesimo, nella qualità di curatore del marito, previa autorizzazione del giudice tutelare.
Veniva acquisita la documentazione offerta dalle parti, ed espletata la prova orale dedotta, e indi il tribunale, con sentenza del 24 febbraio 2000, in accoglimento della domanda principale dell'attrice nella qualità, pronunciava l'annullamento del contratto in questione per incapacità di intendere dell'alienante; condannava la convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di L. 7.000.000, oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo valido, e al rimborso delle spese a favore dell'attrice stessa, nella qualità; inoltre rigettava la domanda riconvenzionale.
Il giudice osservava che attraverso l'istruttoria compiuta, e segnatamente la consulenza tecnica di ufficio espletata nel processo relativo all'azione promossa per la declaratoria di interdizione di P., era emerso in modo inconfutabile che questi era affetto da infermità mentale di entità tale, che essa era divenuta irreversibile, e non gli consentiva minimamente di valutare gli atti che poneva in essere, compreso in particolare quello di che trattasi.
Avverso quella sentenza C. proponeva appello principale, cui T. resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale condizionato, dinanzi alla corte territoriale della stessa sede, la quale, con decisione del 22 aprile 2002, ha rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo, ponendo il carico delle spese del grado sulla soccombente.
Essa ha osservato a sua volta che l'alienante non aveva la capacità psichica necessaria al momento in cui aveva venduto il bene a lui intestato; l'acquirente peraltro non aveva corrisposto il prezzo; il valore era di gran lunga maggiore del corrispettivo pattuito; la riconoscibilità del pregiudizio e soprattutto dell'infermità mentale era evidente.
Avverso tale sentenza C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
T., A. ed P.E., rispettivamente moglie e figli di P.G., nel frattempo deceduto, e perciò quali eredi, hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 428, 2697 e 2727 c.c., nonchè genericamente vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn.3 e 5, in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che in realtà la prova dell'incapacità naturale dell'alienante al momento della vendita dell'appartamento non era stata fornita.
Inoltre il requisito della mala fede nell'acquirente non era stato nemmeno dimostrato. C. anzi aveva riconosciuto onestamente di dovere ancora corrispondere il prezzo, ma il mutuo non era stato concesso, giacchè l'immobile era privo della prescritta concessione edilizia. L'ipoteca legale a favore del venditore non era stata iscritta non per malizia, ma per consentire alla banca mutuante di avere il bene libero da pesi, e potervi perciò iscrivere quella di primo grado.
Il motivo, che peraltro contiene argomenti di carattere nuovo, in quanto non dedotti dinanzi ai giudici di merito, specialmente con riguardo alla pretesa mancanza della concessione edilizia, comunque è infondato.
La corte di appello ha osservato che attraverso la consulenza tecnica espletata era emerso in modo inconfutabile che P. anche al momento della stipula del contratto contestato era in uno stato tale da scemare grandemente le sue capacità volitive e di critica, sicchè non era nelle condizioni di valutare l'entità dell'atto che andava a concludere. Infatti era risultato affetto da cerebropatia vascolare con grande compromissione della sfera cognitiva, che comportava una notevole riduzione della capacità critica e volitiva.
Nè l'appellante aveva confutato le considerazioni e conclusioni del consulente con argomentazioni tecniche che potessero inficiarle.
Peraltro quella deficienza psichica era decisamente riconoscibile da C. nei vari incontri avuti con P. in previsione della compravendita che essi andavano a stipulare, sicchè la sua mala fede non poteva mancare, come pure il pregiudizio dell'atto dispositivo.
Inoltre C. aveva dedotto di avere già versato la somma di L. 25.000.000, senza avere mai fornito la prova dei pretesi pagamenti effettuati, e inoltre in secondo grado aveva sostenuto che le parti avevano stipulato un preliminare, in cui il prezzo stabilito sarebbe stato di L. 60.000.000, senza però avere mai allegato la relativa scrittura di cui peraltro aveva fatto stranamente menzione solo con la comparsa conclusionale in appello.
Tutto ciò a maggior ragione dimostrava la mala fede di quel soggetto.
Gli assunti sono esatti.
Non v'ha dubbio che, ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per quello incapace. Se però quel pregiudizio si è verificato, esso già di per sè può ben costituire un mero sintomo rivelatore di detta malafede, a maggior ragione nel caso in esame, dal momento che era stato accertato scientificamente che l'alienante versava in stato di grave infermità psichica irreversibile da etilismo cronico, in particolare mediante la consulenza tecnica psichiatrica espletata nel giudizio relativo all'interdizione dell'interessato (V. pure Cass. Sent. n. 4539 del 2002, n. 9007 del 1998, n. 7403 del 14/05/2003).
Circa la dedotta mancanza della concessione edilizia, va rilevato che questa argomentazione è di carattere nuovo, giacchè la doglianza non era stata mai dedotta dinanzi ai giudici di merito, e perciò essa è inammissibile in sede di legittimità.
Dunque come è agevole notare, sui punti come sopra esaminati la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato.
In ogni caso si tratta di valutazione di risultanze processuali, per le quali non è consentito in questa sede prospettare un vaglio alternativo favorevole a una parte piuttosto che all'altra.
Nè perciè è ravvisatale il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione che - come è noto - si configura solamente allorquando non è dato desumere l'"iter" logico - argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito invero la giurisprudenza insegna che il vizio di omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, deducibile in sede di legittimità' ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità1 e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. anche Sez. U Sent. 05802 del 11/06/1998).
2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè merito non avrebbe indicato le ragioni, per le quali non aveva ammesso come testimone il notaio BELLELLI Elvira che aveva redatto l'atto di trasferimento della proprietà, e che era in grado di riferire circa la capacità psichica dell'alienante.
La censura, che in parte rimane assorbita da quanto enunciato relativamente al motivo teste esaminato, è destituita di fondamento.
La corte territoriale giustamente ha messo in risalto che nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che il notaio non avesse notato lo stato di deficienza psichica dell'alienante.
B. in particolare non poteva essere chiamata a deporre, stante la sua qualità di pubblico ufficiale rogante, che perciò aveva tutto l'interesse a dire il contrario di quanto sostenuto dall'appellata, e ciò per comprensibili ragioni.
Su questo punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo sufficiente e giuridicamente corretto.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di questa fase, che si liquidano come in dispositivo, esse seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore dei controricorrenti, e che liquida in complessivi Euro cento/00 per esborsi, ed euro millecinquecento/00 per onorari, oltre a quelle generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007
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