LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del suo Presidente Dott. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'Avv. FOSSA' GIANGUIDO, che la difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;
ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell'Avv. AFELTRA ROBERTO, che lo difende unitamente all'Avv. STARA SERGIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 587/04 della Corte d'Appello di CAGLIARI del 23.6.04, depositata il 03/08/04;
udito per il ricorrente l'Avv. FOSSA Gianguido che si riporta al ricorso;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA PIETRO che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE IGNAZIO che conferma le conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Cagliari confermava la statuizione resa dal locale Tribunale, con cui era stata accolta la domanda proposta da M.A. nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti per ottenere la pensione di vecchiaia di cui alla L. n. 100 del 1963, art. 25 a seguito della domanda presentata il 27 dicembre 1996. Sia il primo, sia il secondo Giudice, disattendendo le contestazioni della Cassa, accertavano la effettività e continuità dell'esercizio dell'attività professionale per gli anni dal 1963 al 1996, sulla base sia della copiosa documentazione prodotta, sia delle prove testimoniali effettuate in appello.
Avverso detta sentenza la Cassa soccombente propone ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Il M. resiste con controricorso illustrato da memoria.
La causa è stata rimessa alla camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. ed il Procuratore Generale ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando violazione ed erronea applicazione della L. n. 21 del 1986, art. 22 e difetto di motivazione, la Cassa lamenta che i Giudici di merito non abbiano distinto i due periodi, ossia quello anteriore e quello successivo al 1986, perché in relazione alla L. n. 21 del 1986, a differenza di quanto previsto dalla precedente L. n. 100 del 1963, non vige più la presunzione di esercizio della professione derivante dalla ininterrotta iscrizione alla Cassa e dal versamento del contributo minimo. Non sarebbe stato accertato, nel secondo periodo, l'esercizio della professione con continuità, perché tutta la documentazione prodotta si riferiva solo al primo periodo.
Il ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato anche la documentazione relativa agli anni successivi al 1986: attività contabile svolta per la Fisar s.r.l. tra il 1975 ed al 1989, redazione della contabilità e dei bilanci per la società D.K.S. dal 1981 al 1995, desumendo da essi l'esercizio con continuità dell'attività professionale. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00, oltre Euro duemila per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007