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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI E.N.P.A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato CAMELIS Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELICI RANIERI, giusta delega in atti;
controricorrente -
avverso la sentenza n. 29/04 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 03/05/04 R.G.N. 372/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/06/07 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciare sentenza in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 2, per manifesta infondatezza del ricorso, con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza del 4 marzo 2002 n. 3092 questa Corte, in una controversia avente ad oggetto, per quanto qui ancora interessa, il diritto di C.M., medico veterinario, alla riliquidazione della pensione ed in particolare la decadenza da quel diritto per omessa interazione contributiva entro un certo termine cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Perugia, affidandole di accertare se la detta omissione fosse da imputare al C. o non piuttosto all'ente assicuratore, Enpav, che aveva rifiutato di ricevere i contributi previdenziali integrativi;
che in quest'ultimo caso, secondo la sentenza cassatoria, la decadenza avrebbe dovuto considerarsi come impedita;
che con sentenza del 3 maggio 2004 la Corte umbra, confermando la decisione di primo grado, accertava il diritto del C. ed in particolare escludeva la detta decadenza, osservando come l'Ente avesse negato la collaborazione necessaria al calcolo dei contributi integrativi ed avesse rifiutato i pagamenti;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Enpav mentre il C. resiste con controricorso;
che il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., L. n. 136 del 1991, artt. 36 e 11, art. 2964 cod. civ., e vizi di motivazione, contestando, con argomentazione articolata in più paragrafi, che la Corte di rinvio abbia compiuto l'accertamento demandato dalla Corte di Cassazione ma effettivamente mostrando soltanto scontento verso il suo risultato;
che in realtà la sentenza impugnata dà conto in modo completo e logicamente coerente dell'accertamento compiuto, mentre le doglianze espresse dal ricorrente non sono riconducibili ad alcuno dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, e semmai tendono a contestare, nella sostanza se non nella forma, la suddetta decisione di Cassazione;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza;
che il ricorso, pur manifestamente infondato, non è stato proposto con mala fede con colpa grave, onde non deve applicarsi l'art. 96 cod. proc. civ., come chiesto dal controricorrente in memoria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 40,00, oltre ad Euro duemila per onorario, nonchè spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2007
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