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FAQ sullo scudo fiscale
D. A chi sono rivolte le disposizioni dello Scudo fiscale?
R. Le disposizioni sullo “scudo fiscale” si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all’estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” – vale a dire dalle norme contenute nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, comprese quelle relative al trasporto al seguito ora contenute nell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 – nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. continua
D. Nello specifico, chi sono i destinatari delle disposizioni dello Scudo fiscale?
R. I destinatari delle disposizioni concernenti l’emersione delle attività detenute all’estero sono quelli interessati dalla normativa sul “monitoraggio fiscale” ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici. continua
D. Quali sono le disposizione riguardo il rimpatrio, previste dallo Scudo fiscale?
R Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali: azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri – indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente – metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, detenute all’estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia. continua
D. Secondo la Circolare del 10 ottobre 2009 n 43/A dell’ Agenzia Entrate, chi può effettuare le operazioni di emersione?
R. Per l’effettuazione delle operazioni di emersione è necessario avvalersi dell’intervento degli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001. Si tratta, in particolare, di:
1. banche italiane;
2. società di intermediazione mobiliare (SIM) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico della finanza, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
3. società di gestione del risparmio (SGR) previste dall’articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Al riguardo si fa presente che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 33 del TUF dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 274, le SGR possono svolgere, a decorrere dal 22 ottobre 2003, attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari non solo con riferimento ad una gestione individuale di portafoglio, ma anche in relazione alle quote di OICR dalle stesse istituiti; continua
D. Qual è il termine previsto dallo Scudo fiscale per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione?
R. Il comma 6 dell’articolo 13-bis del decreto stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009.
In particolare, è necessario che entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009 i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l’incarico all’intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell’imposta straordinaria e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall’intermediario italiano che le riceve in deposito. continua
D. In che termini deve avvenire l’operazione di rimpatrio?
R. L’articolo 13-bis del decreto prevede, in linea generale, l’emersione tramite il rimpatrio e/o la regolarizzazione sia delle attività finanziarie che di quelle patrimoniali. Considerate le modalità attuative del rimpatrio dettagliatamente di seguito illustrate, si ritiene che quest’ultimo possa essere in concreto effettuato per il denaro e le altre attività detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.
Con riferimento al denaro e alle altre attività finanziarie, i soggetti interessati all’operazione di rimpatrio devono presentare agli intermediari precedentemente elencati una dichiarazione riservata delle disponibilità detenute all’estero alla predetta data delle quali si dispone l’ingresso nel territorio dello Stato, conferendo agli intermediari l’incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero. continua
D. Come avviene la regolarizzazione dell’attività finanziarie e di quelle patrimoniali?
R. Il contribuente, in alternativa all’effettuazione dell’operazione del rimpatrio, può avvalersi degli effetti dell’emersione attraverso la regolarizzazione del denaro e delle attività finanziarie che intende mantenere all’estero.
La regolarizzazione può avere ad oggetto, oltre che al denaro e alle attività finanziarie, anche investimenti di diversa natura, quali gli immobili e i fabbricati situati all’estero, le quote di diritti reali, le cosiddette “multiproprietà”, gli yacht, gli oggetti preziosi, le opere d’arte. continua
D. E’dovuta un’imposta per il conseguimento degli effetti dell’emersione dello Scudo fiscale?
R. Ai fini del conseguimento degli effetti dell’emersione, è dovuta un’imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate.
Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione.
In sostanza, quindi, l’imposta è pari al 5 per cento delle attività indicate nella dichiarazione riservata. Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all’estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito. continua
D. Qual è il contenuto della dichiarazione riservata che il contribuente deve redigere ai fini dell’operazione di emersione secondo quanto disposto dallo Scudo fiscale?
R. Come accennato, ai fini dell’operazione di emersione, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione riservata e a consegnarla all’intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.
Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, nel quale sono indicate la natura e l’ammontare delle attività oggetto di rimpatrio. Il modello è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
La dichiarazione ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, in osservanza degli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale. continua
D. Quali sono gli adempimenti che devono assolvere gli intermediari a seguito della regolarizzazione effettuata dal contribuente?
R. Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame gli intermediari abilitati provvedono a:
a) raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dalla clientela ed a controfirmare le medesime, rilasciandone copia agli interessati. Si ricorda che gli intermediari non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi delle attività oggetto di rimpatrio, né la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero (tra le quali, la residenza in Italia e la detenzione all’estero delle attività alle date prestabilite), né sono obbligati a verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa. Tuttavia, nel caso della regolarizzazione, è necessario che l’intermediario presti attenzione alla documentazione allegata alla dichiarazione riservata e proveniente dagli intermediari esteri. In particolare, è necessario che sia verificato che le attività finanziarie certificate dall’intermediario non residente risultino dalla stessa documentazione riconducibili al soggetto che presenta la dichiarazione riservata ovvero al diverso soggetto per il tramite del quale il contribuente detiene le attività all’estero. La dichiarazione debitamente sottoscritta dall’intermediario costituisce prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta a carico del contribuente e del conseguente obbligo dell’intermediario al versamento dell’imposta stessa. Il pagamento dell’imposta avviene trattenendone il relativo importo dal denaro rimpatriato anche effettuando i disinvestimenti necessari (in tal caso rileva la data dell’addebito) o attraverso la provvista fornita dallo stesso contribuente (in tal caso rileva la data del versamento); continua
D. Quali sono, per il contribuente, gli effetti determinati dalla regolarizzazione e dall’operazione di rimpatrio delle attività finanziarie?
R. L’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del medesimo decreto.
In linea generale, è prevista l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.
In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l’attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008. Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall’Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all’estero. continua
D. Quali sono i redditi derivanti dalle attività finanziarie definite a seguito del rimpatrio?
R. Ai sensi del comma 8 dell’articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001, nonché dell’articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (riferimenti normativi richiamati dal comma 5 dell’articolo 13-bis del decreto) il contribuente che si avvale dell’operazione di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all’intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della predetta dichiarazione.
In tal modo, l’intermediario sui redditi comunicati dal contribuente applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso ovvero qualora fosse intervenuto nella loro riscossione e ne effettua il versamento secondo le ordinarie modalità previste per le imposte sui redditi, assumendo come data di riferimento ai fini dell’individuazione dei termini di versamento la data in cui si è perfezionata l’operazione di rimpatrio.
A tal fine, l’imposta è prelevata dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista da parte del contribuente. continua
D. Per il contribuente, a seguito dell’operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie di cui allo Scudo fiscale, quali saranno i redditi e le plusvalenze prodotti?
R. Con riguardo alla determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria eventualmente realizzati dal contribuente dopo avere effettuato il rimpatrio, si ricorda che, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001, possono essere anche derogati gli ordinari criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR. In particolare, sulla base di tale disposizione, il contribuente deve assumere, quale costo fiscalmente rilevante, il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione. Soltanto in mancanza della documentazione di acquisto può essere assunto, alternativamente: continua
D. Con l’applicazione dello Scudo fiscale, quali modifiche sono state apportate alla disciplina sanzionatoria prevista dal monitoraggio fiscale?
R. Contestualmente all’introduzione delle disposizioni sopra esaminate, con le quali si consente la regolarizzazione dei comportamenti omissivi attuati in passato, il comma 7 dell’articolo 13-bis del decreto ha apportato alcune modifiche alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul “monitoraggio fiscale”, al fine di renderla più incisiva.
In particolare, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legge n. 167 del 1990 sono state elevate nella misura che va dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. continua
D. Quali sono le precedenti disposizioni in materia di emersione delle attività finanziarie detenute all’estero?
R. Considerato il rinvio a tutte le disposizioni previgenti in materia di emersione di attività detenute all’estero, fatte salve le deroghe espressamente previste, si rendono applicabili, ove compatibili, le istruzioni e i chiarimenti precedentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate e di seguito elencati: continua
D. Quali sono i paesi dove è possibile effettuare l’operazione di rimpatrio delle attività finanziarie?
R. continua
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