|
gestione separata totalizzazione |
|
Pagina 1 di 2
La sentenza, pur se resa con specifico riguardo ad una domanda di totalizzazione, fornisce alcune fondamentali indicazioni in ordine alla natura della gestione separata nell’ambito del complessivo sistema pensionistico. Secondo la pronuncia della Suprema Corte, infatti, essa deve, a tutti gli effetti, essere considerata come una gestione appartenente all’Inps dacchè ne risulta l’incongruenza di ogni regime speciale in ordine al riconoscimento dell’anzianità contributiva valida agli effetti pensionistici. In sostanza, ove un lavoratore possa vantare periodi di anzianità contributiva presso la Gestione Separata e presso altre Gestioni Inps (es per gli autonomi o per i lavoratori dipendenti) l’anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 233 del 1990, dovrà essere valutata unitariamente salvo il calcolo e l’onere delle quote, in proporzione alla rispettiva anzianità contributiva, gravante sulle singole gestioni. Nel pronunciarsi in questo senso, la Suprema Corte dichiara l’illegittimità della norma regolamentare di cui all’at. 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282 nella parte in cui anziché consentire il doveroso cumulo gratuito a mente delle disposizioni di cui al richiamato art. 16 della L. n. 233 del 1990 ammette solo la possibilità di optare per il calcolo del trattamento interamente con sistema contributivo, concorrendone i relativi requisiti d’accesso.
VAI ALLA SENTENZA
|