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Approfondimento a cura di
avvocato in Firenze
dello stesso autore
La responsabilità colposa del datore di lavoro per infortuni sul lavoro questioni di diritto e un modello per proporre appello penale leggi
Sommario : 1. La rilevanza delle scriminanti tacite o non
codificate. 2. Orientamenti
giurisprudenziali in tema di responsabilità sportiva. 3. Apodittica affermazione di configurabilità
del reato di rissa.
La problematica, peraltro assai controversa, circa la corretta
individuazione dei limiti di
rilevanza penale nella c.d. “responsabilità
sportiva”, affonda, per vero, le proprie radici già in tempi molto remoti.
Nel Corpus Iuris si legge : “…Si quis in colluctatione vel in pancrazio
vel pugiles dum inter se exercentur alius alium occiderit, si quidam in publico
certamine, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis non iniuriae gratia
damnum datum…”. “…Cum quis in ludo et
certamine vulnerans ex lege divini Platonis poena dignus non est…” ( Dig.
IX, II, De Lege Aquilia, fr. 7, par. 4), ovvero : “…Se qualcuno nella lotta o
nel pancrazio (un mix tra pugilato e lotta libera) o i pugili stessi mentre si
esercitano tra loro si uccidono l’un l’altro, se un tale in una gara pubblica,
viene a mancare l’applicazione della legge, poiché per la gloria e la virtù non
viene recato danno a causa dell’offesa subita….”. “…quando qualcuno si ferisce
in un gioco o in una gara non è degno di condanna secondo la legge del divino
Platone…”.
1. La rilevanza delle scriminanti tacite o non
codificate.
Una delle teorie più recenti riguardanti la c.d. responsabilità sportiva
è quella che si distacca da riferimenti di diritto positivo e poggia
sull’esistenza di una causa di giustificazione non codificata.
Il nostro ordinamento penale tipicizza agli articoli dal 50 al 54 del
codice penale le cause di giustificazione. Riguardo la loro natura, esse sono
espressione di principi generali dell’ordinamento che impediscono il sorgere
dell’antigiuridicità di un fatto che in loro assenza sarebbe illecito; così
esprimono la funzione di risolvere le antinomie tra due norme in cui l’una
vieta un comportamento e l’altra lo consente o addirittura lo esige (il tutto
ovviamente in precisi limiti valicati i quali si incorre nell’eccesso colposo o doloso).
La dottrina si è sempre posto il problema
se esse debbano considerarsi un numero chiuso o meno, vale a dire se fosse in
qualche modo ammissibile la categoria delle “scriminanti tacite” o “non
codificate”.
La strada per rispondere
positivamente a questo interrogativo non può che essere quella
dell’integrazione analogica in bonam
partem.
Occorre allora cogliere la ratio delle singole scriminanti
esistenti e, in presenza di una eadem
ratio, applicarle a casi diversi da quelli previsti.
La maggior parte della dottrina
giunge alla soluzione che le cause di giustificazione non rientrino nei casi in
cui l’interpretazione analogica è vietata dall’art. 14 delle preleggi. Si
afferma, infatti, pacificamente che le scriminanti non sono norme penali in
senso stretto perché non sono fattispecie che “ridondino ai danni del reo”
(Antolisei); esse, poiché sono
espressione di principi generali, non possono neanche considerarsi norme
eccezionali ed anche sotto tale ottica nulla osta ad una loro interpretazione
analogica.
Tuttavia, anche ammettendo, come sostiene
la maggioranza della dottrina, che esistano le scriminanti tacite, sembra
problematico ritagliare per esse un ambito che contenga una valenza pratica,
perché, a ben vedere, con quelle tipizzate si riescono a coprire (se ben
interpretate) tutte le ipotesi per le quali esse sono invocate.
Probabilmente la ragione di alcune
apodittiche affermazioni sull’esistenza delle cause di giustificazione non
codificate, sta in una scarsa attenzione su quale comportamento penalmente
rilevante e non altrimenti giustificabile, richiederebbe il ricorso alla
creazione di una scriminante.
Ipotizzando di risolvere in senso
affermativo la problematica sull’ammissibilità delle cause di giustificazione
non codificate, occorrerebbe ora applicarle per sostenere il fondamento della non punibilità delle lesioni sportive.
Ricordando che il criterio che
informa le cause di giustificazione è la mancanza di danno sociale (che
si verifica quando tra due interessi in conflitto uno solo dei due può essere
soddisfatto ed a costo del sacrificio dell’altro), nel caso delle attività
sportive, l’esercizio di una attività autorizzata dallo Stato perché
rispondente ad un interesse della comunità sociale, importerebbe l’impunità dei
fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivassero quando tutte le
regole che disciplinano l’attività medesima fossero state osservate.
Una volta appurato che l’attività
sportiva è permessa ed incoraggiata dallo Stato (vedi legge istitutiva del
CONI), ne conseguirà che essa costituisce una causa di giustificazione non
codificata, desunta attraverso le regole della analogia, per cui diverrebbero
leciti i fatti lesivi dell’integrità fisica commessi con l’osservanza delle
regole del gioco.
Covassi
riassume i termini del problema evidenziando che l’attività sportiva come causa
di esclusione del reato, poiché esclude l’antigiuridicità di un fatto tipico
lesivo dell’integrità fisica, si traduce in una vera e propria esimente, la
quale anche se non inquadrabile in una delle scriminanti espressamente previste
dal legislatore (nel nostro come nella maggioranza degli ordinamenti
giuridici), ha pieno diritto di cittadinanza, in quanto derivante da un
corretto procedimento interpretativo, in cui, accanto all’interpretazione
logica, sistematica e teologica, svolge un ruolo non trascurabile quella
storica. Diritto romano e diritto comune hanno enunciato a riguardo principi
che rappresentano, attraverso una penetrante interpretazione storica, “tessere”
di notevole rilievo nell’ambito della composizione di quel “mosaico” che
integra la costruzione giuridica che sottende alla soluzione del problema in
questione (vedi cit. ut supra).
2. Orientamenti giurisprudenziali in tema di
responsabilità sportiva.
Anche la giurisprudenza, ammettendo
l’esistenza delle scriminanti non codificate, alla cui costruzione giunge, per
via di un ragionamento analogico in bonam
partem, permette al giudice di superare alcuni dei limiti evidenziati
all’operatività delle scriminanti codificate.
Nel comportamento dello sportivo,
anche se rispettoso delle regole del gioco, che cagioni un evento lesivo ad un
avversario, viene a mancare quella antigiuridicità che legittima la pretesa
punitiva dello Stato e l’infrazione di una sanzione.
L’azione che cagiona l’evento,
perciò non contrasta con gli interessi della comunità, ma anzi contribuisce a
raggiungerli.
Non sorprende, dunque, che adottando
tale ragionamento si arrivi ad affermare che “la pratica sportiva costituisce
essa stessa una causa di giustificazione non codificata sempre che l’evento
dannoso cagionato dall’atleta sia determinato da una sua azione che sia stata
comunque rispettosa delle regole del gioco o costituisca una loro violazione
entro i limiti del solo ordinamento sportivo”.
Una svolta rispetto alle concezioni
del passato, in giurisprudenza la si è avuta con la sentenza n. 1951 del 2000,
della V sez. penale della Corte di Cassazione.
Fino a quel momento la
giurisprudenza prevalente si era orientata sulla sussistenza della scriminante
dell’esercizio dell’attività sportiva, richiamando per lo più quella comune del
consenso dell’avente diritto, scriminando però solo le conseguenze lesive
rientranti nell’ambito del c.d. “rischio consentito”, qualificato non tanto dal
rispetto delle regole del gioco, quanto piuttosto dalla “normalità” del comportamento
degli atleti (seppur falloso) rispetto alle specifiche caratteristiche
dell’attività sportiva praticata. (Cass.
Pen., sez.V, 30 apr. 1992).
La sentenza sopra citata,
diversamente, sembra considerare rilevante il rischio consentito tutt’al più
basandosi su una indagine sugli aspetti psicologici dell’atleta (e sulle
modalità di verificazione del fallo di gioco) e staccandosi dalla
riconducibilità alla esimente del consenso dell’avente diritto, poiché
costruisce la scriminante riguardante l’esercizio dell’attività sportiva dando
rilevanza penale assoluta ed indiscriminata alle condotte fallose volontarie
poste in essere durante la competizione sportiva.
La Corte spiega che la dottrina ha costruito un po’
alla volta la categoria degli “illeciti sportivi” nella quale rientrano tutti
quei comportamenti che, pur potendo talvolta costituire infrazione delle regole
del gioco comportanti penalizzazioni per il giocatore e per la squadra, non
sono penalmente perseguibili perché non superanti la soglia del rischio
consentito nell’esercizio della specifica attività sportiva. Solo il
superamento di tale soglia renderebbe i comportamenti lesivi perseguibili
penalmente a titolo di dolo o di colpa.
Si riconosce, quindi, efficacia esimente agli stati psico-fisici dell’atleta
e si delinea molto efficacemente il discrimen
tra l’illecito sportivo e fatto penalmente rilevante, sancendo che “il
giocatore che sia stato rispettoso delle regole del gioco, del dovere di
diligenza nei confronti dell’avversario e della integrità fisica di costui,
commette un illecito sportivo ma non è perseguibile penalmente, poiché in
siffatta ipotesi non può dirsi superata la soglia del rischio consentito, in
quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara “l’ansia di
risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica”, talvolta eccessiva,
possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara.
Viceversa, quando il fatto lesivo si verifica perché il giocatore viola
volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso
l’avversario che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di
ogni sportivo, allora il fatto non potrà rientrare nella causa di
giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile”.
La labile linea tracciata tra responsabilità colposa e dolosa si
accentra sull’indagine psicologica in ordine alle motivazioni che hanno spinto
l’atleta a violare le regole del gioco, così da causare una lesione personale
all’avversario: se la condotta è riconducibile esclusivamente o
prevalentemente all’ansia di risultato, il reato sarà colposo; se al contrario, nonostante le apparenze, la
condotta di gioco non è solo finalizzata al risultato sportivo, ma è rivolta ad
altre deprecabili finalità avulse dal gioco, allora il reato sarà doloso.
Più precisamente, se il fatto si verifichi nel corso di un’azione di
gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l’avversario ne
assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco sia, in
realtà, dovuto all’ansia di risultato, certamente il fatto avrà natura colposa.
Una responsabilità per dolo
sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia solo l’occasione dell’azione
volta a cagionare l’evento oppure quando il comportamento posto in essere dal
giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all’azione di
gioco.
In entrambi questi casi, la condotta dell’agente fuoriesce dagli
schemi tipici del gioco e la violazione delle regole non è diretta in via
immediata al compimento di un’azione di gioco, ma al perseguimento di altri
fini del tutto estranei alla competizione o, se connessi alla stessa, non
perseguibili perché illeciti.
3. Apodittica affermazione di configurabilità
del reato di rissa.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, in relazione anche alla
tipologia di attività sportiva presa in esame, appare davvero apodittica la
riconduzione di tali “condotte da gioco” alla astratta configurabilità del
reato di rissa di cui all’art. 588 c.p., e ciò per un preciso ordine di
considerazioni che certo non può prescindere da un’attenta valutazione degli
“elementi necessari” alla perfezione del reato de quo.
Tipico reato contro “la vita e
la incolumità individuale”, non
occorre per la sua perfezione che sia leso l’ordine pubblico od anche
l’incolumità pubblica (sul punto la dottrina e la giurisprudenza di legittimità
sembra aver raggiunto un costante orientamento; v. Cass. Pen. 03/05/1979, Cusino ed altri; Cass. Pen. del 10/03/1982,
Ruggero; Cass. Pen del 16/10/1987, Cracchiolo); In passato, la tesi secondo
cui per la sussistenza del delitto in esame occorreva che fosse messo in
pericolo, oltre al bene giuridico dell’incolumità delle persone, anche quello
dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità fu vivacemente contrastata
in dottrina (R. Pannain), la quale
non mancò di osservare che essa deriva “da
un’imprecisa e non felice frase dei lavori preparatori” (Rel. Prog. Def., parte II, 389.) e che “il delitto di rissa è esattamente collocato
tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, giacchè esso è
contemplato non per il pericolo che ne derivi una sommossa, un disordine o
simili, bensì unicamente per il pericolo che, durante la rissa, si trascenda ad
atti lesivi dei beni “vita” o “incolumità individuale”, come, del resto
testualmente confermano le aggravanti del cpv. art. 588. Il pericolo per
l’ordine pubblico può aversi soltanto come eventuale senza alcun carattere di
essenzialità.”(Pannain, I deletti
contro la vita e l’incolumità individuale, Utet, 1965, 303).
Ciò, invero non è immune da censure, apparendo più congrua una
collocazione del reato tra i delitti contro l’ordine pubblico, limitandone così
la configurazione ai fatti più gravi, comportanti un turbamento anche per tale
bene, e rimettendo invece, alla comune normativa sui delitti di omicidio,
lesioni, percosse, la tutela contro gli episodi marginali (con tutte le
conseguenze in punto di perseguibilità a querela di parte o d’ufficio a seconda
delle ipotesi che in concreto si realizzano).
La “condotta tipica” del reato
in esame, consiste nel partecipare materialmente
alla rissa, ovvero nel compiere atti di violenza fisica diretti principalmente
ad offendere altri soggetti, che contestualmente pongono in essere atti di
violenza fisica reciproca. La rissa, consiste infatti nello scambio, reciproco e contestuale, di molteplici atti di violenza personale fisica tra
almeno tre persone, armate o non
armate, tutti diretti, principalmente,
ad arrecare offesa agli altri corrissanti e, secondariamente o eventualmente,
anche alla propria difesa contro la violenza di costoro.
Ma ciò che più rileva, ai fini di una corretta applicazione della
fattispecie esaminata in luogo di altre autonome figure di reato, è proprio il
particolare animus offendendi
richiesto dalla norma incriminatrice. Trattasi di reato esclusivamente a natura dolosa, richiedendosi, per la sua perfezione, la rappresentazione
della rissa incipiente o in atto e la coscienza e volontà di partecipare ad
essa.
Proprio tale ultimo elemento, a
parere di chi scrive, tende ad escludere astrattamente la possibilità che
“un’azione di gioco”, condotta secondo le modalità e dinamiche prescritte dal
relativo regolamento, ancorchè propriamente violenta, possa essere interpretata
e punita come una rissa (si ripete, reato necessariamente a condotta dolosa);
tale ipotesi criminosa, può ritenersi sussistente solo ove vi sia la prova
certa che le reali e concrete volontà dei partecipanti fossero rivolte ad altre ed ulteriori finalità avulse dal gioco, ovvero, totalmente estranee alla competizione sportiva; viceversa, non può ritenersi sussistente
allorché le condotte “lesive” dei
partecipanti perpetrate all’interno di un’azione di gioco, siano esclusivamente
o prevalentemente riconducibili alla eccessiva “carica agonistica”
causata “dall’ansia di risultato” della competizione sportiva, poiché, in tali
ipotesi, la eventuale responsabilità potrà avere soltanto natura colposa.
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