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La formazione del fascicolo del dibattimento all'esito del decreto che dispone il giudizio, nel contraddittorio delle parti e il contenuto del fascicolo del pubblico ministero
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ARTICOLO 431
(1) Fascicolo
per il dibattimento.
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il
dibattimento. Se una delle parti ne
fa richiesta il giudice fissa una nuova
udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo
per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi
alla procedibilità dell'azione penale
[336] e all'esercizio dell'azione civile
[76 ss.];
b) i verbali
degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [352, 354, 386];
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore [391-decies2-4] (2);
d) i documenti
acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli
atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali
degli atti assunti nell'incidente probatorio [392];
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti
all'estero a seguito di rogatoria
internazionale [727] ai quali i difensori sono stati posti in grado di
assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato
generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati
nell'articolo 236;
h) il corpo
del reato [2532] e le cose
pertinenti al reato [2531], qualora non
debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono
concordare l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, nonché della documentazione
relativa all'attività di investigazione
difensiva [493, 507].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 26 l. 16
dicembre 1999, n. 479.
(2) Lettera così modificata dall'art. 15 l. 7
dicembre 2000, n. 397.
ARTICOLO 432
Trasmissione e
custodia del fascicolo per il dibattimento.
1. Il decreto
che dispone il giudizio [429] è trasmesso
senza ritardo, con il fascicolo
previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari [292] in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per
il giudizio [465].
ARTICOLO 433
Fascicolo del
pubblico ministero.
1. Gli atti
diversi da quelli previsti dall'articolo
431 sono trasmessi al pubblico
ministero con gli atti acquisiti
all'udienza preliminare [417-422] unitamente al verbale dell'udienza [19 reg.].
2. I difensori
hanno facoltà di prendere visione ed
estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti
raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo
del pubblico ministero ed in quello del difensore [391-octies] è altresì
inserita la documentazione
dell'attività prevista dall'articolo 430
quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e
quest'ultimo le ha accolte [19 reg.]
(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 16 l. 7 dicembre
2000, n. 397.
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