Il reato continuato (o, meglio, la fattispecie della continuazione di reati) è contamplato dall'art. 81 cp che ne individua i caratteri strutturali nella pluralità di azioni ed omissioni causative di una pluralità di violazioni della stessa o di diversa disposizione penale incriminatrice sul presupposto che tali diverse azioni ed omissioni siano esecutive del medesimo disegno criminoso.
Il carettere che vale a distinguere il reato continuato dal concorso materiale e formale è, dunque, l'unicità del disegno criminoso che lega i diversi fatti di reato commessi.
Sull'interpretazione da dare all'unicità del disegno criminoso nella continuazione di reati distinti ai fini dell'applicabilità del regime sanzionatorio del cumulo giuridico di cui all'art. 81 cp (la pena prevista per il reato più grave aumentabile sino altriplo), dottrina e giurisprudenza hanno proposto diverse opzioni interpretative.
In estrema sintesi, posto che, in ogni caso, il reato continuato postula, per la sua stessa astratta configurabilità, che il disegno criminoso preceda il primo dei fatti di reato esecutivi, la prevalenza del momento finalistico su altri criteri indiziari, quali l'omogeneità dei fati di reato commessi o l'esatta previsione di ciascun fatto di reato poi effettivamente realizzato, porta ad estendere l'ambito applicativo del reato continuato che, invece, si comprime ove si dia prevalenza al solo dato realativo alla rappresentazione anticipata di ciascun fatto di reato.
L'accentuazione del momento finalistico, infatti, conduce ad includere fatti di reato che non siano stati oggetto di preventiva rappresentazione e che, tuttavia, in sede di esecuzione del disegno inizialmente ideato, siano, in ogni caso, destinati alla realizzazione della finalità unitaria.
La Suprema Corte, con la sentenza qui sotto riportata, sembrerebbe aver aderito a tale tesi interpretativa del disegno criminoso nell'ambito reato continuato.
Per approfondimenti sul reato continuato
La struttura del reato continuato su diritto-penale.it
Il reato continuato approfondimenti di diritto sostanziale e processuale di Giuseppe Pannunzio
L'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, in quanto la continuazione dei reati ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall'unicità dello scopo che l'agente si è prefissato, il quale è rinvenibile anche dal contesto logico-temporale di commissione dei reati. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato e quello di omessa assistenza a persona investita).
Cassazione Penale 17 marzo 2006 n. 12357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente -
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere -
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di VERONA;
nei confronti di:
1) M.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 14/03/2005 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto di
annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla
sussistenza della continuazione e all'omessa applicazione della
sanzione amministrativa. Inammissibile il ricorso del M., con
le relative conseguenze.
OSSERVA
1. Con sentenza del 14 marzo 2005, il Tribunale monocratico di Verona applicava, su concorde richiesta delle parti, a M.M. la pena di sette di reclusione per i reati di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modifiche) (capo a) e di concorso in omessa assistenza a persona investita (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, e successive modifiche) (capo b), avvinti i due reati sotto il vincolo della continuazione. Con separata ordinanza disponeva la custodia cautelare in carcere dell'imputato.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, sia il M..
Il P.G. lamentava, per un verso, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati tra i quali non era ipotizzabile la benchè minima parvenza di unicità del disegno criminoso, non apparendo congrua una motivazione sintetica come quella adottata ("in considerazione del contesto logico temporale di commissione dei fatti"), e, per altro verso, criticava l'omessa sospensione della patente di abilitazione alla guida in ordine al reato di cui al capo b), trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che segue obbligatoriamente all'accertamento della responsabilità penale in ordine al reato di cui al capo b).
Per quanto riguarda il M., il suo difensore censurava la sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p..
2. Il ricorso proposto dal P.G. va in parte accolto, quello proposto dal difensore dell'imputato è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
La censura mossa alla sentenza dal P.G. riguardo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è fondata, mentre non lo è la doglianza relativa al riconoscimento della continuazione tra i due reati contestati all'imputato.
Il Giudice ha infatti omesso di far seguire alla condanna per il reato di cui all'art. 189 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di abilitazione alla guida, prevista dall'art. 222 C.d.S..
La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente a questo punto, indipendentemente dal fatto che la predetta sanzione non facesse parte dell'accordo tra le parti.
Per quanto concerne la seconda doglianza, il vincolo della continuazione tra i reati di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato e di omessa assistenza a persona investita, ad onta della sinteticissima motivazione adottata, deve ritenersi ammissibile, perchè la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che, dopo la riforma del 1974, che ha eliminato il requisito della omogeneità dei reati, è stata assecondata la propensione per il fondamento prevalentemente psicologico della continuazione, sicchè, ai fini dell'identità del disegno criminoso, è sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, e cioè dalla unicità dello scopo prefissosi dall'agente, che può ben ravvisarsi in quel "contesto logico temporale di commissione dei reati" di cui fa menzione la sentenza impugnata.
Quanto al ricorso proposto dal difensore dell'imputato, esso è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato, giacchè, contrariamente a quanto si assume nell'atto di ricorso, la sentenza contiene un esplicito riferimento all'insussistenza di ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. e da espressa contezza delle ragioni che hanno giustificato l'applicazione della pena concretamente irrogata, facendo espresso riferimento all'arresto del giudicabile avvenuto in flagranza di reato, e richiamando la relazione orale del verbalizzante e le dichiarazioni parzialmente confessorie dello stesso imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal M. seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 e 623 c.p.p..
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Verona per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G..
Dichiara inammissibile il ricorso del M., che condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006