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LEGGE 22 dicembre 2008 n. 203
(in Suppl. ordinario n. 285 alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 303). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.1 (Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al
netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a
4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di
competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro,
al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di
euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000
milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni
di euro e in 3.100 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in
217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero
nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, al fine di fronteggiare
la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione
della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei
percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori
dipendenti e i pensionati.
Art.2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per
l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi
contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in
regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità
interno).
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «
per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 » fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota è stabilita
nella misura dell'1,9 per cento ». Resta ferma l'applicazione di tale
aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel
limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca
costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque
interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate
al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda
e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle
spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad
un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e
per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle
spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto
2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo
19-bis del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di
servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono
esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in
materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni
fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone
montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5
del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella
zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali
agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle
medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: « e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « ,
2010 e 2011 »; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma
17, le parole: « dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: «
dicembre 2011 » e, nella medesima lettera b), le parole: « giugno 2011
» sono sostituite dalle seguenti: « giugno 2012 ».
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute
nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a
562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro
per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8
milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del
citato articolo 63 del decreto- legge n. 112 del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di
lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di
lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate
fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale
delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di
lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla
guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali
e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui
al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è
riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura
del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i
veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia
pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di
massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il
credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del
valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa
indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma
18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile,
gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per
lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta,
previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si
provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria
statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai
medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di
euro nell'anno 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in
17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera
a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo
comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al
comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita
alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1°
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di
62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di
finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori
dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal
presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di
finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e
indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS
per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di
cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto
Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni
di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui
al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146
milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai
minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo
di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse
derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici
del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente
articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla
qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione
lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo
61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze
verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo
attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle
spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo
scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi
risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il
conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate
ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque
destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione
normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di
destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5,
o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario
nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle
generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì,
devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già
considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione
normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento
dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di
cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il
periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono
essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal
mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i
rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle
risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento
al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di
vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle
amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato « Fondo per
l'occupazione », il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente,
la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese
stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e
recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La
dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo
rideterminata dall'articolo 1, comma 10, del decretolegge 6 marzo 2006,
n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n.
127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle
risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per
l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420
milioni di euro.
37. A decorrere dal 1 gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di
20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale
fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può
concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici
accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che
recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al
personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle
società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese
del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi
previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, introdotto dall'articolo 7-bis del decretolegge 1 ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, le parole: « , a condizione che lo scostamento venga recuperato
nell'anno 2008 » sono soppresse.
40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « 55 milioni di euro » sono sostituite
dalle seguenti: « 45 milioni di euro », le parole: « 40 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento » ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo è proporzionalmente ridotto »;
b) alla lettera b), le parole: « 71 milioni di euro » sono sostituite
dalle seguenti: « 81 milioni di euro », le parole: « 5 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 4,5 per cento » ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « In caso di insufficienza del predetto importo, il
contributo è proporzionalmente ridotto ».
41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: « Il saldo finanziario » sono inserite le seguenti: « tra entrate finali e spese finali »;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate
le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più
anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di
stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in
conto capitale. »;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle
derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate
in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a
riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi
utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. »;
d) al comma 19, dopo le parole: « sono messe a disposizione » sono
inserite le seguenti: « della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonché »;
e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: « sono ridotti del 5
per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sono ridotti per un
importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e
il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,
»;
f) dopo il comma 21 è inserito il seguente: « 21-bis. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008
relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti
effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si
applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008
impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti
contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale,
per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del
triennio 2005-2007 ».
42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea,
con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non
sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di
stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è
incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno
in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito
anche nell'anno successivo ».
43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere
finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative
risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle
risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di
apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano
variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle
citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale
delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore
delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore
delle aree del Centro- Nord. In caso di adozione di disposizioni
normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le
predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del
relativo disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni
occorrenti per l'attuazione del presente comma.
44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.
45. All'articolo 6, comma 7, del decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo
le parole: « regioni a statuto speciale » sono inserite le seguenti: «
e le province autonome di Trento e di Bolzano », e le parole da: « Le
modalità di erogazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: « Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in
applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni
interessati ».
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale,
di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di
istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse
finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al
programma di interventi in materia di istruzione.
48. Le sanzioni di cui all'articolo 77- bis, commi 20 e 21, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali
che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare
non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente
alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente
autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle
corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse
finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione
nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo
a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati
utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali
interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale
adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio
parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione.
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle
istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i
termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli
interessati.
49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « stabilita » fino a: « n. 101 » sono soppresse;
b) al comma 2, la parola: « contestualmente », le parole: « e sportiva
», le parole: « all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e » nonché le
parole: « nei riguardi di soggetti » sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: « su base ippica ovvero su base sportiva »
sono sostituite dalle seguenti: « o di prodotti di gioco pubblici »;
d) al comma 6, dopo le parole: « n. 101 » sono inserite le seguenti: «
, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in
concessione approvati con decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006
»;
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: « elevata al 12,70 » sono
sostituite dalle seguenti: « elevata al 13,40 », dopo le parole: « sono
assegnate all'UNIRE » sono inserite le seguenti: « , nella misura del
50 per cento, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per
il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) ».
50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
le parole: « e comunque non oltre il 31 gennaio 2009 » sono sostituite
dalle seguenti: « previo esperimento delle necessarie procedure di gara
ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009 ».
Art.3 (Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica).
1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, è sostituito dal seguente:
« Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme
del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la
tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli
117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e
120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli
enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre
passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione
alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una
passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a
cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia
e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale,
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono
concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che
gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di
finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle
clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo
regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana,
che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti
finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una
componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del
contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto
di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli
enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal
regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione
di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo
dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque
per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il
contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il
medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la
corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione
di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze
trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al
comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al
bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli
impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre
amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla
base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento
del perfezionamento delle operazioni derivate".
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative
all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali
emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente
articolo ».
Art.4 (Fondi e tabelle. Entrata in vigore).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di
cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella
Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma
5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
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