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Con la sentenza n 262 del 2009, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 Legge n 124/2008 noto come Lodo Alfano sul rilievo che le prerogative degli organi costituzionali siano materia riservata a norme di rango costituzionale, come risulta dagli articoli, 68, 90 e 96 che stabiliscono immunità per atti di carattere funzionale nonchè specifiche garanzie circa la sottoposizione ad atti limitativi della libertà posti in essere dall'autorità giurisdizionale a favore rispettivamente dei parlamentari, del capo dello stato e dei componenti del Governo. In tal senso l'illegittimità del Lodo Alfano è stata ravvisata nella mancata copertura, con norme di rango costituzionale, delle prerogative introdotte solo a favore delle alte cariche dello Stato, con la conseguente violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione. A tale ultimo riguardo, la Consulta ha anche rilevato la violazione dell'art. 3 cost nel diverso trattamento riservato ai presidenti di determinati organi collegiali (le Camere e il Consiglio dei ministri) rispetto ai singoli componenti di detti organi. In definitiva il Lodo Alfano è stato dichiarato incostituzionale in quanto soltanto una legge costituzionale potrebbe introdurre meccanismi volti ad attribuire a favore delle cariche politiche prerogative ulteriori rispetto a quelle costituzionalmente previste.
LEGGE 23 luglio 2008, n.124
(in Gazz. Uff., 25 luglio, n. 173).
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale
nei confronti delle alte cariche dello Stato.
Art.1
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualita' di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo' rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non e' reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla meta', e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato (1).
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 ottobre 2009, n. 262 (in Gazz. Uff., 21 ottobre, n. 42), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Corte Costituzionale del 19 ottobre 2009 n. 262
L'art. 1 l. n. 124 del 2008 si pone contemporaneamente in contrasto sia con l'art. 3 cost., perché con riferimento alle norme costituzionali in materia di prerogative introduce una ingiustificata eccezione al principio di uguaglianza davanti alla giurisdizione, sia con l'art. 138 cost., perché tale eccezione si sarebbe dovuta introdurre con disposizione di rango costituzionale.
La sospensione processuale prevista dall'art. 1 l. n. 124 del 2008 è diretta alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia.
La violazione del principio di uguaglianza rileva con specifico riferimento alle alte cariche dello Stato prese in considerazione dall'art. 1 l. n. 124 del 2008: da un lato, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali; dall'altro, sotto quello della parità di trattamento di cariche tra loro disomogenee. Quanto al primo profilo, va rilevato che le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da alterare il complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire, rispettivamente, alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti, la funzione legislativa (art. 70 cost.) e la funzione di indirizzo politico ed amministrativo (art. 95 cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l'unità, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri e ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares. In relazione all'ulteriore profilo della parità di trattamento di cariche disomogenee, tale disomogeneità è da ricondurre sia alle fonti di investituraa, sia alla natura delle funzionii.
Corte Costituzionale del 19 ottobre 2009 n. 262
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