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La Suprema Corte afferma che, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di ricongiungimento familiare le unioni di fatto non possono equipararsi ai legami contemplati dalla norma di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), del d.lgs. n 286 del 1998 in quanto, secondo la Corte, la nozione di familiare presa in considerazione dalla richiamata norma è specificamente destinata alla regolazione del fenomeno migratorio ed insuscettibile di applicazione analogica o estensiva.
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La questione sottoposta alla cognizione della Suprema Corte riguardava il diniego di un'istanza di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare presentata sulla base di un rapporto di fatto riconosciuto da autorità estere (nella specie si trattava di un rapporto di fatto di un cittadino italiano con un cittadino dello stesso sesso neozelandese).
Invero, la Suprema Corte, nel confermare la legittimità del diniego opposto all'istanza di permesso per ricongiungimento familiare ha posto a sostegno del proprio desisum la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha da sempre considerate conformi al dettato costituzionale le norme che non consentono di estendere alle convivenze di fatto la disciplina della famiglia legittima (tra tutte, basti citare la n 313 del 2000 che ha escluso che il divieto di espulsione nei confronti dello straniero coniugato possa estendersi al convivente more uxorio).
Secondo la Suprema Corte, dunque, la nozione di familiare ai fini del ricongiungimento è solo quella espressamente individuata dall'art. 30 del D.Lgs. n 286 del 1998 e, cioè: a) il coniuge; b) i figli minori; C) i figli maggiorenni non autosufficienti per ragioni di salute; d) i genitori a carico che non dispongano di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza.
Cass Civ n 6441 del 17 marzo 2009
Cassazione Civile Sez. I del 17 marzo 2009 n. 6441
In tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il
cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi
dimorante da un'unione di fatto debitamente attestata nel paese
d'origine del richiedente, non può essere qualificato come "familiare"
ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) d.lg. n. 286 del 1998, in quanto
tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma, agli specifici
fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di
estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate,
non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma
costituzionale. Ne tale più ampia nozione può desumersi dagli art. 8 e
12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo o dall'art. 9 della
Carta di Nizza (recepita nel trattato di Lisbona, ratificato
dall'Italia l'8 agosto 2008, ma non ancora da tutti gli Stati membri)
in quanto tali disposizioni escludono il riconoscimento automatico di
unioni diverse da quelle previste dagli ordinamenti interni,
salvaguardando l'autonomia dei singoli Stati nell'ambito dei modelli
familiari. Infine, non può trovare applicazione la più recente
normativa di derivazione comunitaria, in quanto il d.lg. n. 5 del 2007
si applica soltanto ai familiari di soggiornanti provenienti da paesi
terzi e il d.lg. n. 30 del 2007 tutela la libertà di circolazione e di
soggiorno dei cittadini Ue e dei loro familiari nel territorio di uno
stato membro diverso da quello di appartenenza, e non il diritto al
ricongiungimento familiare con un cittadino di uno Stato membro
regolarmente residente e dimorante nel suo paese d'origine.
Ritenuto che è da escludere il diritto al ricongiungimento familiare,
in Italia, di un cittadino extracomunitario legato ad un cittadino
italiano dello stesso sesso da un rapporto affettivo stabile, pur se
ritualmente attestato dalla competente autorià del Paese di origine,
non potendo la posizione di questo straniero essere ricondotta alla
qualità di "familiare" ex d.lg. n. 286/1998; ritenuto che non è
estensibile alla convivenza "more uxorio" il divieto di espulsione
previsto "ex lege" per lo straniero convivente con il coniuge cittadino
italiano; ritenuto che non è equiparabile alla famiglia legittima la
famiglia di fatto in assenza di figli; ritenuto che non può
configurarsi nella normativa "de qua" alcuna ingiustificata
discriminazione personale di rilevanza costituzionale; ritenuta
l'inoppugnabile, e, peraltro, pacifica, ampia ed insindacabile
autonomia di ogni Stato nella scelta e selezione dei modelli familiari
validi e rilevanti; ritenuta, nel caso "de quo", l'inapplicabilità
anche della più recente normativa d'origine comunitaria sul
ricongiungimento familiare, non può essere concessa
all'extracomunitario, "ut supra" individuato, già dotato di permesso di
soggiorno, in Italia, per motivi di studio la conversione del titolo
cit. in permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art.
30, comma 1, lett. e), d.lg. n. 286/1998, rimanendo privo di rilevanza,
al riguardo, quanto previsto dagli art. 24 e 65 l. n. 218/1995 e dalle
vigenti normative comunitarie ed internazionali.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. SALME' Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.D.W., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44,
presso l'avvocato ROTELLI ANTONIO, rappresentati e difesi
dall'avvocato CONSOLI DANIELA, giusta procura
a margine del ricorso;
ricorrenti –
contro
QUESTURA DI LIVORNO, MINISTERO DELL'INTERNO;
intimati –
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 30/09/2008 dal Consigliere Dott. SALME' Giuseppe;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato CONSOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto dei motivi uno, due e
quattro, assorbiti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino neozelandese M.D.W., avendo già ottenuto visto d'ingresso
e permesso di soggiorno per motivi di studio per la durata di un anno,
facendo valere il riconoscimento della qualità di "partner de facto"
del cittadino italiano T.R. da parte delle competenti autorità
neozelandesi, ha chiesto al questore di Livorno la conversione del
titolo di soggiorno in permesso per motivi familiari ai sensi del
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. c) in relazione alla L.
n. 218 del 1995, artt. 24 e 65.
Il provvedimento del 15 ottobre 2004 del questore, che ha dichiarato
irricevibile l'istanza, è stato dichiarato illegittimo dal tribunale di
Firenze con decreto del 4 luglio 2000, ma la Corte d'appello di
Firenze, con decreto del 6 dicembre 2006, in riforma della decisione di
primo grado, ha respinto la domanda del M. affermando che:
a) la condizione di partner de facto, attestata dalle autorità
neozelandesi, secondo il nostro ordinamento giuridico è diversa da
quella di "familiare", che può essere riconosciuta soltanto a soggetti
legati da vincoli parentali e, solo in alcuni casi, anche di affinità;
b) non è possibile una lettura costituzionalmente orientata di tale
disciplina che consenta di pervenire a interpretazioni estensive,
perchè la Corte costituzionale ha costantemente affermato la
legittimità costituzionale delle norme che non consentono di estendere
alle convivenze di fatto la disciplina della famiglia legittima
(sentenze nn. 313/2000, 2 e 166 del 1998, 127/1997, 237/1986, 45/1980),
anche con specifico riferimento alla normativa in materia
d'immigrazione e in particolare con riferimento alla norma che limita
il divieto di espulsione allo straniero coniugato o parente entro il
quarto grado di cittadino, escludendo lo straniero convivente more
uxorio (sentenza n. 313/2000);
c) la legge neozelandese che riconosce la qualità di conviventi di
fatto a persone dello stesso sesso, tanto più se dovesse intendersi
anche come costitutiva dello status di "familiare", è contraria
all'ordine pubblico italiano;
d) l'art. 3, comma 2, lett. b) della direttiva n. 2004/38/CE, che
riconosce il diritto di soggiorno nel territorio degli stati membri ai
partner stranieri che abbiano una relazione stabile debitamente
attestata, non è applicabile nella specie perchè il M. non è cittadino
di uno stato dell'Unione Europea e perchè, comunque, l'equiparazione
dell'unione registrata al matrimonio, al fine del riconoscimento della
qualità di "familiare" e quindi del diritto di ingresso e di soggiorno,
deve essere prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro
ospitante;
e) l'art. 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e l'art. 9
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riservano alle
legislazioni nazionali la competenza a disciplinare il diritto ad
instaurare rapporti coniugali o unioni familiari di tipo diverso, e
poichè il nostro ordinamento riconosce le unioni di tipo coniugale solo
nelle ipotesi di convivenze tra persone di sesso diverso, il
recepimento di una normativa di altro Stato (tra l'altro non
comunitario) che riconosca la qualità di convivente di fatto a persone
dello stesso sesso produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico.
Avverso il decreto della corte d'appello di Firenze il M. e il T. hanno
proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi, illustrati
con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art.
112 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la
domanda proposta davanti al tribunale di Firenze fosse diretta a
ottenere il recepimento nel nostro ordinamento della normativa
neozelandese che riconosce la qualità di conviventi di fatto a persone
dello stesso sesso, mentre la domanda stessa aveva ad oggetto soltanto
il riconoscimento, ai sensi della L. n. 218 del 1995, di uno status già
acquisito dallo straniero nell'ordinamento giuridico di appartenenza.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale ha correttamente individuato ed esaminato la
domanda proposta dagli attuali ricorrenti, come diretta a contestare la
legittimità del provvedimento di rigetto (per "irricevibilità") della
richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. c). Nell'iter
argomentativo diretto a individuare l'esatta portata della nozione di
"familiare" (di cui alla citata disposizione normativa, la Corte
territoriale ha anche affrontato il problema della possibile rilevanza
della qualità del T. di "partner de facto" del cittadino neozelandese,
attestata dalle autorità dello stato di appartenenza di questo,
negandola per la ritenuta contrarietà all'ordine pubblico della norma
straniera sulla base della quale sarebbe stata rilasciata
l'attestazione. Tuttavia il decisum del provvedimento impugnato è
limitato alla questione relativa all'applicazione della disciplina
dell'immigrazione e non investe, principaliter, il riconoscimento di
status o, comunque, di qualità personali, come gli stessi ricorrenti
ammettono nell'articolazione del terzo motivo di ricorso, e pertanto la
censura appare inconferente.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione
della L. n. 218 del 1995, artt. 24 e 65 in relazione al D.Lgs. n. 286
del 1998, art. 28, comma 2, e artt. 30 e 31, i ricorrenti sostengono
che, ai fini dell'applicazione dell'art. 30 cit. il giudice nazionale
non doveva valutare se lo status di convivente di fatto sia
equiparabile a quello di familiare alla stregua delle norme nazionali,
ma accertare se, secondo la disciplina neozelandese applicabile in
virtù della L. n. 218 del 1995, art. 24, il M. debba considerarsi
"familiare" del cittadino italiano. Nè il limite dell'ordine pubblico
può derivare dalla sola mancanza di una disciplina legislativa interna
in materia di rapporti di tipo familiare tra persone dello stesso
sesso, che, peraltro, trovano tutela nell'art. 2 Cost. che prende in
considerazione tutte le formazioni sociali nelle quali, secondo il
sentire sociale che riconosce diverse tipologie di rapporti familiari,
si realizzano i valori della persona. D'altra parte, anche nel diritto
interno (D.P.R. n. 54 del 2002, art. 3, comma 3 e il D.Lgs. n. 72 del
2007) la nozione di familiare è più ampia di quella di persona legata
da rapporto di coniugio e si estende al partner.
Anche con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione e falsa
applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 24 e 65 in relazione
all'art. 16 della stessa legge e vizio di omessa e contraddittoria
motivazione, censurano, sotto ulteriori profili, l'affermazione della
contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento della qualità di
familiare al partner dello stesso sesso, osservando che a tale
conclusione può pervenirsi soltanto sulla base di un contrasto con
principi che trovino espressione nella Costituzione e abbiano, per le
loro caratteristiche economiche, sociali, morali e politiche,
importanza fondamentale.
Inoltre sul punto è necessaria una analitica motivazione che invece la
Corte territoriale non avrebbe fornito. Peraltro, ribadiscono i
ricorrenti, la domanda del M. non è diretta a ottenere il
riconoscimento di uno status o l'equiparazione del rapporto di
convivenza con quello di coniugio, ma, sulla base della presa d'atto di
una qualità riconosciutagli dal proprio ordinamento di appartenenza,
mira a ottenere la produzione di un effetto sostanziale nel nostro
ordinamento consistente nel rilascio di un titolo di soggiorno per
motivi familiari, effetto che non può considerarsi inaccettabile per
l'ordinamento interno, nell'ambito del quale la convivenza esprime
valori di solidarietà in sintonia con il costume sociale.
Può infine essere congiuntamente esaminato, essendo strettamente
connesso, anche il quinto motivo con il quale si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e vizio di motivazione perchè il
rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
costituirebbe illegittima interferenza nella vita privata e familiare,
intendendosi con quest'ultima espressione, in conformità con la
giurisprudenza di Strasburgo, il riferimento anche a relazioni diverse
da quelle fondate sul matrimonio.
3. I motivi non sono fondati.
Come si è già rilevato nell'esame del primo motivo, la Corte
territoriale non è stata chiamata ad accertare e dichiarare lo status o
un diritto della personalità del M., accertamento in relazione al quale
avrebbe dovuto farsi riferimento alla sua legge nazionale, ai sensi
della L. n. 218 del 1995, art. 24, ma a verificare la sussistenza del
requisito soggettivo richiesto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30,
comma 1, lett. c).
Tale essendo l'oggetto del presente giudizio, il giudice del merito
correttamente ha limitato il suo esame alla disciplina di diritto
interno relativa all'immigrazione, sia pure alla luce delle norme
sovranazionali e, in particolare, di quelle di provenienza comunitaria,
competenti secondo il sistema delle fonti delineato dalla carta
costituzionale.
Vero è che il provvedimento impugnato non si è limitato alla predetta
verifica, che, essendosi conclusa nel senso dell'impossibilità di
intendere la nozione di "familiare" di cui all'art. 30 cit. come
comprensiva anche di quella di partner de facto del cittadino
neozelandese debitamente attestata dalle autorità dello Stato
straniero, sarebbe stata sufficiente a sorreggere la decisione, ma, con
ratio decidendi del tutto autonoma, ha anche affermato, "peraltro",
che, se al fine di decidere, e quindi dell'applicazione della
disciplina dell'immigrazione, fosse stato necessario fare applicazione
della legge neozelandese che riconosce le convivenze di fatto tra
soggetti dello stesso sesso, tale applicazione sarebbe stata in
contrasto con l'ordine pubblico italiano.
Entrambe le rationes decidendi sono oggetto di censura, ma è evidente
che, in ordine logico deve essere esaminata prioritariamente la
questione relativa alla corretta interpretazione della nozione
legislativa di "familiare" utilizzata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
30, perchè in caso di infondatezza delle censure mosse nei confronti
della soluzione raggiunta sul punto dalla corte territoriale rimarrebbe
assorbita la problematica relativa alla correttezza dell'utilizzazione
del limite dell'ordine pubblico.
4. La normativa contenuta nel titolo quarto del D.Lgs. n. 286 del 1998
(diritto all'unità familiare e tutela dei minori), e in particolare
quella di cui all'art. 30 cit., avente ad oggetto il permesso di
soggiorno per motivi familiari, presuppone la nozione di "familiare",
che il legislatore ha delineato in via autonoma, agli specifici fini
della disciplina del fenomeno migratorio. Come risulta dal D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 29, comma 1, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dapprima con la L. n. 189 del 2002, art. 23, comma 1, e
successivamente con il D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e)
richiamato dall'art. 30, la nozione di "familiare" comprende:
a) il coniuge;
b) i figli minori;
c) i figli maggiorenni non autosufficienti per ragioni di salute;
d) i genitori a carico che non dispongano di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza.
A fronte della lettera delle indicate disposizioni si pone tuttavia il
problema di verificare se l'esclusione dal novero dei "familiari"
aventi diritto al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 dei
soggetti, dello stesso o di diverso sesso, conviventi e legati da una
stabile relazione affettiva, oggetto di registrazione o di semplice
attestazione, si ponga in contrasto con norme costituzionali, in
particolare con gli artt. 2, 3 e 29 Cost. in modo da imporre, in prima
battuta, l'adozione del canone ermeneutico secondo cui il principio di
supremazia costituzionale impone all'interprete di optare, fra più
soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione
conforme a Costituzione, e, in caso di esito negativo di tale percorso
interpretativo, di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Chiamata a verificare la compatibilità della nozione di "familiare"
individuata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 (in particolare dal
comma 1, let. e) come modificato dalla L. n. 189 del 2002) con le
indicate norme costituzionali, la Corte costituzionale ha avuto modo di
escludere il contrasto (ord. n. 368/2006, n. 464/2005 e sent. n.
224/2005) sulla base del rilievo che "l'inviolabilità del diritto
all'unità familiare...deve ricevere la più ampia tutela con riferimento
alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione, e quindi in
relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e i figli
minori" mentre negli altri casi il legislatore, che in materia gode di
un'ampia discrezionalità limitata solo dal vincolo che le scelte non
risultino manifestamente irragionevoli, può bilanciare il diritto dello
Stato a regolamentare l'ingresso in Italia e il diritto degli stranieri
all'unità familiare, che rispetto al primo assume pari dignità e rango
(così espressamente ord. 464/2005 cit.).
Più specificamente la Corte Costituzionale ha esaminato e risolto
l'ulteriore problema della possibilità di estendere per analogia la
nozione di "familiare" a situazioni diverse da quelle espressamente
previste.
A tal fine, mentre si è ritenuto (sent. n. 198/2003) che debba essere
riconosciuta ai minori già sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 343
c.c. al compimento della maggiore età, la possibilità di ottenere il
permesso di soggiorno, così come è previsto per i minori in affidamento
(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 32, comma 1), stante l'identità di
presupposti e di caratteristiche del rapporto di tutela con il rapporto
di affidamento, viceversa in materia di divieto di espulsione previsto
dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. e), la
giurisprudenza della Corte Costituzionale (ord. n. 313/2000, 192 e
444/2006, richiamate anche dalla più recente ord. n. 118/2008) è
costante nel negare la possibilità di estendere, attraverso un mero
giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista
per la famiglia legittima alla convivenza di fatto, richiamando
l'affermazione secondo la quale "la convivenza more uxorio è un
rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della
reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri (...) che
nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima
(sentenze n. 45 del 1980, n. 237 del 1986, n. 127 del 1997)".
Ne deriva che l'interpretazione estensiva della nozione di "familiare"
delineata nella legislazione sull'immigrazione invocata dai ricorrenti
non può ritenersi imposta da alcuna norma costituzionale.
5. Nè la nozione di "familiare" risultante dal combinato disposto dal
D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 30 può essere ampliata, al fine di
ricomprendervi anche i soggetti legati da una stabile relazione
affettiva realizzata attraverso una convivenza di tipo non
matrimoniale, registrata o attestata, per effetto dell'art. 12 della
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (le cui norme costituiscono fonte integratrice del
parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117 Cost., comma 1:
sentenze nn. 348 e 349/2007) o alla luce dell'art. 9 della Carta di
Nizza, parte integrante del trattato di Lisbona ratificato dall'Italia
l'8 agosto 2008, ma non ancora efficace in attesa delle ulteriori
necessarie ratifiche da parte degli altri Stati dell'Unione, anche se,
per il suo valore ricognitivo delle tradizioni costituzionali comuni in
materia di diritti fondamentali, costituisce uno strumento
interpretativo privilegiato al quale i giudici sovranazionali (Corte
Giust., Grande Sezione, 3 settembre 2008, cause C - 402/05 P e C -
415/05 P, Kadi; Corte giust. 11 luglio 2008, causa C - 195/08 PPU, Inga
Rinau; Corte giust.(Grande sezione) 29 gennaio 2008, causa C275/06,
Productores de Musica de Espana (Promusicae); Corte giust. 27.6.2006,
causa C540/03,Parlamento c. Consiglio; Corte giust. 13 marzo 2007,
causa C432/05, Unijbet; Corte giust. 18 dicembre 2007, causa C -
341/05), Lavai; Corte giust., 11 dicembre 2007, causa C - 438/05,
ViJcing; Corte giust. 3 maggio 2007, causa C - 303/05, Advocaten voor
de Wereld; Corte giust. 14 febbraio 2008, causa c - 244/06, Dynamic
medien vertiebs gmbH; Corte giust.,14 febbraio 2008, causa C - 450/06,
Varec) e quelli degli Stati membri ricorrono sempre più spesso (per
quanto riguarda la Cassazione, si veda ad esempio n. 15822/2002,
21748/2007, 10651/2008, 23934/2008; Cass. pen. 7 luglio 2008,
Barbetta). Se è vero che la formulazione del citato art. 9 da un lato
conferma l'apertura verso forme di relazioni affettive di tipo
familiare diverse da quelle fondate sul matrimonio e, dall'altro, non
richiede più come requisito necessario per invocare la garanzia dalla
norma stessa prevista la diversità di sesso dei soggetti del rapporto,
resta fermo che anche tale disposizione, così come l'art. 12 CEDU,
rinvia alle leggi nazionali per la determinazione delle condizioni per
l'esercizio del diritto, con ciò escludendo sia il riconoscimento
automatico di unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dagli
ordinamenti interni che l'obbligo degli stati membri di adeguarsi al
pluralismo delle relazioni familiari, non necessariamente eterosessuali.
Quanto infine all'ipotizzato contrasto della disciplina interna in
esame con gli artt. 8 e 14 della CEDU, per l'arbitraria ingerenza nelle
scelte del modello familiare, avente anche portata discriminatoria
sulla base degli orientamenti sessuali, escluso questo secondo profilo,
in quanto la mancata equiparazione al coniuge è prevista in relazione a
qualsiasi tipo di convivenza non matrimoniale, e non soltanto per
quelle tra persone dello stesso sesso, deve rilevarsi che l'art. 8
CEDU, comma 2, consente l'ingerenza dell'autorità pubblica agli
specifici fini previsti, tra i quali devono ritenersi compresi anche
quelli perseguiti dalla disciplina del fenomeno migratorio.
6. Alle stesse conclusioni ora raggiunte si deve pervenire anche
tenendo conto della più recente disciplina comunitaria, avente ad
oggetto i ricongiungimenti familiari.
Infatti sia la direttiva del consiglio europeo del 22 settembre 2003 n.
20 03/86/CE, che ha stabilito regole comuni per il diritto al
ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi
legittimamente residenti nell'Unione, attuata con D.Lgs. n. 5 del 2007,
che la direttiva del parlamento e del consiglio europeo del 29 aprile
2004 n. 2004/38/Ce, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei
loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nei territorio
degli Stati membri, attuata con D.Lgs. n. 30 del 2007, non sono
applicabili nella specie. Non la prima, perchè, come risulta
espressamente dall'art. 3, comma 3 di tale direttiva, la stessa, non si
applica ai familiari di cittadini dell'Unione, ma a quelli dei
"soggiornanti" (art. 2, lett. c), e cioè ai familiari di cittadini di
paesi terzi legalmente soggiornanti nello Stato membro, ma neppure la
seconda, per l'assorbente ragione che la direttiva n. 38/2004 ha ad
oggetto (art. 1) la situazione del cittadino dell'Unione che abbia
esercitato il diritto di libera circolazione e di soggiorno nel
territorio di uno Stato diverso da quello di appartenenza, mentre nella
specie si discute del diritto al ricongiungimento familiare con un
cittadino italiano dimorante e residente in Italia.
Con tale rilievo resta quindi superata anche l'affermazione della corte
territoriale secondo la quale, comunque, l'estensione della nozione di
familiare non potrebbe avvenire sulla base della direttiva n. 38/2004,
sia perchè difetterebbero i presupposti indicati nell'art. 2, comma 1,
lett. b), n. 2 (equiparazione delle unioni registrate al matrimonio
secondo la legislazione dello Stato membro ospitante, peraltro, nella
specie neppure invocata dalle parti) e del nel D.Lgs. n. 30 del 2007,
art. 3, comma 2, lett. b) (attestazione della relazione stabile con
cittadino dell'Unione da parte dello Stato al quale lo stesso
appartiene). D'altra parte, più in generale, tale direttiva, come la
precedente n. 86/2003, al di fuori di alcune ristrette ipotesi di
automatico riconoscimento del diritto all'ingresso e al soggiorno (ad
esempio nel caso previsto dall'art. 4, comma 1 della direttiva n. 86,
che lo limita al coniuge e ai figli minori) appare ispirata al rispetto
delle legislazioni interne dei singoli Stati membri per quanto riguarda
l'inclusione o l'esclusione della rilevanza di unioni diverse dal
matrimonio eterosessuale.
7. Il rigetto delle censure dirette nei confronti dell'interpretazione
della nozione di "familiare" recepita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
30 rende ultroneo l'esame delle critiche rivolte alla diversa ratio
decidendi basata sull'invocazione del limite dell'ordine pubblico.
8. Con il quarto motivo si deduce la violazione della L. n. 62 del
2005, art. 2, e dell'art. 12 del trattato istitutivo dell'Unione
europea, sostenendo che l'applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art.
30, producendo una disparità di trattamento nei confronti del cittadino
italiano rispetto al cittadino di un Stato dell'Unione (c.d.
discriminazione a rovescio), violerebbe la L. n. 62 del 2005, art. 2,
lett. h) ("i decreti legislativi assicurano che sia garantita una
effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a
quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di
assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le
legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di
situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento
ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e
professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai
cittadini degli altri Stati membri".) e l'art. 12 del Trattato, che
vietano discriminazioni dei cittadini dell'Unione sulla base della
nazionalità. In via subordinata, i ricorrenti sollecitano la rimessione
alla Corte costituzionale della questione di illegittimità
costituzionale del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, con riferimento
all'art. 3 Cost., in quanto impedirebbe al cittadino italiano, a
differenza degli altri cittadini di Stati dell'Unione, il soggiorno e
il ricongiungimento con partner extracomunitario con il quale abbia una
relazione stabile attestata dallo Stato del cittadino comunitario.
Il motivo non è fondato.
Da quanto rilevato nel precedente paragrafo deriva che la diversità di
trattamento denunciata non deriva dall'applicazione del diritto
comunitario che disciplina fattispecie del tutto diverse da quella di
cui si tratta, avente ad oggetto la pretesa di un cittadino
extracomunitario al ricongiungimento con cittadino italiano dimorante e
residente in Italia, mentre, come ha precisato la Corte costituzionale
con la sentenza n. 443 del 1997, il fenomeno delle cosiddette
"discriminazioni a rovescio", rilevante esclusivamente sul piano
interno, consiste in situazioni di disparità in danno dei cittadini di
uno Stato membro che si verificano come effetto indiretto
dell'applicazione del diritto comunitario.
Inoltre la diversità di trattamento non è legata alla nazionalità, ma
alla circostanza che sia stato o non esercitato il diritto di
circolazione e di soggiorno in uno Stato dell'Unione diverso da quello
di appartenenza. Nè, infine appare rilevante la questione di
costituzionalità, così come prospettata in termini generali, in quanto
il cittadino italiano potrebbe ottenere il riconoscimento del diritto
al ricongiungimento con un partner di un unione registrata o attestata
nel paese che riconosca alla prima gli stessi effetti del matrimonio o
non richieda che l'attestazione debba provenire necessariamente da
parte dello stato di appartenenza (come previsto dall'art. 3, comma 2,
lett. b) della direttiva n. 38/2004), mentre la restrizione del suo
diritto discende soltanto dal fatto oggettivo del mancato esercizio del
diritto di circolazione o soggiorno in altro Stato dell'Unione, che il
diritto comunitario considera come requisito per l'applicazione della
disciplina più favorevole.
Ciò senza considerare che, per le ragioni indicate nel paragrafo n. 3,
la mancata equiparazione al coniuge del partner di unione registrata o
attestata, ai fini della disciplina dell'immigrazione, non appare in
contrasto con alcun principio costituzionale.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009
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