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accordi su indennità di mobilità
L’indennità di mobilità è una prestazione previdenziale legata a presupposti e condizioni oggettive/soggettive inderogabili non essendo posta ad uso e consumo di proposizioni volitive delle parti.

Ne consegue la nullità di eventuali accordi di natura transattiva tra parte datoriale e lavoratore che abbiano ad oggetto la futura corresponsione dell'indennità di mobilità da parte del lavoratore, laddove la percezione di tale indennità sia posta quale corrispettivo di eventuali rinunce aventi ad oggettto situazioni soggettive del lavoratore medesimo.

La nullità di un accordo transattivo che preveda la corresponsione dell'indennità di mobilità determina, sotto un primo profilo, l'inefficacia dello stesso nei riguardi dell'INPS (peraltro già desumibile dal generale principio dell'intangibilità della sfera giuridica dei terzi di cui all'art. 1372 cc) e, sotto altro e distinto profilo, l'infondatezza di eventuali doglianze del lavoratore che involgano la mancata esecuzione di quanto previsto dall'accordo.

Nella specie, il lavoratore aveva avanzato domanda di risarcimento del danno in quanto la procedura di mobilità, che, in base all'accordo transattivo stipulato, avrebbe dovuto essere attivata dalla parte datoriale e che avrebbe dovuto contemplare l'inserimento del lavoratore nelle relative liste, non aveva avuto luogo.

E tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che la procedura di mobilità segue il rigido ed inderogabile schema dei criteri, presupposti e modalità fissato dalla legge e rende nulla qualsiasi volizione pattizia contraria.

Cass., sez. Lavoro, 24 novembre 2011, n. 24828


Il lavoratore posto in mobilità a seguito di un accordo transattivo con il datore di lavoro non ha diritto al risarcimento del danno, consistente nella mancata percezione dell'indennità di mobilità, allorchè l'accordo in oggetto risulti nullo in quanto diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative e a realizzare una frode alla legge.

                 
                 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10/12/04 L.L. si rivolse al giudice del lavoro del Tribunale di Lucca per sentir condannare la società s.r.l. Landi Giocondo & C. al pagamento in suo favore della somma di Euro 25.685,75 a titolo di risarcimento del danno per mancata esecuzione dell'accordo sottoscritto tra le parti in sede sindacale il 16/5/03, avente ad oggetto il suo inserimento nelle liste di mobilità, per effetto della quale egli non aveva potuto più percepire la relativa indennità di legge.
Il giudice adito respinse la domanda rilevando che il consigliere di amministrazione della società che aveva sottoscritto l'accordo per la parte datoriale era sprovvisto di idonea delega.
Tale sentenza fu impugnata dal L., ma la Corte d'appello di Firenze, con pronunzia del 30/5 - 10/6/08 contenente una diversa motivazione di rigetto, respinse il gravame e compensò le spese del grado.
La Corte territoriale spiegò che il vero motivo della nullità del predetto accordo risiedeva nella illiceità della causa, in quanto diretto ad eludere le norme imperative in materia di mobilità e a realizzare una frode alla legge, per cui lo stesso non poteva essere invocato dal lavoratore per conseguirne i benefici invocati. Invero, il L. era stato licenziato con lettera del 3/12/01 a decorrere dal 23/12/01, mentre l'accordo del maggio 2003 prevedeva che l'azienda avrebbe avviato la procedura di mobilità a partire dal luglio del 2003, impegnandosi a reintegrarlo, ma con temporanea sospensione della prestazione lavorativa fino all'inserimento del suo nominativo nelle liste di mobilità, senza corrispondergli, però, alcuna retribuzione, fatto salvo il versamento dei contributi e la dazione di una somma di Euro 1000,00 per le necessità della vita.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il L., il quale affida l'impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.
Resiste con controricorso la Landi Giocondo & C. s.r.l. che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo e deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo di censura il ricorrente lamenta i seguenti vizi dell'impugnata sentenza: - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1418 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) - Violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991 (art. 360 c.p.c., n. 3) - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).
Nello spiegare le ragioni del ricorso il L. deduce, preliminarmente, che l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito deriverebbe dalla mancata attenzione prestata alle risultanze della prova testimoniale dalla quale si sarebbe potuto comprendere che nella fattispecie non si trattava dell'assunzione, da parte della società, di un impegno transattivo destinato all'attivazione di una procedura di mobilità entro il mese di luglio del 2003, bensì di un impegno diretto ad inserire il suo nominativo nell'elenco dei lavoratori in esubero all'interno di una procedura di mobilità già decisa ed autonoma rispetto alla transazione oggetto di esame.
Attraverso il conclusivo quesito di diritto il ricorrente chiede, pertanto, di accertare se, contrariamente al convincimento della Corte d'appello di Firenze che ha dichiarato la nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c. della transazione intercorsa tra le parti il 16/5/2003 per frode alla legge e violazione di norme imperative, debba ritenersi legittimo l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro per effetto del quale viene ricostituito il rapporto lavorativo con versamento della dovuta contribuzione all'esito dell'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente nascita del diritto dello stesso dipendente a vedersi inserito, in forza delle disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, in una lista di lavoratori in esubero interessati ad una procedura di selezione del personale.
2. Da parte sua l'intimata società, nel resistere al ricorso del L., obietta che la procedura di mobilità non era stata affatto decisa precedentemente all'accordo transattivo, altrimenti di ciò si sarebbe dato atto nell'accordo stesso, che non poteva imputarsi alla società il mancato avvio di una tale procedura in mancanza dei relativi presupposti di legge e che la valutazione sulla liceità dell'accordo contenente l'impegno della società ad avviare una procedura siffatta nei riguardi di un solo lavoratore non poteva che essere riferita "ex ante" al momento della conclusione dell'accordo, per cui era infondata la tesi del ricorrente diretta a sostenere, nell'intento di salvare la legittimità del negozio, che l'eventuale elusione delle disposizioni della L. n. 223 del 1991 avrebbe potuto essere accertata solo in un secondo momento.
Nel contempo la società propone ricorso incidentale condizionato attraverso il quale denunzia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2475 c.c., comma 1, n. 7, degli artt. 2487 e 2384 cod. civ., nel testo applicabile "ratione temporis", e dell'art. 2193 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) al fine di veder cassata la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza del potere rappresentativo di colui che sottoscrisse per l'impresa l'accordo oggetto di causa. Osserva la Corte che il ricorso principale è infondato, posto che l'assunto della Corte territoriale è corretto sul piano logico-giuridico e non è, quindi, suscettibile di alcuna delle critiche che contro di esso sono state mosse.
In sostanza, correttamente la Corte di merito ha rilevato che il diritto al risarcimento del danno, che il ricorrente pretendeva di far discendere dalla mancata percezione dell'indennità di mobilità per fatto imputabile presuntivamente all'inadempimento della controparte, impegnatasi ad attivare in sede transattiva la relativa procedura, non poteva sorgere nella fattispecie, posto che il complesso negoziale attraverso il quale era stato assunto quest'ultimo impegno dalla parte datoriale era palesemente nullo, in quanto diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative e a realizzare una frode alla legge.
La Corte di merito ha, infatti, accertato che il licenziamento, risalente al 3/12/2001 e decorrente dal 23/12/2001, era stato impugnato il 6/2/2002, mentre solo in data 16/5/2003 era stato concluso in sede sindacale l'accordo che prevedeva l'impegno della datrice di lavoro ad attivare la procedura di mobilità a partire dal luglio del 2003, con reintegra del lavoratore, ma con temporanea sospensione della prestazione lavorativa fino alla stipula dell'accordo sulla messa in mobilità del personale dipendente, al cui interno la società si impegnava ad inserire il nominativo del L.; tuttavia, era previsto che quest'ultimo non avrebbe ricevuto alcuna somma, nè a titolo retributivo, nè a titolo risarcitorio per le mensilità già perdute, salvo un acconto di Euro 1000,00 sulle sue future prestazioni lavorative e fermo restando il solo obbligo al versamento dei contributi previsti dalla legge.
Bene ha fatto, pertanto, la Corte fiorentina a rilevare la nullità del suddetto accordo, dato il suo evidente contenuto elusivo delle norme imperative previste dal legislatore in materia di attivazione della procedura di mobilità che fissano in maniera inderogabile tempi, modalità e requisiti oggettivi che presiedono alla erogazione di una prestazione previdenziale, qual è l'indennità di mobilità;
ne consegue giustamente, come evidenziato dalla Corte di merito, che lo stesso accordo si rendeva inutilizzabile ai fini del risarcimento preteso dal lavoratore per l'asserito inadempimento datoriale di una delle obbligazioni in esso previste. Infatti, l'indennità di mobilità, regolata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione previdenziale - che come l'indennità di disoccupazione - è sostitutiva - nei limiti nello stesso articolo indicato - del trattamento economico goduto dai lavoratori prima della messa in mobilità. E che nessun dubbio possa sorgere sulla indicata natura della indennità in esame si evince tra l'altro dal comma 8 ("L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonchè l'indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti") e comma 12 ("L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in quanto applicabile nonchè delle disposizioni di cui della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37) del già citato L. n. 223 del 1991, art. 7 e dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, (convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, che - a conferma, appunto, della natura previdenziale della prestazione volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno - introduce il divieto di cumulo del trattamento di mobilità con le pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).
Tra l'altro, va anche evidenziato che l'inderogabilità della materia previdenziale - v giustificata dalla natura degli interessi tutelati come si evince dal disposto degli artt. 2114 e 2115 c.c. - osta alla validità di ogni patto, che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie. Da qui la natura fraudolenta - anche sotto questo profilo - dell'accordo transattivo concluso dalle parti, così come già ha correttamente ritenuto il giudice d'appello.
Giova a tal punto ricordare che sul tema della natura inderogabile della normativa in materia di indennità di mobilità questa Corte ha già avuto modo di esprimersi (Cass. sez. lav. n. 5009 dell'11/3/2004) statuendo che "l'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie. (Nella specie la S.C., oltre a rilevare che una conciliazione tra le parti di un rapporto di lavoro non ha efficacia nei riguardi dell'Inps, che è terzo rispetto al negozio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso, ai fini del calcolo del requisito dell'anzianità di servizio previsto dalla L. cit., art. 16, la rilevanza dell'accordo con cui le parti avevano pattuito che l'originario rapporto di lavoro doveva considerarsi sospeso ai soli fini retributivi e previdenziali dalla data del licenziamento fino ad una data da esse stabilita)".
Il ricorso principale va, perciò, rigettato.
Ne consegue che rimane assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto dalla società solo in via condizionata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente principale e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in Euro 2000,00 per onorario, Euro per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011  




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