Artt 6 e 7 Legge Fallimentare

 
 
 
 
 
Articoli 6 e 7 della Legge Fallimentare, l'iniziativa per la dichiarazione del fallimento, la soppressione dell'iniziativa d'ufficio del Tribunale e l'iniziativa del PM, la giurisprudenza di legittimità in materia
 
 
 
 
Art. 6 - come sostituito dall'art. 4 D.Lgs. n 5 del 9 gennaio 2006

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.


Art 6 previgente
 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento).

Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.



Art 7 - testo vigente

 
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Cassazione civile  sez. I 10 settembre 2012 n. 15070

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 6 L.F., che ha soppresso l'istituto del fallimento d'ufficio, va annullata la dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione promossa dal giudice delegato ai sensi dell'art. 173, primo comma, L.F.



Cassazione civile  sez. I 15 giugno 2012 n. 9857


Il P.M. può esercitare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche quando la notitia decoctionis gli sia segnalata dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato l'insolvenza nel corso del procedimento ex art. 15 legge fall., poi definito per desistenza del creditore istante, in quanto anche a questo ««giudicee» e a questo ««procedimento civilee» si riferisce l'art. 7, n. 2, legge fall., modificato dal d.lg. n. 5 del 2006, quando dispone che l'insolvenza deve essere segnalata al P.M. ««dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civilee». Tale interpretazione, conforme ai lavori preparatori della riforma del 2006, non contrasta con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dall'art. 111 Cost., in quanto la segnalazione è un atto ««neutroo», privo di contenuto decisorio e assunto con valutazione prima facie, potendo sempre il tribunale, all'esito dell'istruttoria prefallimentare e a cognizione piena, respingere la richiesta del P.M., originata da detta segnalazione.


Cassazione civile  sez. I 08 febbraio 2012 n. 1776


In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 87 d.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 3 d.l. 138/2002 (conv. nella l. 178/2002), nel prevedere che il concessionario (nella specie, una società di Equitalia) possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso ai sensi dell'art. 6 l.fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, cioè l'istanza di fallimento e la domanda di insinuazione al passivo, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 c.p.c. e realizzandosi in essa, con la cura alla riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.



Cassazione civile  sez. I 18 novembre 2011 n. 24309



In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre il relativo ricorso, ai sensi del novellato art. 6 l. fall., l'accertamento del tribunale fallimentare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del credito, assunto a fondamento dell'istanza, non è precluso dalla delibazione positiva condotta, ex art. 671 c.p.c., dal giudice che abbia emesso, sulla sua base, la misura del sequestro conservativo in danno dello stesso soggetto destinatario del ricorso di fallimento; infatti, tale giudice si è limitato a delibare l'esistenza del "fumus boni iuris", che esprime un giudizio di mera probabilità delle ragioni del creditore, mentre il credito legittima il ricorso in sede fallimentare, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, se accertato nei suoi elementi costitutivi, vale a dire an e quantum, così da risultare titolo legittimante il concorso, cioè prospettandosi in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo.

Cassazione civile  sez. I 21 aprile 2011 n. 9260


In tema di iniziativa del p.m. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 7 n. 1, l. fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione "ovvero" di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative né di fatti costituenti reato né della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare.


Cassazione civile  sez. VI 11 febbraio 2011 n. 3472



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 legge fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata; ne deriva che, in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la conseguente carenza di legittimazione di tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilità, senza alcuna possibilità di ulteriore esercizio della giurisdizione.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 6 legge fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo, liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale, anche alla luce della nuova formulazione della citata norma la quale si è limitata a riportare il giudice in posizione di terzietà, senza restringere l'area della legittimazione al ricorso per la detta dichiarazione, ed alla quale non può attribuirsi significato diverso da quello di cui all'art. 52 legge fall. che assicura il concorso sul patrimonio del fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriori, compresi, ai sensi dell'art. 55 legge fall., quelli condizionali; ne consegue la piena legittimazione, a proporre il predetto ricorso, in capo al fideiussore non escusso, non essendo contestabile che il suo diritto, azionabile una volta verificatasi la condizione dell'avvenuto pagamento, tragga origine da un atto anteriore all'apertura del concorso.

Cassazione civile  sez. I 11 agosto 2010 n. 18620


La nuova formulazione dell'art. 6 l. fall., che ha escluso la possibilità della dichiarazione di fallimento d'ufficio, conferma il fatto che con il ricorso per dichiarazione di fallimento il creditore persegue la tutela di un interesse prettamente privatistico; ciò implica che il creditore possa validamente rinunciare al ricorso senza che sia necessaria l'accettazione del debitore.

Cassazione civile  sez. I 16 settembre 2009 n. 19983


Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato dal custode giudiziario della quota pari all'intero capitale sociale di cui il g.i.p. abbia disposto il sequestro.

Cassazione civile  sez. I 20 marzo 2009 n. 6870


Il tribunale fallimentare, nel disattendere la domanda di ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata, ha il potere-dovere, su istanza dei creditori, ovvero anche d'ufficio, a norma dell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, di dichiarare contestualmente il fallimento, nel concorso delle prescritte condizioni, senza che si renda a tal fine necessaria, ove detta declaratoria venga resa sulla base degli elementi già acquisiti (e sui quali sia stato sentito il debitore), una nuova convocazione dell'imprenditore in camera di consiglio, purché attraverso quella già ricevuta egli sia stato posto in grado di acquisire la compiuta conoscenza dei problemi e delle conseguenze che l'iniziativa comporta a suo carico e gli elementi necessari a contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, onde stabilire le opportune linee difensive.


Cassazione civile  sez. I 26 febbraio 2009 n. 4632


In tema di fallimento, l'esigenza di assicurare la terzietà e l'imparzialità del tribunale fallimentare, emergente da un'interpretazione sistematica della l.fall. (così come modificata dal d.lg. 9 gennaio 2009 n. 5) ed in particolare degli art. 6 e 7, letti alla luce del novellato art. 111 cost., porta ad escludere che l'iniziativa del p.m. ai fini della dichiarazione di fallimento possa essere assunta in base ad una segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare, in tal senso deponendo, oltre alla soppressione del potere di aprire d'ufficio il fallimento ed alla riduzione dei margini d'intervento del giudice nel corso della procedura, anche il n. 2 dell'art. 7 cit., che limita il potere di segnalazione del giudice civile all'ipotesi in cui l'insolvenza risulti, nei riguardi di soggetti diversi da quelli destinatari dell'iniziativa, in un procedimento diverso da quello rivolto alla dichiarazione di fallimento, nonché dagli interventi correttivi del d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, che hanno reso totalmente estranea al sistema l'ingerenza dell'organo giudicante sulla nascita o l'ultrattività della procedura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata nulla la dichiarazione di fallimento intervenuta ad iniziativa del P.M., al quale il tribunale fallimentare aveva trasmesso gli atti a seguito della desistenza del creditore dalla propria istanza).

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