prova testimoniale e onere di capitolazione specifica

La prova testimoniale e l'onere di articolare capitoli di prova vertenti su circostanze specifiche dal punto di vista spazio temporale, l'orientamento della Corte di Cassazione 
  
 
 
 
Ai sensi dell'art. 244 c.p.c., la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuno dei testi deve essere interrogato. Con riferimento alla disposizione richiamata, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire il requisito minimo di specificità che l'allegazione deve possedere per potere essere oggetto di prova testimoniale. Al riguardo, la sentenza n. 9547/09 ha precisato che il fatto deve essere adeguatamente collocato nel tempo e nello spazio per poter formare oggetto della prova per testi. Nella specie si richiamava una revoca di incarico di mediazione senza la specifica del nome della persona che aveva provveduto a detta revoca e senza la specifica indicazione del momento in cui detta revoca era avvenuta. la Corte, nell'occasione, ha precisato che la logica della specificità della capitolazione di prova è quella di consentire al giudice di valutare la concludenza della prova ed alla parte di potersi adeguatamente difendere. 
 
 
Cassazione civile  sez. III  22/04/2009 n. 9547
 
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.


4.1. Quanto al primo (dei sopra riassunti profili) si osserva - alla luce di risalente e costante giuri­sprudenza - che la deduzione della prova per testi non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (Cass. 24 febbraio 1987, n. 1938, nonchè, sempre nella stessa ottica, Cass. 26 ottobre 2005, n. 20682, nonchè Cass. 11 settembre 1997, n. 8924).
Pacifico quanto precede è evidente che correttamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla prova nei termini come dedotti.
Non solo non è stato, in alcun modo, fissato "temporalmente� l'episodio sul quale dovevano riferire i testi - essendosi la circostanza dedotta verificata in un non determinato momento, lungo un arco di ben 10 mesi (cioè tra il 1^ gennaio e il 30 ottobre 1996) - ma i capitoli di prova non specificavano:
- nè "il luogo� in cui la circostanza si sarebbe verificata (negli uffici del P., o, piuttosto, in quelli della Banca ricorrente incidentale o, ancora, in altro luogo);
- nè, ancora, le "modalità� della "comunicazione� (a mezzo telefono, o, piuttosto in occasione di un colloquio diretto);
- nè - infine - il "soggetto� che per conto della Banca avrebbe comunicato al P. l'intenzione della Banca stessa di non rinnovare ulteriormente l'incarico di mediazione.
Tutti tali elementi, a giudizio di questa Corte, rendevano estremamente generiche le prove dedotte, atteso che non consentivano alla controparte di dedurre idonea prova contraria, e giustificano - pertanto - pienamente il giudizio di inammissibilità della prova espresso dal giudice a quo.
 
 
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