Alcuni autori, commentando la sentenza in oggetto,
hanno parlato di “piccola rivoluzione in tema di condomini”, di “effetti
dirompenti” della stessa sulla materia, “di addio alla necessità del
consenso unanime per la revisione delle tabelle millesimali”.
In realtà va innanzitutto menzionata la circostanza
che le Sezioni Unite sono state chiamate ad intervenire per dirimere un
preesistente contrasto giurisprudenziale, come si evince dal contenuto dell’ordinanza
n. 2568 del 2 febbraio 2009 con la quale è stato richiesto l’intervento
nomofilattico, a fronte delle notevoli discrepanze sorte a proposito della
tematica relativa all’approvazione delle tabelle millesimali.
Ciò per evidenziare che la pronuncia di cui si
tratta non assuma carattere particolarmente innovativo, se si pensa che nelle
sue motivazioni altro non fa che riprendere gli argomenti enunciati nella
citata ordinanza del febbraio 2009 che, peraltro, aderisce in toto ad un
orientamento giurisprudenziale già presente (cfr. Cass. N.4219/07; Cass.
17276/2005), secondo il quale risulterebbe valida la delibera assembleare di
modifica delle tabelle millesimali di natura non convenzionale assunta
dall’organo assembleare con la maggioranza qualificata richiesta dal secondo
comma dell’art. 1136 cod. civ. (maggioranza dei presenti e maggioranza dei
millesimi).
Pertanto tutto va rapportato ad un intervento
giurisprudenziale che, se da un lato ha senza dubbio il pregio di aver chiarito
alcun aspetti nell’ambito di una sede maggiormente “autorevole”, dall’altro non
rappresenta certo una rivoluzione, come qualche interprete poco attento ha
voluto invece far credere.
Muovendo comunque dalle motivazioni che hanno
spinto la Corte a sancire il principio sopra richiamato, essa enuncia con una
certa coerenza logica le ragioni per cui la delibera assembleare ad oggetto la
modifica delle tabelle millesimali non debba essere approvata all’unanimità, ma
a maggioranza qualificata.
A sostegno della tesi dell’unanimità si
utilizzerebbe l’argomento secondo il quale le determinazione dei valori della
proprietà di ciascun condomino e la loro espressione in millesimi deriverebbe
direttamente dalla legge, motivo per cui non rientrerebbe nella competenza
dell’assemblea.
La Suprema Corte, rispetto a tale argomento,
obietta che: a) le legga non regola le concrete modalità di determinazione dei
millesimi, ma prevede unicamente che esse debbono essere espressione del valore
di ogni piano o porzione di esso; b) se i millesimi fossero effettivamente
regolati dalle legge sarebbe ultronea una loro approvazione all’unanimità, ma
ben potrebbero essere stabiliti, ad esempio, dall’amministratore.
Circa invece l’affermazione secondo cui l’unanimità
dei consensi deriverebbe dalla circostanza che la deliberazione di approvazione
delle tabelle millesimali costituirebbero un negozio di accertamento del
diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari, essa contrasta con il
principio sostenuto a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
civ. 431/90; Cass. civ. 298/1977), ovvero che la “tabella millesimale serve
solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di
valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali
diritti”.
Pertanto la delibera “non si pone come fonte
diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma
solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad una
valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la
conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l’atto di
approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva
di tale realtà, donde il difetto di note negoziali”.
E d’altronde: se la tabelle servono ai fini della
ripartizione delle spese e del computo dei quorum in sede assembleare,
una loro eventuale erronea determinazione potrà sempre essere ovviata mediante
la loro revisione ex art. 69 disp. att. cod. civ…
Ma anche qui l’effetto del principio sancito dalla
Corte non è di poco conto se si pensa che, prima, il singolo condomino che
impugnava la delibera in punto di tabelle millesimali doveva instaurare il
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini, in ossequio alla
disciplina del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., mentre,
adesso, lo potrà fare nei confronti del condominio, nella persona
dell’amministratore, salvo l’ipotesi in cui si sia voluto derogare al principio
di ripartizione delle spese di cui all’art. 1123 II° comma cod. civ. (v. meglio
infra).
Né può essere accolto, sempre a parere degli ermellini,
l’argomento secondo il quale le tabelle millesimali rivestirebbero un carattere
pregiudiziale rispetto alla costituzione ed alla validità delle deliberazioni
assembleari, poiché i criteri di identificazione delle quote preesistono alla
loro formazione e consentono una valutazione a posteriori sul raggiungimento
dei quorum, per cui le tabelle agevolano, ma non condizionano, lo
svolgimento delle assemblee, né la gestione del condominio.
Non si può inoltre sostenere, sempre a parere della
Suprema Corte, l’argomento, proprio dei fautori della tesi negoziale, per cui
una delibera di modifica delle tabelle presa non all’unanimità sarebbe affetta
da nullità assoluta, ovvero inefficace, anche per coloro che avessero votato a
favore, laddove non fosse assunta con la maggioranza degli intervenuti che
rappresentino anche la metà del valore dell’edificio, mentre sarebbe affetta da
nullità relativa, solo rispetto ad assenti e dissenzienti, in ipotesi in cui
fosse approvata con la maggioranza in questione.
Difatti, osserva, la Corte “non vi è traccia
nella legge” di siffatta distinzione, la quale peraltro nasconde una
contraddizione in termini: se si muove dal presupposto che l’assemblea non
abbia mai il potere di deliberare a maggioranza in tale materia, non si
riuscirebbe a comprendere perché il vizio sarebbe di maggiore o minore gravità
a seconda della maggioranza di volta in volta raggiunta.
Infine nella pratica risulterebbe sicuramente poco
conveniente sostenere la tesi negoziale, poiché, se è vero come vero che i
contratti vincolano solo le parti e i loro successori, nel caso di specie ciò
implicherebbe una nuova verifica ed approvazione della tabelle ad ogni
alienazione di immobile.
Non va inoltre sottaciuto la portata dell’art. 68
disp. att. cod. civ. che prevede la circostanza che le tabelle millesimali debbano
essere allegate al regolamento condominiale.
Difatti, se quest’ultimo viene approvato con la
maggioranza di cui all’art. 1136 2° comma, non si comprenderebbe, a parere
della Corte, perché mai un atto ad esso allegato dovesse essere adottato con un
quorum diverso (“In linea di principio, infatti, un atto allegato
ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi
sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti
espressamente”).
Un ultimo passaggio della pronuncia in esame, che
alcuni commentatori hanno evidenziato - pur ritenendo che sull’argomento la
Corte avrebbe omesso un’analisi approfondita, lasciando, così, ampie zone di
conflittualità - concerne la distinzione posta in essere tra le tabelle che
abbiano natura convenzionale – ovvero predisposte dall’unico originario
proprietario e accettate da tutti proprietari o, comunque, da questi ultimi
approvate all’unanimità – e quelle di natura deliberativa.
Le prime, secondo tale orientamento,
potrebbero essere oggetto di modifica solo con il consenso unanime dei
condomini; le seconde, invece, potrebbero essere adottate con il quorum di
cui all’art. 1136 cod. civ..
Anche detta posizione non è da ritenere, secondo la
Suprema Corte, degna di accoglimento, poiché, come evidenziato da ultimo
(Cass.7300/2010), non chiarisce come possano esservi delibere che approvino
modifiche delle tabelle quando la giurisprudenza precedente aveva escluso una
competenza di quest’ultima in merito e, in secondo luogo, si pone in contrasto
con il regolamento condominiale di origine contrattuale.
Tale giurisprudenza muove infatti dalla distinzione
tra disposizioni regolamentari – che possono essere approvate con le
maggioranze di legge – e quelle contrattuali, per cui è necessaria l’unanimità.
Queste ultime sarebbero però unicamente quelle che
derogano al regime legale di ripartizione delle spese e trovano il loro
fondamento giuridico nel dettame normativo dell’art. 1123 cod. civ., I° comma,
laddove si accenna alla possibilità di “diversa convenzione”, senza che
esse possano essere così qualificate solo perché allegate ad un regolamento di
natura “contrattuale”.
Su quest’ultimo punto gli osservatori più attenti
hanno colto una distinzione innovativa posta in essere dalla Suprema Corte, la
quale, però sembra aver perso un’occasione per chiarire quando, o in presenza
di quali presupposti, possa configurarsi quella “convenzione” per la cui
modificabilità risulti necessario il consenso unanime di tutti i condomini,
salvo, ovviamente, il ricorso alla via giudiziale.
Nella prassi si porrà allora la questione
interpretativa, non di poco conto, di individuare, nell’ottica di riconoscere
carattere negoziale o meno alle tabelle annesse al regolamento contrattuale,
quando queste abbiano inteso introdurre deroghe ai criteri legali
codicisticamente sanciti e se nel regolamento contrattuale dovrà farsi espressa
menzione di eventuali deroghe al principio di proporzionalità fissato dall’art.
68 disp. att. cod. civ. o se dovrà, al contrario, essere desunto in via
interpretativo dalle carature millesimali ascritte ai singoli immobili.
Insomma, in breve, la Corte fa prevalere l’aspetto
sostanziale rispetto a quello formale: non è sufficiente, infatti, che il
regolamento sia stato approvato dall’originario proprietario perché si
consideri contrattuale e perché, quindi, sia richiesta per la sua modifica
l’unanimità dei consensi, ma si dovrà verificare, caso per caso, se ha inteso
porre delle deroghe alla ripartizione delle spese sancita dalla legge; solo in
quest’ultima fattispecie, difatti, per eventuali modifiche si dovrà procedere
all’ unanimità.
Comunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto
il dictum sancito dalla Suprema Corte e che – per l’appunto – ha portato
alcuni commentari a parlare di rivoluzione in materia condominiale - è il
seguente: “…deve quindi affermarsi che le tabelle millesimali non
devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo
sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1139, secondo comma,
cod. civ.,(..)”.
Nel concludere, non si può non evidenziare come la
pronuncia in oggetto non abbia poi di fatto portato ad alcun tipo di rivoluzione
in materia accogliendo un orientamento già presente in giurisprudenza, ed ha
lasciato ampi spazi di conflittualità, soprattutto circa le interpretazioni
delle c.d. tabelle contrattuali, ovvero quelle che prevedono diversi
criteri di ripartizione spese rispetto al semplice calcolo dei millesimi.
A tal proposito si pensi a tutti quelli edifici (e
sono la maggior parte!) che per loro conformità hanno parti non comuni a tutti
i condomini o di cui questi ultimi usufruiscono con modalità diverse: è ovvio
che in tema di ripartizione della spese il principio di cui all’art. 1123 cod.
civ. della proporzione rispetto alla proprietà di ciascuno non potrà, nei
richiamati casi, essere adottato.
In conclusione, data la poca chiarezza in merito, potrebbe
nascere una maggiore richiesta di consulenza legale sul tema specifico che
dovremo essere pronti, come avvocati, a soddisfare.