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In caso di licenziamento illegittimo e di rifiuto della reintegra
la retribuzione globale di fatto va corrisposta sino all'effettivo
pagamento dell'indennità sostitutiva delle 15 mensilità
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I
Il rifiuto della reintegra non giustifica il ritardo nell'adempimento
dell'obbligazione indennitaria. Questo il principio ribadito dalla
Cassazione con la sentenza n 21421 del 17 ottobre 2011. Quando il
lavoratore illegittimamente licenziato opta successivamente per
l’indennità sostitutiva delle 15 mensilità in luogo della reintegrazione
nel posto di lavoro, va comunque ulteriormente tutelato anche da
indebite ed illegittime lungaggini nell’adempimento della predetta
obbligazione indennitaria da parte del datore di lavoro, mendiante la
corresponsione della retribuzione globale di fatto sino all'effettivo
pagamento dell'indennità sostitutiva. L'obbligo del pagamento della
retribuzione globale di fatto sino al pagamento dell'indennità
sostitutiva deriva dal principio dell'effettività dei rimedi
giurisdizionali, che origina dall'art. 24 della costituzione. In tale
prospettiva, pur non essendo dubbia la definitività della risoluzione
del rapporto di lavoro in conseguenza dell'opzione del lavoratore per
l'indennità sostitutiva, cionondimeno il principio dell'effettività dei
rimedi impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento
dell'indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di
rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c. In tale prospettiva il
pagamento della retribuzione globale di fatto sino all'effettivo
pagamento dell'indennità sostitutiva non è espressione della costanza
del rapporto di lavoro tra le parti, definitivamente risoluto mediante
l'esercizio dell'opzione, ma espressione del dovuto risarcimento per il
ritardo nel pagamento dell'indennità sostitutiva.
Cass. , sez. Lavoro, 17 ottobre 2011, n.21421
...la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, nel
caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato,
dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18,
comma 5, cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennià il datore è
obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo 2003
n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342).
Il sistema dell'art. 18 cit. - come ancora puntualizzato da questa Corte
(v. Cass. 16 novembre 2009 n. 24199)- si fonda sul principio di
effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a
subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo;
principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama "di effettività dei rimedi"
e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento
dell'indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di
rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.. Il principio di
effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell'art. 24 Cost.,
significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia
del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato
percepimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il
più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in
corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall'inadempimento o dal
ritardo nel l'adempiere l'obbligo indenitario. Ciò posto, va precisato,
in considerazione delle deduzioni della società ricorrente - che non è
dubbio che la scelta dell'indennità sostitutiva da parte del lavoratore
sia irrevocabile è che il rapporto di lavoro non possa perciò essere
ricostituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.T. e M.A., con separati ricorsi poi riuniti esponevano al Tribunale
del Lavoro di Genova di essere stati illegittimamente licenziati dalle
Ferrovie dello Stata (oggi R.F.I.) come accertato con sentenza passata
in giudicato con declaratoria dell'obbligo di reintegra.
A seguito della pronuncia avevano esercitato l'opzione per le 15
mensilità in sostituzione della reintegra, ma non essendo stata
soddisfatta l'obbligazione vicaria chiedevano il pagamento di quanto
maturato fino alla data dell'effettivo soddisfo dell'obbligazione.
La Società si costituiva resistendo alla domanda risarcitoria per la parte maturata successivamente all'esercizio dell'opzione.
Eccepiva che con l'opzione di cui in discorso cessa l'obbligo della
reintegra, con conseguente estinzione dell'obbligo risarcitorio.
Il Tribunale rigettava le domande con sentenza che veniva riformata in
secondo grado, con pronuncia non definitiva relativa all'an debeatur.
In particolare, la Corte d'Appello di Genova, in adesione al dominante
orientamento della giurisprudenza di legittimità, osservava che con
l'esercizio dell'opzione l'obbligazione della reintegrazione è
sostituita dall'obbligazione di pagare l'indennità, la quale, ponendosi
sullo stesso piano della prima, trae fondamento dalla permanenza
dell'obbligo giuridico contrattuale, la cui risoluzione è stata posta
nel nulla.
Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la Rete Ferroviaria
Italiana, già Ferrovie dello Stato società di trasporti e Servizi per
Azioni, con due motivi. Resistono i lavoratori con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia violazione e falsa
applicazione del combinato disposto della L. n. 300 del 1970, art. 18,
commi 4 e 5 (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) e
dell'art. 1286 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè violazione e
falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 12 preleggi, comma
2, della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (come modificato
dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) e dell'art. 1286 c.c., comma 2 (art.
360 c.p.c., n. 3).
La ricorrente, dopo aver contestato la ricostruzione di Corte Cost.
81/92, che identifica l'istituto dell'opzione ex art. 18 Stat. Lav.
come un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, e
dopo avere rimarcato che l'obbligazione cd. facoltativa è sconosciuta al
codice, che disciplina solo quella alternativa con applicabilità del
disposto di cui all'art. 1286, comma 2 per cui la scelta determina la
concentrazione dell'obbligazione con contestuale estinzione delle
alternative non prescelte, osserva che tale conclusione sarebbe
supportata anche dalla disciplina specifica dell'opzione, che ne prevede
un termine decadenziale di esercizio, talchè l'esigenza di certezza dei
rapporti giuridici imporrebbe che non sussistessero dubbi sulla
ulteriore permanenza del rapporto di lavoro.
Pertanto o in via di applicazione diretta dell'art. 1286 c.c., comma 2, o
in via analogica ex art. 12 preleggi, comma 2, andrebbe cassata
l'affermazione della Corte ligure sulla cessazione del rapporto di
lavoro solo al pagamento dell'opzione, con conseguente maturazione,
medio tempore, del credito risarcitorio. Con il secondo motivo la
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del
1970, art. 18, commi 4 e 5 come modificati dalla L. n. 108 del 1990,
art. 1 e degli artt. 1218 e 1223 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).
Argomenta al riguardo che sarebbero state violate le regole sul
risarcimento del danno in quanto non può esserci risarcimento se il
lavoratore non ha scongiurato il danno, offrendo la sua prestazione o
comunque mantenendo la sua disponibilità ad offrirla. E siccome, dopo
l'esercizio dell'opzione, la prestazione lavorativa diviene inesigibile
sarebbe "inconcepibile che sia dovuto un risarcimento la cui causa sta
nel rifiuto di accettazione (con la reintegra) di una prestazione
divenuta inesigibile per fatto del lavoratore", così come invece
sostenuto dalla Corte d'appello.
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di
fondamento. La L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 come modif. dalla L.
11 maggio 1990, n. 108, stabilisce che, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno di cui al comma precedente, al prestatore di
lavoro illegittimamente licenziato è data la facoltà di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione
globale di fatto.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, nel
caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato,
dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18,
comma 5, cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennià il datore è
obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo 2003
n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342).
Il sistema dell'art. 18 cit. - come ancora puntualizzato da questa Corte
(v. Cass. 16 novembre 2009 n. 24199)- si fonda sul principio di
effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a
subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo;
principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama "di effettività dei rimedi"
e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento
dell'indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di
rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.. Il principio di
effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell'art. 24 Cost.,
significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia
del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato
percepimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il
più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in
corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall'inadempimento o dal
ritardo nel l'adempiere l'obbligo indenitario. Ciò posto, va precisato,
in considerazione delle deduzioni della società ricorrente - che non è
dubbio che la scelta dell'indennità sostitutiva da parte del lavoratore
sia irrevocabile è che il rapporto di lavoro non possa perciò essere
ricostituito.
Tuttavia l'ammontare del risarcimento del danno da ritardo dev'essere
pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga
effettivamente soddisfatto. Nè sembra necessario stabilire se trattisi
di obbligazione con facoltà alternativa, schema che la dottrina dubita
poter ricorrere quando la scelta spetti al creditore e che la Corte
costituzionale evocò con l'ord. n. 291 del 1996 in specifica questione
qui estranea, potendosi piuttosto ravvisare una dichiarazione di volontà
negoziale del lavoratore, i cui effetti limitatamente all'ammontare
dell'indennità sono sottoposti al termine dell'effettivo ricevimento di
essa. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.000,00
per onorari, ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il
6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011
licenziamento lavoratrice madre
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