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Art 844 cc
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L'art. 844 cc disciplina il fatto delle immissioni intollerabili nell'ambito dei rapporti di vicinato stabilendo, quali principi informatori, che le immissioni debbono tollerarsi salvo che eccedano la normale tollerabilità avuto riguardo alla conformazione dei luoghi.
 
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Ove, poi, le immissioni intollerabili derivino dallo svolgimento di attività produttive, l'art. 844 cc stabilisce che le ragioni della proprietà debbano essere contemperate con quelle della produzione.
Le immissioni intollerabili che debbano essere tollerate ex art. 844 cc, secondo comma da parte del proprietario sono oggetto di indennizzo, per la parte eccedente la normale tollerabilità. Il Giudice, nella valutazione in ordine all'intollerabilità delle immissioni, può basarsi sulla priorità dell'uso.
 
Art 844 cc
Immissioni.
[I]. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [890, 949; 674 c.p.].
[II]. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
 
 
 






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