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L'azione negatoria è la seconda delle azioni petitorie, essa, rispetto all'azione di rivendicazione, è soggetta a minori rigori di prova in ordine alla titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in capo all'attore in quanto non è volta all'accertamento di tale diritto, non contestato dal convenuto, ma solo alla cessazione della molestia o della turbativa da quest'ultimo poste in essere ovvero all'accertamento dell'insussistenza del diritto reale minore vantato dal convenuto stesso.
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Nell'ambito dell'azione negatoria sarà dunque sufficiente allegare e provare di essere proprietari, o titolari di altro diritto reale inciso dalla turbativa, sulla base di un valido ed efficace atto traslativo in proprio favore.
L'azione negatoria è esperibile anche da parte dell'usufruttuario o dell'enfiteuta.
Art. 949 cc
Azione negatoria.
[I]. Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio [1012, 1079].
[II]. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
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