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Cassazione civile Sezione Lavoro
24 ottobre 2008 n. 25757
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo
-
Presidente -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere
-
Dott. LA TERZA Maura -
Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere
-
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30755/2005 proposto
da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIO VII 108, presso lo studio
dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO
giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
G.E., BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A. - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI SIENA;
- intimati
sul ricorso 2776/2006 proposto
da:
G.E.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
dell'avvocato BOZZA ALESSANDRO, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato POMPONI EMANUELE, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
controricorrente
e ricorrente incidentale
contro
CASSA
ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la
rappresenta e difende unitamente
all'avvocato CINELLI MAURIZIO, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
controricorrente
al ricorso incidentale
avverso
la sentenza n. 1374/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/11/2004 R.G.N. 1700/02;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 23/09/2008 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO
BANDINI;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito l'Avvocato BOZZA;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
G.E. propose opposizione avanti
al Tribunale di Siena avverso la cartella di pagamento emessa dalla
concessionaria Monte dei Paschi di Siena spa e relativa a pretese contributive
vantate nei suoi confronti dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri
liberi professionisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come "Cassa")
per la somma di L. 14.347.710, lamentando l'irregolarità formale della cartella
opposta (per l'impossibilità di individuare le motivazione dell'addebito
contestato e le modalità per proporre opposizione) ed eccependo l'intervenuta
prescrizione della richiesta di pagamento con riferimento agli anni per i quali
erano scaduti i termini di accertamento dei maggiori contributi dovuti.
Il Giudice adito accolse
l'opposizione, dichiarando la nullità della cartella opposta per carenza della
motivazione e dell'indicazione dei termini e modalità del ricorso avverso la
pretesa, condannando la Cassa
al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello di Firenze,
con sentenza in data 16 - 30.11.2004, respinse l'impugnazione proposta dalla
Cassa, sul rilievo della invalidità formale della cartella impugnata per le
ragioni già ritenute dal primo Giudice, compensando fra le parti le spese del
grado.
Avverso l'anzidetta sentenza la Cassa di previdenza ed
assistenza dei geometri liberi professionisti ha proposto ricorso per cassazione
fondato su quattro motivi.
G.E. ha resistito con
controricorso, spiegando ricorso incidentale fondato su un unico motivo e
depositando memoria.
L'intimata Banca Monte dei Paschi
di Siena spa - Servizio di riscossione dei tributi della provincia di Siena non
ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta la
riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335
c.p.c.).
2. Con il primo motivo la
ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, (in relazione
all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendo la tardiva presentazione
dell'opposizione alla cartella esattoriale.
Con il secondo motivo la
ricorrente lamenta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, D.P.R. n. 602
del 1973, art. 25, art. 156 c.p.c., e del D.M. 28 giugno 1999, nonchè vizio di
motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) deducendo:
- l'insufficienza della
motivazione, essendo stato indicato che era possibile risalire alla natura di
"pressochè" tutte le singole somme di denaro poste a debito, ma non
essendo stato specificato per quali di dette somme l'indicazione vi fosse e per
quali mancasse o fosse insufficiente; al contempo la sentenza impugnata aveva
omesso di considerare le inequivoche risultanze documentali già evidenziate
nello stesso ricorso in opposizione;
- l'illogicità della motivazione,
posto che nell'atto opposto le singole voci contributive e i relativi accessori
erano stati identificati e determinati uno per uno, con specificazione della
loro natura, dell'annualità di riferimento e dell'esatto importo, nel mentre la
debenza delle pretese derivava direttamente dalla imposizione contributiva di
legge;
- la mancata considerazione che
l'opponente aveva sviluppato compiutamente le proprie difese, cosicchè doveva
altresì rilevarsi, in relazione al disposto dell'art. 156 c.p.c., comma 3, che
l'atto aveva raggiunto comunque lo scopo al quale era destinato;
- l'erroneità della ritenuta
carenza di motivazione, posto che nè la specifica disciplina legale prevista
per il contenuto della cartella di pagamento, nè la L. n. 241 del 1990, art. 3,
impongono di inserire nella cartella quanto indicato nella sentenza impugnata;
- l'erroneità della ritenuta
nullità della cartella impugnata per difetto dell'indicazione delle modalità e
dei termini di impugnazione, non essendo l'invalidità dell'atto per tale motivo
comminata nè dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, nè dal D.M. 28 giugno
1999, quest'ultimo peraltro richiamato senz'altra indicazione dei precetti in
esso contenuti.
Con il terzo motivo la ricorrente
lamenta violazione dell'art. 1419 c.c., art. 112 c.p.c., nonchè vizio di
motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)
deducendo:
- l'omessa applicazione, in
relazione alla ritenuta rilevanza, ai fini della validità della cartella,
dell'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione, dei principi in
materia di nullità parziale, onde la nullità avrebbe dovuta essere limitata
alla relativa clausola e non all'intero atto; analogamente, in relazione alla
ritenuta carenza di motivazione della cartella, sarebbe stato necessario
valutare se tale lacuna avesse interessato solo alcune delle 21 diverse voci o
comunque singole clausole ovvero l'intero contenuto dell'atto opposto;
- il vizio di ultrapetizione,
nella parte in cui era stata dichiarata la nullità dell'intera cartella,
considerato che l'opponente aveva specificato nel ricorso introduttivo che
l'impugnazione doveva valere limitatamente alle somme identificate in cartella
da 1 a 20;
- l'omessa pronuncia sul motivo
di appello concernente la fondatezza della pretesa.
Con il quarto motivo la
ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 12, 24 e 25, delle discipline di cui ai D.P.R. n. 602 del 1973,
D.Lgs. n. 46 del 1999, e D.Lgs. n. 112 del 1999, nonchè vizio di motivazione
(in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) deducendo l'erroneità
del rigetto del motivo di appello proposto avverso la condanna alle spese
pronunciata in primo grado nei confronti soltanto di essa ricorrente e non
anche della concessionaria, nonostante la cartella dichiarata nulla fosse atto
riferibile esclusivamente a quest'ultima, e ciò senza che, peraltro, fossero
stati indicati i riscontri probatori in base ai quali era stato ritenuto che la Cassa avesse trasmesso alla
concessionaria dati "nudi" o comunque incompleti.
Con l'unico motivo di ricorso
incidentale viene lamentata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizio
di motivazione, in relazione alla disposta integrale compensazione delle spese
processuali.
3. Deve preliminarmente
osservarsi che, nel caso all'esame, come esposto nell'isterico di lite,
l'opposizione alla cartella esattoriale è stata svolta sia deducendo l'irregolarità
formale della cartella opposta, sia contestando nel merito (stante la svolta
eccezione di prescrizione) la sussistenza della pretesa azionata, e che, per
quanto inerente ai dedotti vizi formali (ritenuti sussistenti dai Giudici di
merito), l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti
esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 18207/2003; 9912/2001).
Secondo il condiviso orientamento
interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante
iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli
atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa
regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24,
del citato D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della
pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti
esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni
dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale; quest'ultima, infatti,
essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione
agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmemte d'ufficio, anche
in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn.
9912/2001; 11251/1996).
Risulta pacificamente dagli atti
(ricorso e controricorso) che la cartella esattoriale opposta venne notificata
il 27.11.2000 e che il ricorso in opposizione venne depositato l'8.1.2001; non
venne quindi osservato il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art.
617 c.p.c., (nel testo anteriore alla modificazione introdotta dal D.L. n. 35
del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005).
Non rileva in contrario la
mancata indicazione nella cartella del termine entro cui proporre l'opposizione
agli atti esecutivi, poichè la prescrizione dell'indicazione delle
"avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della
cartella di pagamento" (D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2) deve
intendersi riferita alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata, come
si evince dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto ("Per le entrate
diverse da quelle indicate nel comma 1, che si riferisce alle entrate
amministrate dal Ministero delle finanze, ciascun soggetto creditore provvede a
fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle
avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione afferenti alle
proprie entrate, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai
debitori).
Dev'essere quindi rilevata
l'improponibilità dell'opposizione per quanto inerente ai dedotti vizi formali
della cartella impugnata.
4. Non sussiste invece la dedotta
tardività dell'opposizione in ordine alle censure inerenti il merito della
pretesa.
Trova applicazione al riguardo il
termine perentorio (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14692/2007) di quaranta giorni
di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, che nella specie è stato osservato:
infatti essendo stata la cartella opposta notificata il 27.11.2000 il
quarantesimo giorno successivo cadeva il 6.1.2008; trattandosi però di giorno
festivo (Epifania), così come festivo (domenica) era il successivo 7.1.2008, il
termine utile venne a scadere l'8.1.2001, giorno in cui venne depositato il
ricorso in opposizione.
Il primo motivo di ricorso è
dunque infondato.
5. Stante la rilevata
improponibilità dell'opposizione inerente ai dedotti vizi formali della
cartella impugnata e non avendo la
Corte territoriale pronunciato sulle doglianze inerenti al
merito, la sentenza impugnata deve essere cassata (restando assorbita ogni altra
censura, principale e incidentale), con rinvio, per l'esame delle questioni
concernenti la fondatezza della pretesa azionata, al Giudice di pari grado
indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e,
decidendo sul ricorso principale, dichiara l'improponibilità dell'opposizione
alla cartella esattoriale per quanto inerente ai dedotti vizi formali della
cartella impugnata, rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara
assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e incidentale, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23
settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24
ottobre 2008
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