Cass Civ Sez Lav n 19052 2005

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. Guglielmo  SCIARELLI   -        Presidente -                  
Dott. Alberto    SPANÒ       -       Consigliere -                  
Dott. Pietro     CUOCO       -  Rel. Consigliere -                  
Dott. Giovanni   MAZZARELLA  -       Consigliere -                  
Dott. Antonio    LAMORGESE   -       Consigliere -                  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
R.U., elettivamente domiciliato in ROMA  P.zza  COLA  DI  RIENZO  69, presso lo studio dell'avvocato  PAOLO  BOER,  che  lo  rappresenta  e difende, giusta delega in atti;

ricorrente –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  IN  FAVORE  DEI  GEOMETRI LIBERI  PROFESSIONISTI,  elettivamente  domiciliato  in   ROMA    VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che  lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente –

avverso la  sentenza  n.  595/02  della  Corte  d'Appello  di  GENOVA, depositata il 19/07/02 - R.G.N. 901/2001;
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 06/07/05 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BOER;
udito l'Avvocato GULLOTTA;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16 ottobre 2001 la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI propose appello avverso la sentenza del 14 dicembre 2000 con cui il Tribunale di Savona aveva dichiarato legittima l'iscrizione alla CASSA del geometra U.R., condannando la CASSA a corrispondere la pensione di vecchiaia dal 23 aprile 1997, nonché alla restituzione dei contributi percepiti in eccesso dalla data di maturazione del diritto.
Con sentenza del 19 luglio 2002 la Corte d'Appello di Genova, accogliendo l'appello della CASSA, ha respinto la domanda.
Premette il giudicante che, come è fra le parti pacifico, il R. fra il 1° agosto 1960 ed il 31 marzo 1974 è stato dipendente del Consorzio MONTE CARMO - SETTEPANI; ed il tema della causa è l'accertamento della sussistenza od insussistenza del diritto del R., ad essere iscritto in questo periodo all'Albo professionale dei Geometri liberi - professionisti e conseguentemente alla relativa CASSA DI PREVIDENZA.
Per l'art. 7 del R.D. n. 274 del 1929, gli impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo.
Nel caso in esame, il CONSORZIO MONTE CARMO - SETTEPANI è stato istituito ai sensi dell'art. 155 del R.D. n. 3267 del 1923, per la gestione tecnica dei patrimoni silvo - pastorali degli enti consorziati.
La condizione posta dall'indicato art. 155 ("mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo - pastorali, nella forma in economia od in quella di azienda speciale"), che ha ragione di essere in quanto riferita ad enti pubblici, conduce a ritenere che gli enti ivi disciplinati siano pubblici; d'altro canto, per l'art. 5 dello Statuto del Consorzio, a questo possono partecipare solo Comuni od altri enti di diritto pubblico. Il Consorzio in esame è pertanto ente di diritto pubblico.
Poiché il R.D. 20 dicembre 1923 n. 3267 (legge forestale) è diretto alla gestione del patrimonio silvo - pastorale dei Comuni, per preservarne l'integrità, secondo finalità di interesse pubblico che trascendono l'ambito meramente imprenditoriale, il Consorzio in esame, costituito esclusivamente per l'assunzione di personale dipendente e per aggiornamento ed assistenza tecnica forestale agraria e zootecnica, è ente pubblico non economico.
E pertanto, per gli artt. 7 del R.D. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e 241 terzo comma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, per il geometra R. sussisteva il divieto di iscrizione all'Albo dei geometri liberi professionisti.
Per la cassazione di questa sentenza U.R. propone ricorso, articolato in un unico motivo; la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI resiste con controricorso, coltivato con memoria.

Motivi della decisione

1. Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, dell' art. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, del combinato disposto degli artt. 130 e segg. e 155 del R.D. 20 dicembre 1923 n. 3267, dell'art. 2135 cod. civ. e dell'art. 22 della Legge 20 ottobre 1982 n. 773 nonché erronea ed incongrua motivazione, il ricorrente sostiene quanto segue.
1.a. Secondo la giurisprudenza di legittimità, per accertare l'incompatibilità con l'esercizio della libera professione da parte di impiegati di enti pubblici è necessario far riferimento agli ordinamenti particolari dei singoli settori della Pubblica Amministrazione nei quali l'impiegato svolge la propria attività; ed il giudicante non aveva effettuato alcuna indagine sull'ordinamento del CONSORZIO MONTE CARMO - SETTEPANI.
Dallo Statuto del Consorzio e dalla legge forestale (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267) non emerge alcun divieto di esercizio dell'attività libero - professionale da parte dei dipendenti; ed era onere della CASSA provare l'esistenza d'un divieto.
Poiché l'art. 155 del R.D. 20 dicembre 1923 n. 3267 prevede la possibilità che il Consorzio sia costituito (oltre che da Comuni) anche da privati, e poiché la sua attività è tipicamente economica ed imprenditoriale, il Consorzio si differenzia da quelli disciplinati dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383.
1.b. Il ricorrente ha esercitato la propria attività di dipendente in modo del tutto limitato, e tale da non implicare il continuativo impegno nella propria attività libero - professionale;
1.c. L'art. 22 della Legge 20 ottobre 1982 n. 773 ha introdotto la possibilità di ritenere inefficaci le iscrizioni alla CASSA in presenza di illegittima iscrizione all'Albo professionale corrispondente, anche senza l'atto di cancellazione dall'Albo; la disposizione non ha tuttavia efficacia retroattiva, e non può alterare i diritti quesiti anteriormente al suo ingresso.
2. Il ricorso è infondato. È da premettere che per l'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ("Regolamento per la professione di geometra"), "gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'Albo".
E per l' art. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, "con la qualità di segretario comunale, nonché di impiegato o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi è altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria".
3. Nel caso in esame, in relazione alla censura precedentemente descritta sub "l.a.", è da osservare quanto segue.
3.a.1. La norma generale del Regolamento per la professione del geometra dispone invero un rinvio agli ordinamenti particolari riguardanti il personale dei singoli settori della Pubblica amministrazione (in tal senso, anche Cass. 11 novembre 1991 n. 12020).
Nel caso in esame, norma del particolare ordinamento (cui il giudicante ritiene che l'attività del ricorrente sia da riferire) è l' art. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.
Oggetto della controversia è (essenzialmente) questa riferibilità (l'inquadrabilità del CONSORZIO MONTE CARMO - SETTEPANI nei Consorzi previsti dall' art. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383).
3.a.2. I Consorzi previsti da questa norma, per la collocazione della norma stessa (inserita nella Legge Comunale e Provinciale), per la disciplina cui sono assoggettati (propria dei Comuni e delle Provincie), e per la contiguità topografica (della relativa indicazione) agli enti territoriali, sono soggetti che gli Enti territoriali costituiscono; e, quale proiezione di tali Enti, da questi recepiscono anche la finalità pubblica (che caratterizza gli Enti in quanto disciplinati dalla predetta Legge).
I caratteri essenziali di questi Consorzi sono pertanto l'essere stati costituiti da Comuni e/o Provincie e l'essere diretti ad attuare finalità di natura pubblica.
Il perseguimento di questi scopi può essere attuato, congiuntamente agli Enti territoriali (costituenti il Consorzio), anche attraverso il contributo operativo di altri enti pubblici, caratterizzati dalla qualità degli scopi perseguiti (di natura specificamente pubblica: e pertanto non economica).
In tal modo, il fatto che il Consorzio, che gli Enti territoriali abbiano costituito, nel proprio Statuto preveda, per l'attuazione delle propria finalità, anche l'eventualità che vi possano poi partecipare altri enti pubblici (con specifica finalità pubblica), non esclude che il Consorzio rientri nella categoria prevista dall' art. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.
È pertanto da affermare che "rientrano nella categoria dei Consorzi disciplinati dall' art. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, anche i Consorzi che prevedano la partecipazione di enti pubblici, a condizione che il Consorzio sia stato costituito da Comuni e/o Provincie, e che gli enti (dei quali è consentita l'eventuale partecipazione) siano diretti ad attuare finalità di natura pubblica".
3.a.3. Nel caso in esame, come accertato dal giudicante ("a norma dell'art. 5 dello Statuto del CONSORZIO MONTE CARMO - SETTEPANI, al medesimo possono partecipare, oltre ai Comuni costituenti di cui all'art. 1, solo altri enti di diritto pubblico della Provincia"), il CONSORZIO MONTE CARMO - SETTEPANI è stato costituito da Comuni.
La natura degli enti che possono (astrattamente) partecipare al CONSORZIO (quali enti pubblici: di natura non economica) discende dall'art. 5 dello Statuto, ove (come la sentenza impugnata segnala) è previsto che possono partecipare, oltre ai Comuni, anche "enti di diritto pubblico": qualifica, questa, che fa riferimento alla normativa che ne regola finalità ed attività.
Riscontro di questa natura è la specifica finalità del CONSORZIO in esame (ed in particolare "la conservazione, il miglioramento e la difesa del patrimonio silvo - pastorale dei singoli Enti consorziati, nonché i compiti di aggiornamento, di propaganda e di assistenza tecnica, forestale, agraria e zootecnica" (ricorso, pag. 8).
3.a.4. Riscontro di tale inquadramento è il fatto che, secondo quanto affermato da questa Corte (Cass. 26 marzo 1977 n. 1189), i consorzi fra Comuni, costituiti ai sensi degli artt. 139 e seguenti del R.D. 20 dicembre 1923 n. 3267, rientrano fra quelli previsti dall' art. 156 della Legge comunale e provinciale. E la stessa azienda speciale, prevista dagli artt. 139 e 140 della predetta Legge, è strumento riservato ai soli Comuni ( art. 139), e disciplinato dalla Legge comunale e provinciale ( art. 140).
E nel caso in esame, come accertato dal giudice di merito, il CONSORZIO è stato istituito ai sensi dell'art. 155 del R.D. 20 dicembre 1923 n. 3267 (legge forestale).
3.a.5. Dalle precedenti osservazioni discende che nei confronti degli impiegati del CONSORZIO MONTE CARMO - SETTEPANI sussiste l'incompatibilità per l'esercizio di attività professionale, come previsto dall' art. 241 del citato testo unico.
4. In relazione alla censura precedentemente indicata sub "1.b.", è da osservare che il ricorrente non indica alcun elemento che dia al fatto esposto una pur minima autosufficienza, e proponga una pur minima prova.
D'altro canto, il fatto di aver lavorato come dipendente del CONSORZIO consente di ritenere (in assenza di contraria prova) che egli, in adempimento del suo dovere, abbia dedicato la sue energie per il tempo normativamente previsto.
5. In relazione alla censura precedentemente indicata sub "1.c.", è da osservare che, come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 8774 del 1992), l'art. 23 della Legge 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui dispone che "è inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'Albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274" è da considerare non innovativa ma semplicemente ricognitiva d'una regola già presente nell'ordinamento giuridico.
6. Il ricorso deve essere respinto. E, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 SET. 2005
 
 
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