Cass Civ Sez Lav n 25757 2008

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SCIARELLI  Guglielmo                        -  Presidente   - 
Dott. DE MATTEIS Aldo                             -  Consigliere  - 
Dott. LA TERZA   Maura                            -  Consigliere  - 
Dott. BANDINI    Gianfranco                  -  rel. Consigliere  - 
Dott. NAPOLETANO Giuseppe                         -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30755/2005 proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI  PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo  studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende  unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO giusta delega a margine del
ricorso;

ricorrente –

contro

G.E., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - SERVIZIO  DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI SIENA; 

intimati –

sul ricorso 2776/2006 proposto da:
G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE  204, presso lo studio dell'avvocato BOZZA ALESSANDRO, che lo  rappresenta e difende unitamente all'avvocato POMPONI EMANUELE,  giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI  PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo  studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende  unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO, giusta delega a margine  del controricorso al ricorso incidentale;

controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1374/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,  depositata il 30/11/2004 R.G.N. 1700/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  23/09/2008 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA; udito l'Avvocato BOZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso  principale e accoglimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.E. propose opposizione avanti al Tribunale di Siena avverso la cartella di pagamento emessa dalla concessionaria Monte dei Paschi di Siena spa e relativa a pretese contributive vantate nei suoi confronti dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come "Cassa") per la somma di L. 14.347.710, lamentando l'irregolarità formale della cartella opposta (per l'impossibilità di individuare le motivazione dell'addebito contestato e le modalità per proporre opposizione) ed eccependo l'intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento con riferimento agli anni per i quali erano scaduti i termini di accertamento dei maggiori contributi dovuti.
Il Giudice adito accolse l'opposizione, dichiarando la nullità della cartella opposta per carenza della motivazione e dell'indicazione dei termini e modalità del ricorso avverso la pretesa, condannando la Cassa al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 16 - 30.11.2004, respinse l'impugnazione proposta dalla Cassa, sul rilievo della invalidità formale della cartella impugnata per le ragioni già ritenute dal primo Giudice, compensando fra le parti le spese del grado.
Avverso l'anzidetta sentenza la Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
G.E. ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale fondato su un unico motivo e depositando memoria.
L'intimata Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Servizio di riscossione dei tributi della provincia di Siena non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendo la tardiva presentazione dell'opposizione alla cartella esattoriale.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, art. 156 c.p.c., e del D.M. 28 giugno 1999, nonchè vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) deducendo:
- l'insufficienza della motivazione, essendo stato indicato che era possibile risalire alla natura di "pressochè" tutte le singole somme di denaro poste a debito, ma non essendo stato specificato per quali di dette somme l'indicazione vi fosse e per quali mancasse o fosse insufficiente; al contempo la sentenza impugnata aveva omesso di considerare le inequivoche risultanze documentali già evidenziate nello stesso ricorso in opposizione;
- l'illogicità della motivazione, posto che nell'atto opposto le singole voci contributive e i relativi accessori erano stati identificati e determinati uno per uno, con specificazione della loro natura, dell'annualità di riferimento e dell'esatto importo, nel mentre la debenza delle pretese derivava direttamente dalla imposizione contributiva di legge;
- la mancata considerazione che l'opponente aveva sviluppato compiutamente le proprie difese, cosicchè doveva altresì rilevarsi, in relazione al disposto dell'art. 156 c.p.c., comma 3, che l'atto aveva raggiunto comunque lo scopo al quale era destinato;
- l'erroneità della ritenuta carenza di motivazione, posto che nè la specifica disciplina legale prevista per il contenuto della cartella di pagamento, nè la L. n. 241 del 1990, art. 3, impongono di inserire nella cartella quanto indicato nella sentenza impugnata;
- l'erroneità della ritenuta nullità della cartella impugnata per difetto dell'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione, non essendo l'invalidità dell'atto per tale motivo comminata nè dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, nè dal D.M. 28 giugno 1999, quest'ultimo peraltro richiamato senz'altra indicazione dei precetti in esso contenuti.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 1419 c.c., art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) deducendo:
- l'omessa applicazione, in relazione alla ritenuta rilevanza, ai fini della validità della cartella, dell'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione, dei principi in materia di nullità parziale, onde la nullità avrebbe dovuta essere limitata alla relativa clausola e non all'intero atto; analogamente, in relazione alla ritenuta carenza di motivazione della cartella, sarebbe stato necessario valutare se tale lacuna avesse interessato solo alcune delle 21 diverse voci o comunque singole clausole ovvero l'intero contenuto dell'atto opposto;
- il vizio di ultrapetizione, nella parte in cui era stata dichiarata la nullità dell'intera cartella, considerato che l'opponente aveva specificato nel ricorso introduttivo che l'impugnazione doveva valere limitatamente alle somme identificate in cartella da 1 a 20;
- l'omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la fondatezza della pretesa.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, delle discipline di cui ai D.P.R. n. 602 del 1973, D.Lgs. n. 46 del 1999, e D.Lgs. n. 112 del 1999, nonchè vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) deducendo l'erroneità del rigetto del motivo di appello proposto avverso la condanna alle spese pronunciata in primo grado nei confronti soltanto di essa ricorrente e non anche della concessionaria, nonostante la cartella dichiarata nulla fosse atto riferibile esclusivamente a quest'ultima, e ciò senza che, peraltro, fossero stati indicati i riscontri probatori in base ai quali era stato ritenuto che la Cassa avesse trasmesso alla concessionaria dati "nudi" o comunque incompleti.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale viene lamentata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla disposta integrale compensazione delle spese processuali.
3. Deve preliminarmente osservarsi che, nel caso all'esame, come esposto nell'isterico di lite, l'opposizione alla cartella esattoriale è stata svolta sia deducendo l'irregolarità formale della cartella opposta, sia contestando nel merito (stante la svolta eccezione di prescrizione) la sussistenza della pretesa azionata, e che, per quanto inerente ai dedotti vizi formali (ritenuti sussistenti dai Giudici di merito), l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 18207/2003; 9912/2001).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmemte d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
Risulta pacificamente dagli atti (ricorso e controricorso) che la cartella esattoriale opposta venne notificata il 27.11.2000 e che il ricorso in opposizione venne depositato l'8.1.2001; non venne quindi osservato il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., (nel testo anteriore alla modificazione introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005).
Non rileva in contrario la mancata indicazione nella cartella del termine entro cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi, poichè la prescrizione dell'indicazione delle "avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento" (D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2) deve intendersi riferita alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata, come si evince dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto ("Per le entrate diverse da quelle indicate nel comma 1, che si riferisce alle entrate amministrate dal Ministero delle finanze, ciascun soggetto creditore provvede a fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori).
Dev'essere quindi rilevata l'improponibilità dell'opposizione per quanto inerente ai dedotti vizi formali della cartella impugnata.
4. Non sussiste invece la dedotta tardività dell'opposizione in ordine alle censure inerenti il merito della pretesa.
Trova applicazione al riguardo il termine perentorio (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14692/2007) di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, che nella specie è stato osservato: infatti essendo stata la cartella opposta notificata il 27.11.2000 il quarantesimo giorno successivo cadeva il 6.1.2008; trattandosi però di giorno festivo (Epifania), così come festivo (domenica) era il successivo 7.1.2008, il termine utile venne a scadere l'8.1.2001, giorno in cui venne depositato il ricorso in opposizione.
Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.
5. Stante la rilevata improponibilità dell'opposizione inerente ai dedotti vizi formali della cartella impugnata e non avendo la Corte territoriale pronunciato sulle doglianze inerenti al merito, la sentenza impugnata deve essere cassata (restando assorbita ogni altra censura, principale e incidentale), con rinvio, per l'esame delle questioni concernenti la fondatezza della pretesa azionata, al Giudice di pari grado indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e, decidendo sul ricorso principale, dichiara l'improponibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale per quanto inerente ai dedotti vizi formali della cartella impugnata, rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2008
 
 
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