imponibile contributivo liberi professionisti

L'individuazione dell'imponibile contributivo per i liberi professionisti, una nuova pronuncia della Suprema Corte limita l'ambito ai redditi derivanti dall'esercizio della professione riservata
 
 
Con una recente pronuncia, la Suprema Corte è tornata ad affrontare, questa volta enunciando un principio di diritto favorevole alla tesi difensiva del professionista, l'annosa questione dell'individuazione della base contributiva imponibile per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti (in questo caso si trattava di un geometra) in favore dell'ente di categoria di riferimento.
 
Il punto di criticità riguarda l'individuazione, tra i redditi dichiarati a fini fiscali come professionali, di quei redditi su cui occorra pagare il contributo soggettivo e quello integrativo in favore dell'ente di previdenza di categoria. In prposito, ormai da alcuni anni, si fronteggiano due orientamenti distinti e non concordi.
 
Secondo un primo orientamento, infatti, è sufficiente, ai fini dell'imposizione contributiva in favore dell'ente di previdenza di categoria, che il patrimonio conoscitivo del professionista agevoli lo svolgimento dell'attività produttiva del reddito (si veda, in termini, Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2016,  n. 1347, nonchè Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2012,  n. 14684 resa nei riguardi di un ingegnere che risulta così massimata "Al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione (confermate le decisioni dei giudici del merito che avevano rigettato la domanda proposta da un ingegnere elettronico nei confronti di INARCASSA, con lo scopo di contestare la richiesta di pagamento dei contributi sui redditi da lui dichiarati come professionali e derivanti dall'esercizio di attività di consulente a favore di una s.a.s.).

Con la pronuncia in commento, così come con una precedente sentenza di pochi mesi prima, la S.C. ha, invece, affermato che, ai fini contributivi, non è rilevante la valutazione del soggettivo patrimonio conoscitivo che possa, in ipotesi, incidere sull'epletamento di una determinata attività ma, piuttosto, le caratteristiche oggettive dell'attività stessa; dovendo, in relazione a tali caratteristiche, escludersi l'assoggettamento a contribuzione previdenziale presso l'ente di categoria, di quei compensi che traggano origine da attività non riconducibili all'esercizio della professione tipica.

Ulteriore principio degno di nota espresso dalla pronuncia in commento è quello che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'ente che si assuma creditore dei contributi provare che vi sia una quota dei redditi dichiarati come professionali dal professionista che si riferiscano in effetti all'esercizio della specifica professione per la cui tutela l'ente che si assuma creditore sia stato costituito.
 
In altre parole, una volta che il professionista abbia effettuato la propria dichiarazione all'ente di categoria assoggettando a contribuzione previdenziale solo una parte dei redditi dichiarati come professionali nella propria dichiarazione dei redditi, sarà l'ente di previdenza, ove pretenda una maggiore quota di contributi, a dovere provare che la quota parte dei redditi fiscali esclusi dal professionista dalla base imponibile contributiva siano effettivamente da ricondurre all'esercizio professionale.



Cassazione civile, sez. lav., 15/11/2017,  n. 27125

Il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione; ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per l'attività di amministratore di condominio.


Il motivo è infondato atteso che come si desume dalla sentenza impugnata i giudici hanno in realtà ritenuto in fatto (anche sulla scorta della dichiarazione dei redditi) che i proventi in discorso derivassero dall'attività di amministratore di condominio, senza fare sul punto applicazione della regola di giudizio derivante dal principio dell'onere della prova, che non è stato oggetto di alcuna illegittima inversione. Non è in ogni caso illegittima, in base ai principi generali ex art. 2697 c.c., la tesi secondo cui spetta alla Cassa dimostrare quali tra i redditi dichiarati a fini fiscali come professionali siano derivanti dall'attività di geometra e pertanto da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la L. n. 773 del 1982 la quale dispone il versamento di un contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri, commisurato al "reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente"; espressione con la quale la legge ha inteso riferirsi soltanto al reddito professionale derivante dall'esercizio della professione di geometra e non anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come "professionali", come chiarito da questa Corte di cassazione (Sez. L, Sentenza n. 4057 del 19/02/2008).

2.- Col secondo motivo la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 11 (ex art. 360 c.p.c., n. 3); l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5) avendo la decisione fatto malgoverno dei criteri legali di determinazione degli imponibili per il calcolo dei contributi dovuti alla cassa, legati ai corrispettivi relativi all'attività professionale e pertanto all'individuazione della relativa e corretta nozione; sul punto la sentenza avrebbe violato la nozione ampia di attività professionale individuata dalla giurisprudenza (Cassazione n. 20670/2004) sulla base del rapporto di connessione tra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali (in tal modo dandosi rilevanza alla base culturale su cui l'attività si svolge). Inoltre in maniera contraddittoria la sentenza impugnata, pur riconoscendo che le competenze di geometra siano rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio, ha escluso aprioristicamente la possibilità di includere questa ultima nella nozione di attività professionale, che è ben più ampia di quella di attività esclusiva, comprendendo tutte le attività collegate direttamente o indirettamente a quelle riferibili alla libera professione o che comunque comportino l'utilizzazione del bagaglio di competenze proprie della professione medesima con la sola esclusione dei proventi derivanti da attività che nulla hanno a che fare con la professione di geometra.

2.1 Il motivo è infondato anzitutto perchè pretende di determinare i contenuti dell'attività di amministratore di condominio ed individuarne la sua natura professionale non in base all'esame obiettivo dei suoi contenuti, ma dalla tipologia dell'attività esercitabili in astratto dagli amministratori di condomino, ritenute rientranti per tabulas o per connessione necessaria nell'attività professionale di geometra. In realtà non è affatto previsto da alcuna fonte normativa e nemmeno può essere affermato in base a semplice presunzione, che l'amministratore di condominio si debba per necessità di cose occupare di questioni che ineriscono all'attività di geometra; come del resto risulta evidente nell'ipotesi in cui l'attività di amministratore fosse svolta da un altro soggetto con differente provenienza professionale. Ciò evidenzia come la tesi sostenuta dalla Cassa Geometri più che desumere i caratteri dei redditi professionali dalla qualificazione oggettiva della attività svolta dall'intimato, sia in realtà fondata sui caratteri soggettivi del soggetto da assicurare; ovvero per il semplice motivo che l'amministratore fosse in questo caso un geometra. Ne consegue, oltre ad una tangibile tautologia, la violazione del fondamentale canone secondo cui la contribuzione e l'inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell'attività svolta dal soggetto da assicurare, in base all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento. Trascurandosi pure altrimenti quell'accertamento in concreto della natura dei redditi, che è necessario presupposto ai fini del corretto assoggettamento previdenziale, siccome affermato dalla Corte Cost. con sentenza 402/1991 per i redditi degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

2.2. La Corte d'appello territoriale, conformemente alla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla L. n. 773 del 1982 ed all'art. 1 del regolamento) vada determinato in relazione al "reddito professionale netto" del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione. Ne discende che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione (come affermato dalla sentenza n. 4057/2008 cit., e da Cass. Sez. L, Sentenza n. 11472 del 12/05/2010: "In tema di contributi previdenziali dovuti dai professionisti, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all'esercizio dell'attività libero professionale per la quale vi è stata l'iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l'esercizio dell'attività, a determinare la nascita dell'obbligo contributivo. Ne consegue che, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, l'obbligazione contributiva è configurabile solo nell'ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione").

2.3. Va inoltre affermato che dall'approfondita disamina di cui alla giurisprudenza citata si evince che ai fini in discorso non solo non basti una semplice connessione soggettiva (ovvero che un medesimo soggetto iscritto all'albo eserciti una qualsiasi altra attività professionale), ma neppure sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell'ipotesi che le conoscenze derivanti dell'attività di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio). Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista (ed in tale più ristretta accezione può essere condiviso anche quanto affermato dalle sentenza 2015/24303 e 14684/2013 circa la rilevanza della comune base culturale su cui l'attività si fondano).
 
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