La pensione di reversibilità e la pensione indiretta per i geometri requisiti e modalità di calcolo

 

Le pensioni di Cassa Geometri: la pensione di reversibilità/indiretta requisiti e modalità di calcolo.

La pensione di reversibilità Geometri, può essere erogata ai superstiti - moglie e i figli minorenni o maggiorenni ancorchè studenti in corso fino al 26°mo anno di età o inabili purchè a carico del de-cuius al momento del decesso- , di geometra pensionato al momento del decesso.
Qualora il deceduto sia titolare di pensione di invalidità e abbia continuato la professione, la pensione di reversibilità geometri verrà calcolata sul trattamento in atto e maggiorata del supplemento di pensione maturato dalla data del pensionamento sino alla data del decesso.
Se il de cuius - pensionato di vecchiaia retributiva o contributiva- ha, successivamente al pensionamento, proseguito l'attività e, quindi, maturato anzianità contributiva utile per conseguire supplementi di pensione ancora non liquidati, questi verranno deliberati e inseriti nel calcolo della pensione di reversibilità.
La decorrenza della pensione di reversibilità geometri, è fissata dal primo giorno successivo all'avvenuto decesso.
La misura della pensione di reversibilità dei geometri è pari al 60% della pensione diretta percepita dal defunto.
Il titolare della pensione ha diritto ad un’aggiunta del 20% per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione diretta.
La pensione indiretta Geometri, può essere erogata ai superstiti sopra indicati, semprechè il geometra, al momento del decesso risulti iscritto alla Cassa (iscrizione obbligatoriamente avvenuta prima del 40°mo anno di età), non sia titolare di pensione (in questo caso la pensione sarebbe denominata di reversibilità) ed abbia contribuito per almeno 10 anni alla Cassa (i 10 anni debbono essere continuativi ovvero le interruzioni non debbono essere eccedenti i 5 anni).
E’ possibile comunque, corrispondere la pensione indiretta anche se non ricorre la condizione dell’iscrizione prima del 40°mo anno di età, con conseguente riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa in periodo successivo alla suddetta data. In tal caso è, però, indispensabile che il de-cuius non risulti beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta precedentemente l’iscrizione all’Albo.
La decorrenza della pensione indiretta è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso, e a partire dal 1° gennaio 2006, l’anno del decesso viene conteggiato per il diritto e per il calcolo solo in ragione dei mesi antecedenti il decesso. Nel caso in cui nell’anno del decesso si definisca la decima annualità utile per la maturazione del diritto alla pensione indiretta, ove la stessa non risulti interamente compiuta, verrà meno il diritto alla prestazione suddetta.
L’importo della pensione indiretta è pari al 60% di quella spettante se è titolare il solo coniuge: viene invece maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto, fino ad un massimo del 100%.

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