previdenza geometri la totalizzazione è imposta dalla costituzione

 
 
 
Nell'ambito della previdenza dei geometri, la Cassazione ha riconosciuto che, anche in difetto delle previsioni di legge, la totalizzazione deve essere riconosciuta come alternativa alla ricongiunzione
 
 
La conclusione è che la totalizzazione è (o sarebbe) operativa anche in difetto della disciplina positiva (oggi contenuta nel D.Lgs. n. 42 del 2006).
 
La portata della pronuncia, in realtà, va ben al di là del caso di specie in quanto il Legislatore, specie con il D.Lgs. n. 42 del 2006, ha in gran parte modificato le linee guida della totalizzazione tracciate dalla Consulta con la sentenza n 61 del 1999.
 
Ad esempio, è stato imposto un numero minimo di anni di contribuzione affinchè gli stessi possano essere contemplati ai fini della totalizzazione. Con la recente modifica dell'art. 5 del D.Lgs. n. 42 del 2006 apportata dall'art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sono state introdotte le finestre d'accesso ai trattamenti in regime di totalizzazione.
 
Tali norme hanno creato degli obiettivi ostacoli all'operatività della totalizzazione che, se possono ritenersi costituzionalmente legittimi laddove il lavoratore abbia a sua disposizione la possibilità di accedere ad un autonomo trattamento pensionistico, diventano di discutibile legittimità costituzionale allorchè il lavoratore non abbia a sua disposizione tale opportunità.

Ove, ad esempio, il lavoratore non abbia la possibilità di valorizzare periodi contributivi inferiori a tre anni ai fini della totalizzazione e non possa accedere ad un trattamento pensionstico autonomo, si troverebbe nuovamente costretto ad optare per la ricongiunzione onerosa e si riproporrebbe la situazione stigmatizzata dalla Corte Costituzionale con la più volte citata pronuncia del 1999.
 
Identica situazione si potrebbe creare allorchè, con la ricongiunzione un professionista possa accedere immediatamente ad un determinato trattamento pensionistico che, invece, con la totalizzazione debba ritardare di un anno e mezzo.
 
In questa fattispecie, l'opzione concessa al lavoratore è solo apparente in quanto lo slittamento della decorrnza, in realtà, determina un vero e proprio slittamento del diritto posta l'alea naturalmente connessa al decorso del tempo e posta, in ogni caso, la necessità di proseguire l'attività lavorativa non potendo contare da subito su un trattamento pensionisitco che la ricongiunzione onerosa invece garantirebbe.
 
In tutti questi spazi vuoti lasciati dalla disciplina positiva della totalizzazione potrebbe inserirsi la totalizzazione costituzionalmente imposta laddove il recente orientamento della Suprema Corte si consolidasse e precisasse nelle sue necessarie conseguenze applicative.

Cassazione civile  sez. lav. 11 luglio 2011 n. 15161


In materia di trattamento pensionistico di reversibilità (erogato, nella specie, dalla Cassa nazionale di previdenza geometri), la sentenza n. 61 del 1999 della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli art. 1 e 2 l. n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, ha indicato, con pronuncia di immediata applicazione, il modello della totalizzazione dei periodi assicurativi quale quello idoneo a porre rimedio all'omissione legislativa, in tal modo introducendo - ferma la potestà del legislatore di individuare, in relazione ai diversi profili professionali e in base a valutazioni di compatibilità finanziaria, i concreti meccanismi di attuazione tra le soluzioni astrattamente ipotizzabili, poi posti in essere con l'art. 71 l. n. 388 del 2000 - il diritto dell'assicurato alla totalizzazione quale necessaria alternativa alla ricongiunzione. Ne consegue che, ove il decesso del lavoratore sia intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 388 del 2000 ma dopo la pronuncia della Corte costituzionale, va accolta l'istanza degli eredi per l'attribuzione del trattamento pensionistico indiretto in totalizzazione, senza che rilevi la posteriorità dell'intervento normativo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 6.4.2005 M.M.R., vedova di S. A., deceduto il (OMISSIS), evocò in giudizio avanti al Tribunale di Oristano l'Inps e la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa), presso i quali il de cuius aveva maturato periodi contributivi insufficienti, se isolatamente considerati, alla liquidazione di un trattamento pensionistico, per sentirsi riconoscere il diritto ad ottenere la pensione indiretta in totalizzazione, giusta le previsioni della L. n. 388 del 2000, art. 71.
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza delle parti convenute, il Giudice adito respinse il ricorso.
Con sentenza del 16.4 - 25.6.2008 la Corte d'Appello di Cagliari, accogliendo l'impugnazione della M., riconobbe il richiesto diritto pensionistico, condannando la Cassa all'erogazione dei ratei maturati, con gli interessi legali.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto ancora qui specificamente rileva, ritenne che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999, era stata riconosciuta l'esistenza nell'ordinamento del diritto dell'assicurato alla totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni, come forma alternativa alla ricongiunzione onerosa, ogni qual volta lo stesso non avesse maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali aveva contribuito, essendo rimesso al successivo intervento del legislatore ordinario fissare, nell'ambito della sua sovrana discrezionalità, peraltro rispettosa dei diritti di rango costituzionale in gioco, le modalità di attuazione di tale diritto; da ciò discendeva che, una volta che il legislatore, attraverso l'introduzione della L. n. 388 del 2000, art. 71 e poi del D.M. lavoro 7 febbraio 2003, n. 57, avesse colmato la lacuna esistente nell'ordinamento in ordine ai limiti ed alle modalità di esercizio del diritto alla totalizzazione, tale diritto doveva essere riconosciuto in favore di tutti i soggetti che versassero o che avessero comunque versato nella situazione di insufficienza contributiva per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, con il solo limite del giudicato e dei rapporti esauriti o coperti da prescrizione.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'Inps ha depositato controricorso adesivo al ricorso.
M.M.R. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 51 e 136 Cost.; L. n. 87 del 1953, art. 30, art. 11 disp. gen., L. n. 388 del 2000, art. 71), deducendo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 è una decisione di incostituzionalità additiva di principio, cosicchè era rimesso al legislatore l'onere di ristabilire l'equilibrio costituzionale, essendo peraltro libero di scegliere le relative modalità; ciò che il legislatore aveva fatto con la L. n. 388 del 2000, art. 71 con disposizione non retroattiva, cosicchè la nuova disciplina non poteva trovare applicazione nel caso di specie, essendo l'assicurato deceduto prima dell'entrata in vigore della ridetta L. n. 388 del 2000.
1.2 Deve premettersi che, in relazione alle pensioni di reversibilità e indirette, l'evento protetto è il presunto stato di bisogno che insorge al momento della morte del pensionato o del lavoratore, cosicchè la legislazione rilevante è quella vigente al momento della morte del de cuius e non quella in vigore al momento della successiva domanda amministrativa dell'avente causa.
Al momento della morte del coniuge della M. non era ancora stata emanata la L. n. 388 del 2000, la cui entrata in vigore, salvo che per l'art. 33, comma 9, non rilevante in questo giudizio, è testualmente fissata al 1 gennaio 2001 (art. 158).
Nè l'art. 71 di tale Legge contiene disposizioni che possano farne ritenere la portata retroattiva.
1.3 Un tanto premesso deve considerarsi che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della L. n. 45 del 1990 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), con la sentenza n. 61/1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 di tale Legge "nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto ad avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione".
E in motivazione la Corte Costituzionale, dopo avere evidenziato la particolare onerosità che il sistema della ricongiunzione comporta per i liberi professionisti, per essere loro addebitata per intero la riserva matematica da costituire presso la gestione che erogherà a prestazione, ha affermato che, nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità caratterizzanti tale disciplina, la stessa non poteva formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria, se non altro in considerazione della lesione degli stessi parametri costituzionali invocati che deriverebbe dalla conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Ha infatti precisato la Corte Costituzionale che la disciplina scrutinata "... si appalesa incostituzionale, più che per il suo contenuto, per l'assenza di alternative in caso di eccessiva onerosità, quando l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni previdenziali alle quali ha contribuito" ed ha quindi indicato nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore dovrà disciplinare affinchè l'eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponga l'assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione frammentariamente versata a più gestioni per un numero di anni tale da raggiungere, ne complesso, l'anzianità contributiva richiesta.
Ha osservato quindi il Giudice delle leggi che si presenta "...
nell'ambito del modello rappresentato dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili, idonee a costituire, per l'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla prestazione, un'alternativa alla ricongiunzione onerosa prevista dalle disposizioni denunciate, in armonia con i principi costituzionali, tra le quali il legislatore può operare una scelta" e che "il necessario intervento legislativo dovrà precisare te modalità di attuazione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, intesa come alternativa alla ricongiunzione che risultasse eccessivamente onerosa per il soggetto che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali ha contribuito nel corso della sua vita lavorativa", potendo "... naturalmente il legislatore disciplinare la materia in maniera diversa purchè venga comunque evitato che, a causa dell'eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi".
1.4 Deve dunque valutarsi se la suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 sia autoapplicativa con riferimento alla disciplina pensionistica dei liberi professionisti (e loro aventi causa), ossia se il giudice sia autorizzato, in attesa dell'intervento del legislatore, a reperire la regola del caso concreto utilizzando per analogia regole già esistenti nell'ordinamento per disciplinare situazioni simili.
Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che, in linea generale, la Corte Costituzionale, con la sentenza 26 giugno 1991 n. 295, ha avuto modo di precisare che "La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa - com'è quella ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo - mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto".
Nello specifico la questione è già stata esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte (ancorchè le conclusioni a cui è pervenuta non abbiano trovato applicazione nel caso esaminato, non essendo stato ivi dedotto che il de cuius fosse un libero professionista e che la vicenda coinvolgesse la L. n. 45 del 1990), con i rilievo che la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 244 del 19 giugno 2000, emessa prima che il legislatore decidesse di intervenire con la L. n. 388 del 2000, art. 71 superando le considerazioni espresse nella motivazione della sentenza n. 61/1999 circa la pluralità delle soluzioni normative ipotizzabili e il conseguente carattere necessario ed infungibile dell'intervento del legislatore, ha manifestato l'opinione della immediata applicazione di tale sentenza (cfr, Cass., n. 11003/2008, in motivazione).
E' stato infatti condivisibilmente osservato che, a fronte delle censure di illegittimità che il Pretore di Bologna aveva sollevato con riferimento alla L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2 per molti versi analoghe a quelle già evidenziate dalle ordinanze di remissione sulle quali si era pronunciata con la sentenza n. 61/1999, la Corte Costituzionale aveva disposto la restituzione degli atti al Giudice remittente "per un nuovo esame della questione, nel quadro complessivo della sopravvenuta giurisprudenza della Corte", con ciò affermando che la ridetta sentenza n. 61/1999 aveva realizzato una innovazione nell'ordinamento, tale da giustificare la restituzione degli atti per una nuova valutazione della posizione soggettiva del libero professionista che aveva promosso la causa. Il principio a cui il giudice, per il periodo antecedente l'intervento del legislatore, è abilitato a fare riferimento per ovviare alla rilevata incostituzionalità da omissione legislativa è, nella specie, indicato nella totalizzazione ("... già noto alla normativa previdenziale sia interna sia comunitaria") proprio dalla stessa sentenza n. 61/1999, laddove viene specificato che "L'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri - consente di porre rimedio alla situazione denunciata dalle ordinanze di rimessione senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalità delle leggi. La ricongiunzione così come disciplinata dalle disposizioni censurate può rimanere nell'ordinamento senza vulnerare i principi costituzionali invocati dai rimettenti solo se ridotta a mera opzione - più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato - alternativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi, il ricorso alla quale il legislatore deve rendere sempre possibile fino a quando in una delle gestioni dove è iscritto l'interessato non abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, e dal momento che l'onere di ricongiunzione potrebbe risultare talmente elevato da precludere l'esercizio del diritto di cui alla L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2.
Il motivo all'esame non può dunque trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e L. n. 388 del 2000, art. 71 nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla eccezione svolta dall'Inps nelle "memorie di costituzione" in ordine all'avvenuta richiesta della ricongiunzione da parte della M., quale fatto ostativo della totalizzazione.
2.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati ivi specificamente riportati i termini e i modi con cui a questione, non trattata nella sentenza impugnata, sarebbe stata ritualmente devoluta dalle parti appellate all'esame della Corte territoriale, così da impedire la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c..
3. In definitiva il ricorso va rigettato.
Seguendo il criterio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore della controricorrente M., nella misura indicata in dispositivo e con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Domenico Concetti, dichiaratosi antistatario; vanno invece compensate le spese fra la ricorrente e il controricorrente Inps, stante l'adesione al ricorso prestata da quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di M.M.R., che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Domenico Concetti; compensa le spese fra la ricorrente e l'Inps.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011      
 
 
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