CNPADC e CNPR continua il contenzioso sul pro rata

CASSE PROFESSIONALI (CNPR e CNPADC), CONTINUA IL CONTENZIOSO SUL “PRO RATA” - Commento alla recente sentenza Cass. 13607/12 - la cassa ragionieri è tenuta a riliquidare le pensioni ma... 

 

Approfondimento a cura di

Anna Campilii

avvocato previdenzialista del Foro di Parma

 

tutti gli approfondimenti tematici sul sistema previdenziale della Cassa Ragionieri    

 

1-PREMESSA-
 
Nel contenzioso che oppone i ragionieri pensionati alla loro Cassa di previdenza (CNPR), il filone principale è costituito dal fatto che, dopo la sua privatizzazione, la Cassa ha adottato una serie di delibere che hanno ridotto le pensioni senza rispettare il principio del pro rata -consistente nella tutela del maturato economico e giuridico alla data delle singole riforme- in quanto hanno applicato da un giorno all’altro le modifiche peggiorative (principalmente: l’annacquamento della media reddituale a 24 anni, il coefficiente di neutralizzazione sulle pensioni d’anzianità ed il “tetto” pensionistico) a tutte le anzianità assicurative pregresse.
Le prime cause sono state promosse dai titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 2007 e sono giunte al vaglio della Corte di cassazione, che ha giudicato illegittime le delibere adottate in violazione del principio del pro rata, condannando la Cassa a pagare le differenze pensionistiche.
La sentenza Cass. 13607/12 è stata pronunciata a seguito di un tentativo della nuova difesa della Cassa di ottenere un revirement dopo la soccombenza riportata nelle 45 "sentenze gemelle" pronunciate dalla Corte di cassazione nel 2011(nn 8846; 8847; 8848; 8849; 8850; 8851; 8852; 8853; 8854; 8855; 8856; 9621; 9622; 9623; 9624; 9625; 9626; 9627; 9628; 9629; 9630; 9631; 9632; 9633; 9634; 9635; 9717; 9718; 9719; 9720; 9721; 9722; 10470; 10471; 10472; 10473; 10474; 10475; 10476; 10477; 10478; 10479; 10480; 10481; 10939) ed in alcune ordinanze successivamente deliberate in camera di consiglio sul presupposto dell’ormai consolidato orientamento favorevole ai pensionati (ex plurimis: Ord. Cass. Sez VI 3613/2012).
Come dice la sentenza in commento, il tentativo ha comportato "la necessità di rivisitare la problematica su sollecitazione dell'assai articolata e puntuale difesa della Cassa nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cpc".
Di solito, le eccezioni nuove contenute nella memoria che si deposita 5 giorni prima dell'udienza vengono dichiarate inammissibili. Ma nel caso di specie la suprema Corte ha esaminato nel merito la elogiata memoria della CNPR, dichiarandola infondata ai fini della controversia in esame ed anticipando alcune importanti prospettive (di esito vittorioso per la Cassa) del contenzioso pendente su altri argomenti non ancora pervenuti all’esame di legittimità.
Si tratta dunque di una sentenza a due facce, che presenta argomenti in parte vantaggiosi ed in parte pericolosi per i ragionieri pensionati.
 
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2.- ARGOMENTI A FAVORE DEI PENSIONATI ANTE 2007.

Per i pensionati da epoca anteriore al 01.01.2007 (la cui pensione si compone della quota reddituale “A” maturata fino al 31.12.2003 e della quota contributiva “B” maturata dal 2004 al 2006), la sentenza in commento ha confermato la necessità di rispettare il principio del pro rata nel calcolo della quota A maturata fino al 31.12.2003, specificando che tale principio consiste nella “tutela del maturato previdenziale” ed è stato introdotto per le Casse professionali dalla legge 335/95 (art. 3, comma 12), sicché non è applicabile alle anzianità maturate in epoche remote, quando non esisteva.
Si veda il seguente brano della sentenza (par. 12):“All’anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) non solo calcolata con il criterio retributivo e non già contributivo, ma anche calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri. Si tratta quindi di una complessiva, ma specifica, clausola di non regresso (e non già di trattamento di miglior favore) operante dopo la riforma del 1995 (L. n. 335/95). Non occorre quindi –diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa – fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla legge  n. 160 del 1963, poi seguita dalla legge n. 1140 del 1970, quindi dalla legge n. 414 del 1991, e poi dalle delibere del 1997 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dall’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 e quindi opera solo dall’entrata in vigore di tale legge di riforma”.
Poi al paragrafo 17 la sentenza specifica: “Con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con delibere 22 giugno2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera –per il calcolo della quota A- il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni”.
In realtà non sembra corretto applicare un pro rata unico in base alla media dei migliori 15 anni sugli ultimi venti, posto che prima delle delibere degli anni 2002 e 2003 la disciplina era quella dettata dall’art.2 della legge 414/91, recepita letteralmente dall’art. 49 del Regolamento del 1995, secondo cui dall’epoca dell’iscrizione alla Cassa fino al 30/06/1997 spettava una quota calcolata in base ai migliori 10 anni fra gli ultimi 15 anteriori al pensionamento (in quanto le precedenti modifiche legislative non erano soggette all’osservanza del principio del pro rata).
La successiva riforma introdotta dalle delibere del 20 giugno 1997 e del 26 luglio 1997 è stata trasfusa nell’art. 49 comma 11° del previgente Regolamento, che disponeva:
“ Ai fini del raggiungimento dei quindici anni di cui al precedente comma 2 si applica la seguente tabella: triennio 01/07/1997 - 30/06 2000 - 12 anni su 17 anni; triennio 01/07/2000 - 30/06/2003 - 14 anni su 19 anni; dal 01/072003 - 15 anni su 20 anni”.
Il calcolo del pro rata comporta dunque la determinazione delle seguenti “sub-quote” della “quota reddituale A":
- dall’iscrizione alla Cassa fino al 30/06/1997: una prima quota calcolata in base ai migliori 10 anni fra gli ultimi 15 anteriori al pensionamento;
- una seconda quota dal 01/07/1997 al 30/06/2000: i migliori 12 anni sugli ultimi 17 anteriori al pensionamento;
- una terza quota dal 01/07/2000 al 30/06/2003: i migliori 14 anni sugli ultimi 19 anteriori al pensionamento;
- la quarta quota dal 01/07/2003 in poi: i migliori 15 anni sugli ultimi 20 anteriori al pensionamento.
Alle modifiche regolamentari del 1997 fa riferimento la sentenza Cass. 20235/10, ma la sentenza in commento non le prende in considerazione, in quanto afferma che non sono state domandate, in applicazione del principio (ex art. 112 Cpc) di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, rilevando: “la pretesa di parte resistente al ricalcolo del trattamento pensionistico fa riferimento solo alle modifiche intervenute nel 2002-2003”.
In effetti, la domanda attrice era limitata alla condanna specifica della Cassa per una somma quantificata dalla stessa Cassa siccome spettante “ante delibera 22.06.2002”, somma che non è stata contestata nei gradi di merito, sicché si è verificato l’effetto della “mancata contestazione” di cui all’art. 416 cpc.
Si deve quindi presumere che, se la domanda di applicazione delle modifiche regolamentari del 1997 fosse stata proposta, la sentenza avrebbe accertato che la “quota A” si compone delle 4 sub-quote sopra elencate, spettanti fino al 31.12.2003, da calcolare in base agli ultimi redditi professionali conseguiti prima della pensione.
Si ritiene quindi che il principio di diritto avrebbe dovuto essere espresso come segue:
“Nel calcolo della quota A delle pensioni liquidate in epoca anteriore al 2007 in favore dei ragionieri trova applicazione il principio del pro rata mediante attribuzione delle quote di pensione maturate secondo la disciplina che si è succeduta dal 1995 in poi includendo fra i redditi di riferimento gli ultimi percepiti prima del pensionamento.
Nel caso che la domanda attrice abbia quantificato la quota A in base al calcolo eseguito dalla CNPR attraverso una quota unica commisurata alla media dei migliori 15 redditi fra gli ultimi 20, tale quantificazione subisce l’effetto della “mancata contestazione” di cui all’art. 416 cpc.”

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3.- ARGOMENTI SFAVOREVOLI AI RAGIONIERI PENSIONATI DAL 01.01.2007 IN POI.
 
3.1- La sentenza in commento, con una sorprendente presa di posizione su argomenti introdotti per la prima volta nella “assai articolata e puntuale difesa della Cassa nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cpc" -che non sembrano davvero puntuali in quanto non erano contenuti nei motivi di ricorso per cassazione e non hanno consentito un adeguato contraddittorio- apre la porta alla sanatoria delle vecchie delibere in danno dei pensionati da epoca successiva al 2006.
Selezioniamo, fra altri fugaci accenni, i seguenti passi:
- al paragrafo 14: “La salvezza prevista dalla legge finanziaria del 2006 sta a significare non già che sono sanate precedenti violazioni di legge, ma solo che le precedenti deliberazioni adottate dalle Casse privatizzate sono valutate, a partire dall’entrata in vigore della legge finanziaria (1 gennaio 2007), avendo come parametro di legittimità il nuovo comma 12 dell’art. 3 citato, senza necessità di essere reiterate (peraltro poi la Cassa ha comunque reiterato, con una successiva delibera del 24-25 giugno 2011, la normativa regolamentare precedente)”;
- al paragrafo 13 ultimo periodo: “Il legislatore del 2006 ha inteso rendere flessibile il criterio del pro rata, ponendolo in bilanciamento con i criteri della gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati; tale sarebbe la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002 e 2003 della Cassa.
Con queste affermazioni, la sentenza segna una fin troppo evidente e comoda traccia per incanalare il contenzioso relativo alle pensioni con decorrenza successiva al 2006 nella direzione voluta dalla Cassa.
E’ vero che si tratta di affermazioni incidentali, da verificare al momento opportuno, tanto più che la tesi della legittimità dei tagli da apportare dopo il 2007 alla quota A della pensione (ricordiamolo: maturata al 31.12.2003 e giudicata intangibile a tale data) è stata finora minoritaria nella giurisprudenza di merito.
Ma i pensionati post 2006 dovranno allertarsi immediatamente per sottolineare che la stessa Corte di cassazione ha additato argomenti che conducono nella direzione opposta a quella prefigurata dalla sentenza in commento.
Se abbiamo ben capito, la sentenza Cass. 13607/12 svolge in sintesi questo ragionamento: le delibere adottate dalla Cassa negli anni 2002 e 2003 sono nate illegittime per violazione di legge, al cospetto della formulazione originaria del comma 12°, ma sono state prorogate dalla legge 296/06 (art. unico, comma 763, ultimo periodo) e potrebbero essere diventate legittime al cospetto della nuova formulazione dello stesso comma 12°, come modificato dal comma 763, che non richiede più la "osservanza" del principio del pro rata, ma soltanto di "averlo presente". Sicché dopo il 2006 le delibere de quibus potrebbero essere ritenute legittime anche se non rispettano il principio del pro rata, che la Cassa deve solo tenere presente.
Questo ragionamento si articola attraverso due passaggi logici: il primo è che le vecchie delibere originariamente illegittime sarebbero state prorogate dalla norma di salvaguardia; il secondo è che tali delibere potrebbero essere diventate automaticamente legittime al cospetto della nuova norma a regime, che consentirebbe di assoggettare a sacrifici i vecchi assicurati a beneficio dei nuovi assicurati.  Ma entrambi i passaggi logici sembrano criticabili.

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3.2- Il primo passaggio logico (proroga delle vecchie delibere originariamente illegittime) urta contro la giurisprudenza della suprema Corte, secondo cui la legge 296/06 si è limitata a prorogare l’efficacia delle vecchie delibere, solo se legittime in relazione alla legge vigente al momento della loro emanazione (si veda la sentenza Cass. 25029/09: "La previsione ivi contenuta [sc. comma 763, ultimo periodo], secondo cui "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge", non sta ad indicare che tali atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempreché gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge; il che, quanto al caso di specie, deve appunto essere escluso”. Conformi sono le altre cinque sentenze gemelle relative a cause discusse in data 14.10.2009, depositate dal 27 novembre in poi, numeri 25211, 25301, 25300, 25030, 25212 e le citate 45 sentenze gemelle del 2011).
Di conseguenza, le delibere degli anni 2002 e 2003 recepite dagli articoli 50 comma 2 (per il calcolo della quota A sulla media reddituale di 24 anni), e 53 comma 4 (per il coefficiente di neutralizzazione) del regolamento entrato in vigore dal 01.01.04, dichiarate illegittime ab origine nella parte in cui non rispettano il principio del pro rata, non possono essere considerate né prorogate, né tanto meno sanate. Tale conclusione non può essere scalfita dalla affermazione, contenuta nella sentenza Cass. 9621/11: “Inoltre "far salvo" un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non anche che esso sia conforme a legge, di talché gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis”.
Quest’ultimo brano, dopo l’affermazione "rimangono efficaci" non contiene l'inciso della sentenza Cass. 25029/09 Cass. "sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge". Ma non sembra che l'omissione di tale inciso- omissione peraltro contenuta in un obiter dictum- abbia il significato di determinare la "rinascita" delle vecchie delibere degli anni 2002 e 2003, che sono nate illegittime per violazione della legge all'epoca vigente.
Difatti, affermare che la legittimità delle vecchie delibere debba essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione per i “pensionamenti attuati entro il 2006” non significa affermare che, al contrario, i pensionamenti successivi siano effettivamente regolati dalle vecchie norme regolamentari “resuscitate” e diventate legittime. Una tale interpretazione della citata sentenza attribuirebbe alla Corte di cassazione la violazione della regola aristotelica, secondo cui “Ciò che non è A non è necessariamente B” ed attribuirebbe alla detta sentenza una tipica fallacia del sillogismo ipotetico, denominata "affermazione del conseguente", che, nel caso di specie, assumerebbe la seguente forma: “Se la pensione è anteriore al 2006, allora la vecchia normativa è illegittima; ma la pensione in esame è successiva al 2006, quindi la vecchia normativa è diventata legittima”, mentre è evidente che vecchia normativa potrebbe non essere diventata legittima.
Inoltre, sul piano letterale, la norma di sanatoria dichiara “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”. Tra gli atti passibili di sanatoria nel senso di “proroga” non rientrano i singoli pensionamenti (che non sono soggetti all'approvazione ministeriale), ma solo quelle delibere che [purché nate legittime in relazione alla normativa vigente ratione temporis al momento della loro emanazione] hanno ottenuto l'approvazione ministeriale, sicché la legittimità dei pensionamenti successivi al 2006 deve essere valutata non a diretto raffronto con la legge delegante, ma a raffronto delle norme generali delegate e legittime, approvate dai Ministeri vigilanti.

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3.3- Il secondo passaggio logico (le vecchie delibere -volendo ipotizzare che siano state prorogate- potrebbero essere diventate automaticamente legittime al cospetto della nuova norma a regime senza necessità di essere reiterate) urta contro la natura di norma di delega del citato comma 763, desumibile dalle seguenti osservazioni:
- il comma 763 accorda alle Casse monoprofessionali il potere di adottare qualsiasi provvedimento esse ritengano “necessario” ai fini della stabilità trentennale, tenendo conto del principio del pro rata, della gradualità e dell’equità; e non può essere certo la magistratura a dover stabilire il requisito della necessità.
- ne risulta una “sostanziale delegificazione affidata della legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass.24202/09);  
- difatti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la trasformazione in persona giuridica privata della Cassa le ha conferito "autonomia gestionale, organizzativa e contabile" (v. Corte cost. n. 15 del 5 febbraio 1999)";
- dottrina e giurisprudenza concordemente affermano il principio, secondo cui si ha delegificazione in senso tecnico (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400) quando la legge, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare da parte di organi diversi dal potere legislativo, determini le norme generali regolatrici della materia.
Una volta stabilito che il comma 763 è una norma di delega, occorre convenire che essa non è autoapplicativa, ma presuppone l’esercizio del potere delegato da parte delle Casse, sicché la diretta applicazione -da parte dei Giudici- della norma delegante viola l’art. 3 comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile (R.D. 16.03 1942, n. 262) del seguente tenore: "Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari". In altri termini, la diretta applicazione delle disposizioni “a regime” contenute nel comma 763 avverrebbe "sine lege” per tutto il periodo anteriore alla delibera del 25.06.2011.
In sintesi, la diretta applicazione della norma di delega costituita dal comma 763 della legge 296/06 costituirebbe violazione dello stesso comma 763 e inoltre dell’art. 2 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Disposizioni sulla legge in generale) e della nozione di delegificazione contenuta nella legge 400/88, art. 17, c. 2. Pertanto, la norma regolamentare applicabile, ratione temporis, alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 25.06.2011 (data della delibera di riadozione delle vecchie delibere in base ai nuovi poteri normativi) è ancora l’art. 49 del regolamento vigente dal 01.01.2001, come modificato con le delibere del 1997.

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3.4- Si deve infine osservare che, se la legge 296/06 (comma 773) stabilisce che il principio del pro rata va tenuto presente, certamente non si può ipotizzare che esso sia stato eliminato per garantire pensioni dignitose ai giovani. Tale argomento emozionale "ad misericordiam” sarebbe letteralmente scorretto, indimostrato ed iniquo in quanto le pensioni dignitose si possono ottenere elevando i contributi dell’8% sul tetto contributivo di 82.000 euro ad un tasso paragonabile -non diremo al 33% dei dipendenti- ma almeno prossimo al 26% dei cococo, piuttosto che togliere il maturato giuridico ed economico –in cui consiste il pro rata- a chi ha fatto le proprie scelte di vita in base al principio dell’affidamento ed ha pagato ricongiunzioni e riscatti a prezzo pieno, rischiando di ottenere poi pensioni dimezzate.
L’argomento “ad misericordiam” genera pure una violazione del principio logico di non contraddizione (come dice Aristotele, "è necessario in ogni caso affermare o negare: è impossibile simultaneamente essere e non essere") sicché, nel caso specifico, la quota A della pensione dei ragionieri non può essere legittima e contemporaneamente illegittima per non avere tenuto alcun conto del principio del pro rata legislativamente “da tenere presente” a norma del comma 763.

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3.5- In sintesi, occorre convenire che le vecchie delibere adottate dalla CNPR negli anni 2002 e 2003 (trasfuse nel Regolamento entrato in vigore dal 01/01/2004) non sono state prorogate dal comma 763 in esame, ma comunque -in subordine e nel merito- sono illegittime anche al cospetto dello ius superveniens di cui alla legge 296/06 art. 1 c. 763, in quanto non ne rispettano i requisiti, non avendo tenuto presente il principio del pro rata, ma neppure i principi della necessarietà, della gradualità e dell'equità delle riforme, come hanno affermato le sentenze della Corte d'appello di Torino (sent. n. 1192/10, attualmente pendente in grado di cassazione RG 18133/2011 e sent. C. App. Torino del 22.05.12 in causa RG 1881/10); Corte d'appello di Firenze (sent. 102/2012, che conferma Trib. Pisa n. 10/10); Trib. Roma 7167/11; Trib Bologna 360/12; Trib. Parma 184/12.

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3.6- Considerazioni analoghe valgono per i pensionati dottori commercialisti, la cui Cassa (CNPADC) ha disapplicato il principio del pro rata nel calcolo della “quota A” della pensione, mediante annacquamento della media reddituale secondo medie mobili (passate dai migliori 10 redditi annuali agli ultimi 25) nel periodo dal 2004 in poi, applicate a tutte le anzianità pregresse anteriori al 31.12.2003. Ma il relativo contenzioso, più recente, non è ancora arrivato in grado di cassazione.

 
 
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