CNPR: corsa alla totalizzazione

A seguito della delibera di modifica del regolamento di previdenza della CNPR, gli aventi diritto dovranno valutare al più presto l'opportunità di procedere alla totalizzazione dei periodi contributivi

 

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Il nuovo regolamento, che interviene incisivamente sulla disciplina del sistema previdenziale gestito dalla Cassa Ragioneri, attualmente in attesa di approvazione da parte dei ministeri vigilanti, apporta incisive modifiche alla regolamentazione delle pensioni in regime di totalizzazione ed in particolare ai criteri di liquidazione della quota a carico della Cassa Ragionieri.

Al riguardo, occorre ricordare che, a mente dell'art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 , la Cassa Ragionieri, nella qualità di ente previdenziale libero professionale, deve applicare gli ordinari criteri di calcolo vigenti presso di sè vigenti ove il pensionando in regime di totalizzazione risulti aver accreditati, presso la sola Cassa, i contributi necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
 
In difetto, viene applicato il sistema di calcolo disciplinato dal medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 e, cioè, una combinazione del sistema contributivo e del sistema vigente presso l'ente di previdenza.
 
Prima dell'attuale intervento di riforma, il requisito contributivo che la Cassa Ragionieri prendeva in considerazione ai fini del riconoscimento delle ordinarie regole di calcolo ai fini della liquidazione della propria quota da totalizzazione era quello di 25 anni, previsto dalla normativa di legge e regolamentare per l'accesso alla pensione di vecchiaia con 70 anni di età.

Il nuovo regolamento di previdenza, invece, nell'inasprire il requisito contributivo ed anagrafico necessario per accedere alla pensione di vecchiaia, ha ritenuto di precisare che, per quel che riguarda le pensioni in regime di totalizzazione, il requisito contributivo minimo per ottenere il calcolo della quota secondo le ordinarie regole di calcolo del fondo è quello di 39 anni.
 
Appare, dunque, evidente la notevole divergenza tra il requisito precedentemente richiesto e quello che risulterà dopo l'approvazione del regolamento ai fini del mantenimento delle ordinarie regole di calcolo della cassa nella liquidazione della quota a carico di questa.
 
 
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