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L'art. 59 prevede la fattispecie della scriminante putativa che viene assimilata ad una causa di giustificazione reale ove fondata su un errore; ove, tuttavia, l'errore sia addebitabile a colpa dell'agente ed il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo, la punibilità, a mente del richiamato art. 59 cp, permane.
Con riferimento alla scriminante putativa, la Cassazione, con la sentenza n. 436 del 2005 sotto riportata, ha avuto modo di precisare come la supposizione della causa di giustificazione, onde produrre i suoi effetti scriminanti, debba essere fondata su dati di fatto e non su mere percezioni soggettive (in senso conforme, con riferimento specifico alla legittima difesa, si veda anche Cass Pen n. 4337 del 2 febbraio 2006).
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Luigi SANSONE Presidente
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Francesco SERPICO Consigliere
Dr. Arturo CORTESE Consigliere
Dr. Francesco IPPOLITO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
- PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 15 novembre 2002 n. 7676, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 5 ottobre 2001 n. (Ndr: Così nel testo originale), da lui appellata, - C. E., nato il 3 maggio 1974 a Roma, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato - Dal reato p. e p. dall'art. 369 c.p., commesso in Roma il 28 novembre 1997.
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona della dr.ssa Anna Maria DE SANDRO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
In fatto e diritto
Con sentenza del 5 ottobre 2001 n. il Tribunale di Roma dichiarava E. C. colpevole del reato ascrittogli - perché con dichiarazione spontanea resa agli Agenti del Commissariato della P.S. di Borgo si era incolpato del furto di un'autovettura FIAT Uno nei primi mesi del 1997, reato mai avvenuto - e lo condannava, con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e con la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello l'imputato, chiedendo di essere prosciolto ai sensi dell'art. 85 c.p. o assolto per la scriminante dell'art 54 c.p. o per altra causa.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 7676 del 15 novembre 2002, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 54 e 59 u.c. c.p. perché la sentenza impugnata non spiega come un periodo di carcerazione, peraltro prevedibilmente assai breve, e per di più per un reato non commesso, possa risolvere il problema della tossicodipendenza e della solitudine, mentre il pericolo di cui si parla nella medesima sentenza poteva essere evitato dall'imputato, invece di accusarsi di un reato mai commesso, rivolgendosi al competente servizio dell'A.S.L. o a una comunità, ottenendo un immediato, supporto psicologico e, in prospettiva, la possibilità di disintossicazione e di recupero.
L'impugnazione è fondata.
Dopo aver escluso il vizio totale di mente per mancanza di qualsiasi prova di una cronica intossicazione da sostanze stupefacenti e constatato la mancanza dei presupposti di uno stato di necessità, la sentenza impugnata individua nella fattispecie gli elementi di uno stato di necessità putativo, consistente nell'esigenza di evitare il pericolo determinato dal suo stato di tossicodipendenza mediante la restrizione volontaria della sua libertà personale nella sua forma più in proposito occorre innanzitutto premettere che l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma dev'essere sostenuta da dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass., Sez. VI, 5 giugno 2003 n. 28325, ric. Basso).
Non si può perciò riconoscere lo stato di necessità putativo nel caso di simulazione di reato da parte di un tossicodipendente, commessa autodenunciandosi come autore di un reato inesistente onde mettere fine al suo stato di tossicodipendenza ottenendo di essere posto in stato di custodia in carcere, sia perché la tossicodipendenza non costituisce evidentemente situazione di pericolo non volontariamente causato, sia perché altro è l'errore nella scelta fra due rimedi che l'autore in quanto tossicodipendente ha avuto sicuramente presenti - quello della custodia cautelare e quello, proprio, del ricorso al competente servizio dell'A.S.L. o a una comunità di recupero - altro è l'errore sul fatto che la custodia in carcere sia l'unico rimedio per uscire dalla tossicodipendenza.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi enunciati, per cui dev'esserne pronunciato l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2004.
Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2005.
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