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CIRCOLARE Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - 2 marzo 2006 -
OGGETTO: Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006, ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Con la seguente direttiva vengono forniti primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.
Possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, purché non siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle predette gestioni.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle predette gestioni. Ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
Le prestazioni che possono essere conseguite mediante totalizzazione sono le seguenti:
1. pensione di vecchiaia;
2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. pensione di inabilità;
4. pensione indiretta ai superstiti.
Le predette prestazioni costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.
Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. CONTINUA A LEGGERE LA CIRCOLARE
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