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L'Avv Paolo Baiocchetti approfondisce, alla luce di una recente pronuncia del TAR capitolino, profili giuridici e elementi controversi della class action nei riguardi delle PA ai sensi degli artt. 1 d.lgs. n. 198/2009
“Condanna, a
seguito di una class action, del
MIUR e del MEF all’emanazione del piano
generale di edilizia scolastica”. Tar Lazio, Roma, sez. III bis – sentenza 20
gennaio 2011, n. 552.
I giudici amministrativi
capitolini, accertata la mancata emanazione del piano generale di edilizia
scolastica previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 82/2009, hanno ordinato al
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, la emanazione, di concerto, dell’anzidetto piano generale, a tal
uopo utilizzando le risorse strumentali,
finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi maggiori
oneri per la finanza pubblica, al fine di riportare in termini di normale
tollerabilità l’emergenza legata ai denunziati indice minimo di edilizia
scolastica ed indice di massimo affollamento delle aule scolastiche.
Tar Lazio, Roma,
sezione III bis – sentenza 20 gennaio 2011
n. 552 –
Pres. Speranza, Est. Veltri
ha pronunziato la
seguente sentenza
sul ricorso numero di registro
generale 6143 del 2010, proposto da:
CODACONS in persona del legale rappresentante p.t., avv. Giuseppe Ursini,
rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio
eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, tutti
in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo,
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale per la
Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna,
Ufficio Scolastico Regionale per il F. Venezia Giulia, Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio
Scolastico Regionale per la
Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio
Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, tutti
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
ottenere
ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1 e 3 del d.lgs n. 198/2009 (ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni) la condanna del Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, del Ministero dell’Economia e Finanze e delle altre amministrazioni
resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, all’adozione degli atti
amministrativi di carattere generale, obbligatori per legge, necessari a
riportare in termini di normale tollerabilità l’emergenza legata al denunciato
sovraffollamento delle aule scolastiche, di ogni altro atto necessario,
disponendo che della sentenza che definirà il giudizio sia data notizia secondo
le modalità previste dagli artt. 4 comma 3 e 1 comma 2 del d.lgs n. 198/2009.
Nonché per l’annullamento previa sospensione della nota del MIUR, prot. n.3825
del 13/4/2010, nella parte in cui giustifica la mancata attività da parte delle
amministrazioni chiamate in causa.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero
dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione, tutti in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico
Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio
Scolastico Regionale per la
Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio
Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il
F. Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio
Scolastico Regionale per la
Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia,
Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con propria nota del 16/1/2010, il
CODACONS diffidava, ex art. 1 del d.lgs. n. 198 del 20/12/2009, le resistenti
(in epigrafe analiticamente indicate) ad adottare, entro il termine dei
successivi 90 gg., tutti gli atti amministrativi generali resi obbligatori
dalle leggi nn. 820/71, 23/96, 133/08, dai dPR nn. 81/009 e 89/09 in materia di
formazione delle classi scolastiche e dimensionamento della rete scolastica,
nonché a risarcire il danno derivante all’associazione ed ai singoli utenti dal
perdurante comportamento omissivo.
In proposito, nel dare notizia
delle numerose segnalazioni ricevute da insegnanti, studenti e genitori,
l’associazione lamentava la diffusa inosservanza degli indici minimi di
edilizia scolastica e dell’indice di massimo affollamento delle aule,
descrivendo situazioni di pericolo e disagio stigmatizzate con l’espressione
“classi-pollaio”.
Forniva riscontro alla diffida il
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, evidenziando, sul piano dei
fatti, come l’associazione non avesse fornito indicazioni analitiche e concrete
in ordine ai casi di sovraffollamento, né indicato quali fossero gli atti
amministrativi generali ed obbligatori per legge, la cui mancata adozione
avrebbe provocato la denunciata situazione di grave sovraffollamento. In ogni
caso, l’ amministrazione sottolineava di non avere specifica competenza in
ordine agli strumenti potenzialmente risolutivi della problematica, atteso che,
dopo il profondo decentramento attuato con il d.lgs 112/98, spetterebbero allo
Stato (e per esso al MIUR) solo l’organizzazione della rete scolastica,
l’assegnazione delle risorse e del personale alle istituzioni scolastiche (art.
137, d.lgs 112/98, cit.), mentre risultano delegate alle Regioni, la
programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione
professionale, la programmazione della rete scolastica regionale nell’ambito
delle risorse assegnate e sulla base dei piani provinciali, la determinazione
del calendario scolastico (art. 138); sono infine attribuite alle Provincie, in
relazione all’istruzione secondaria, ed ai comuni, per i livelli inferiori
della scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l’istituzione,
l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli
strumenti di programmazione, b) la redazione dei piani di organizzazione della
rete scolastica, c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio, d) il
piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con
le istituzioni scolastiche, e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed
urgenti….. Inoltre, in materia di edilizia scolastica, sarebbero provincie e
comuni (secondo il cennato riparto) a dover provvedere, giusto il disposto
dell’art. 3 della legge 23/96, alla realizzazione, alla fornitura ed alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Vigente il descritto
quadro normativo, il MIUR si limiterebbe, in estrema sintesi, a determinare
risorse e ad assegnare annualmente personale, sulla base del numero delle
iscrizioni. Da ciò la mancanza di poteri per rimediare alle disfunzioni
segnalate.
Sul piano normativo generale,
l’amministrazione segnalava, ancora, come il numero minimo e massimo degli
alunni fosse ormai analiticamente disciplinato dal dPR 81/2009, potendo trovare
applicazione i vecchi e più garantisti indici del DM 331/98, “solo per le
istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero delle
Economia e Finanze”. Secondo l’amministrazione, in particolare, il citato
“piano” sarebbe stato già completato ed adottato, sia pur in epoca successiva
alla determinazione dell’organico, ed inoltre, alla formazione delle classi
relative alle scuole contemplate nel DM sarebbero stati applicati in via
derogatoria i vecchi limiti. Quanto, infine, al rapporto tra numero massimo di
alunni per classe e caratteristiche strutturali delle aule (spazio minimo
disponibile, altezza, vie di fuga etc.), essendo disciplinato da disposizioni
normative differenziate ed autonome da quelle che regolano la formazione delle
classi, il rispetto dello stesso dovrebbe essere oggetto di verifica in
concreto e non in astratto, una volta che le classi siano compiutamente e
definitivamente composte.
Evidentemente considerando il
descritto riscontro, non satisfattivo, il CODACONS notificava “ricorso per
l’efficienza delle amministrazioni”, secondo quanto previsto dal dlgs. 198/09,
instando per la condanna delle amministrazioni all’emanazione degli atti
generali, ritenuti obbligatori.
In sede cautelare, l’associazione,
rinunciando alla richiesta di misure urgenti e provvisorie, si limitava ad
insistere perche il collegio ordinasse all’amministrazione di dare notizia, sul
relativo sito web istituzionale, della pendenza del proposto ricorso.
Nelle more della decisione, erano
depositati - dall’associazione ricorrente - numerosi atti di intervento adesivo
sottoscritti da insegnanti, studenti e genitori.
Discussa alla pubblica udienza del
9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Sono in primo luogo da
sciogliersi i dubbi circa i profili di ammissibilità dell’azione,
dichiaratamente fondata sulle norme di cui al Decreto Legislativo 20 dicembre
2009 n.198 (in G.U., 31 dicembre, n. 303) recante “attuazione dell'articolo 4
della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”.
Trattasi di uno strumento di
tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo,
azionabile da singoli “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” od anche da “associazioni o
comitati a tutela degli interessi dei propri associati” comunque appartenenti
alla pluralità citata.
Oggetto della tutela, così
innovativamente riconosciuta, sono gli interessi, facenti capo alla pluralità
di individui sopra descritta, che si assumono lesi: a) dalla violazione di
termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori
e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non
oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, b) dalla violazione
degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, ovvero, c) dalla violazione di
standard qualitativi ed economici stabiliti, c.1.) per i concessionari di
servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del
settore e, c.2.) per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in
conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo
le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
1.1. I dubbi di cui in premessa
derivano, in particolare, dal tenore dell’art. 7 del d.lgs. 198/09: “In ragione
della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle
carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1,
comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei
rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni
ed ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione
e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di
concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati”.
1.2. A voler valorizzare il dato
meramente testuale sembrerebbe che l’applicazione dell’intera fonte normativa
sia, dallo stesso legislatore, subordinata ad un’ulteriore previsione
regolamentare che, seguendo il passo della concreta attività di istruttoria,
verifica, valutazione e definizione degli standard qualitativi, determini, se
del caso in via progressiva, ossia per parti o blocchi, i tempi della “concreta
applicazione” del disposto normativo primario.
In verità, anche limitandosi allo
stretto argomento testuale, non può non rilevarsi come la norma sia contenuta
in una disposizione finale espressamente qualificata “transitoria” ed abbia ad
oggetto, non già il vigore e l’efficacia delle norme che la precedono, ma la
loro “concreta applicazione”. Quest’ultima è locuzione che descrive il processo
di implementazione necessario - fatto di parametri, elementi organizzativi,
sostenibilità degli impegni, valutazioni di spesa - perchè l’astratta
applicabilità delle norme, connotato generale e caratteristico della fonte
normativa, sia resa concreta ed effettiva nell’interesse – insieme -
dell’amministrazione e dei soggetti amministrati. La formula utilizzata dal
legislatore descrive cioè una norma incompleta che, avendo individuato in via
generale e astratta posizioni giuridiche di nuovo conio, oltre che strumenti
azionabili per la relativa tutela, ma non i parametri specifici della condotta
lesiva, necessita di una ulteriore previsione normativa, agganciata alla
peculiarità e concretezza dell’assetto organizzativo dell’agente ed ai limiti
della condotta diligente dal medesimo esigibili, ferme restando le risorse assegnate.
L’indiscusso vigore della norma
primaria, opera dunque, in questa prima fase, su un piano, propedeutico a
quello della concreta operatività, nel quale gli effetti obbligatori sorgono
esclusivamente in capo all’Esecutivo ed attengono a tutta l’attività -
preliminarmente conoscitiva e successivamente normativa - finalizzata a
sostanziare il modello di comportamento diligente pretendibile nell’interesse
degli amministrati (cd standard qualitativo).
Una volta individuatolo e
vagliatane la sostenibilità per l’amministrazione, sarà lo stesso Esecutivo a
“determinare la concreta applicazione” nel tempo. In sostanza, sul piano della
tutela, il legislatore, piuttosto che lasciare al giudice del caso concreto la
valutazione circa l’esaustività del quadro organizzativo e normativo nel
relativo divenire, ha preferito, probabilmente anche stretto dall’esigenza di
controllare il processo sì da programmarne i profili di spesa, cautelarsi
riservando allo stesso esecutivo il compito di individuare, con appositi regolamenti,
se del caso in via progressiva, finanche l’individuazione del dies a quo della
concreta applicazione.
In conclusione, allo stato,
nonostante la vigenza della norma primaria, le posizioni giuridiche in via
generale individuate e protette dalla stessa non sono ancora in concreto
prospettabili davanti ad un giudice difettando la compiuta definizione della
fattispecie lesiva o – il che è lo stesso - l’esatta individuazione del
comportamento esigibile, oltre che la fissazione del dies a quo della concreta
applicazione.
1.3. Sgombrato il campo dai dubbi
circa l’immediata vigenza ed obbligatorietà delle norme, e circoscritto il
fenomeno alla differente e più limitata questione dell’applicabilità in
concreto delle norme, appare chiaro come, per converso, le medesime
considerazioni non possano riprodursi per quelle norme del d.lgs.198/09 che
individuano fattispecie completamente definite in ogni loro aspetto, ivi
compresa l’esatta perimetrazione del comportamento lesivo. Il riferimento è, in
questo caso, all’obbligo di “emanazione di atti amministrativi generali
obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente
entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”. Quivi
tutto è compiutamente predeterminato: la posizione giuridica tutelata è
correlata all’emanazione di un atto le cui caratteristiche sono declinate
direttamente dal legislatore, è regolamentata l’azione in relazione a tutti i
profili rilevanti, è disciplinato il conseguente processo. A ben vedere, inoltre,
la previsione di legge non crea posizioni giuridiche nuove (non era esclusa
dall’ordinamento la possibilità per le associazioni portatrici di interessi
diffusi di agire per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione ad
atti generali) ma le riconosce ai singoli, così elevando gli interessi diffusi
ad interessi individualmente azionabili, a conclusione di un processo per certi
versi opposto a quello, compiuto dalla giurisprudenza, che al fine di
garantirne la tutela aveva perorato un processo di imputazione collettiva.
Dunque, ciò che muta rispetto al
passato è la legittimazione (estesa ai singoli), ed il nuovo limite del rebus
sic stantibus (la lesione, o forse meglio, l’esigibilità del comportamento
dovuto, deve essere vagliato alla luce delle risorse strumentali, finanziarie,
e umane concretamente a disposizione), che però, in relazione all’ipotesi
specifica dell’omissione di atti obbligatori per legge, non sembra avere
specifico rilievo, trattandosi di questione – quella dell’esigibilità - che il
legislatore deve avere necessariamente vagliato al momento dell’attribuzione
della potestà di emanazione dell’atto generale.
Il limite delle risorse è
questione presa a riferimento dal legislatore anche ai fini della “attuazione”
delle previsioni in materia di ricorso collettivo per l’efficienza delle
amministrazioni, prevedendosi all’art. 8 della fonte cit., che dalla stessa
“non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Tale disposizione, tuttavia, non può offrire alcun argomento per sostenere il
rinvio della concreta applicazione delle norme, anche per l’ipotesi di
omissione di atti generali; essa limitandosi a fornire indicazioni
all’Esecutivo in ordine all’impatto finanziario delle previsioni regolamentari
allo stesso demandate in materia di standards qualitativi, e non interessando
la diversa fattispecie dell’inerzia. Né potrebbe essere diversamente, essendo
la valutazione di impatto finanziario delle previsioni legislative, ivi
comprese quelle implicanti la successiva emanazione di atti generali entro un
dato termine, preoccupazione del legislatore che quel potere ha previsto.
1.4. Non vi è, in conclusione,
alcun valido motivo per escludere l’immediata operatività delle previsioni di
legge aventi ad oggetto l’omissione di atti generali, risultando irragionevole
ogni diverso approdo ermeneutico. A tali conclusioni è del resto giunta la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica nell’ambito della
direttiva n. 4 del 25 febbraio 2010, indirizzata a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs 165/2001.
2. Continuando nell’esame delle
questioni preliminari, non è contestato né contestabile che CODACONS sia
legittimata alla proposizione del ricorso in virtù dell’art. 1 comma 4 del
d.lgs 198/09, a mente del quale, ferma restando la sussistenza dei presupposti
dell’azione “il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a
tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di
utenti e consumatori di cui al comma 1”.
Non è in particolare contestato che Codacons abbia fra i propri associati anche
utenti del servizio scolastico che possano dolersi di una lesione diretta,
concreta ed attuale derivante dalla violazione di termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali obbligatori in materia di
dimensionamento, fruibilità e sicurezza delle aule.
3. Risultano altresì osservati gli
adempimenti preliminari necessari ai fini della proponibilità del ricorso: la
ricorrente ha in particolare notificato preventivamente una diffida - a tutte
le amministrazioni oggi chiamate in giudizio - ad effettuare, entro il termine
di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati
(art. 3 comma 1); ha indicato, in seno al ricorso, le ragioni per le quali il
riscontro formale fornito dall’amministrazione non possa considerarsi
sufficiente a rimuovere in modo nemmeno parziale la situazione denunciata,
deducendo, al contempo, la persistenza, totale o parziale, di quest’ultima (cfr.
art. 3, comma 2, d.lgs. 198/09)
Il ricorso è infine tempestivo
essendo stato proposto entro il termine fissato dall’art. 3 comma 2 (un anno
dalla scadenza del termine dei novanta giorni assegnati a mezzo della diffida).
4. Risultano invece irrituali tutti
gli atti di intervento depositati in cancelleria nei giorni precedenti
l’udienza di discussione.
L’art. 1 comma 3 del d.lgs. 189/09
consente ai “soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del
ricorrente” di “intervenire nel termine di venti giorni liberi prima
dell'udienza di discussione del ricorso” .
In assenza di norme processuali
specifiche (eccezion fatta per il termine), l’atto di intervento soggiace alle
formalità previste in via generale dall’art. 50 del vigente codice di rito, a
mente del quale, l’atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, essere
corredato dai documenti giustificativi, e sottoscritto ai sensi dell’articolo
40, comma 1, lettera d). Lo stesso deve inoltre essere previamente notificato
alle altre parti e depositato nei termini di cui all’articolo 45 c.p.a..
Gli atti di cui si discorre,
invece, non sono né validamente sottoscritti, né notificati, costituendo delle
semplici manifestazioni di adesione ricevute dalla ricorrente e dalla stessa
direttamente depositate, sulla falsa riga di quanto prescritto per l’azione di
classe dall’art. 140 bis del codice del consumo.
A differenze della norma ora
richiamata, tuttavia, le disposizioni del d. lgs 198/09 non autorizzano una,
pur possibile, deformalizzazione del processo amministrativo, che rimane
agganciato agli schemi generali previsti dal c.p.a anche in relazione
all’intervento degli interessati appartenenti alla pluralità dei soggetti,
dall’associazione rappresentati.
Definite le questioni preliminari
può dunque passarsi all’esame dei singoli motivi di ricorso.
5. Con il primo ed il terzo motivo
di ricorso CODACONS, dopo aver compiuto una ricostruzione della normativa
rilevante in tema di numero massimo di alunni per aula, deduce la mancata
emanazione del “piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica”
previsto dall’art. 3 comma 2 del dPR 20 marzo 2009 n. 81. La norma, da ultimo
citata, prescrive che “per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati
i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni,
per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze”.
Secondo la ricorrente, il Decreto
Interministeriale del 23 settembre 2009, emanato in dichiarata attuazione
dell’art. 3 comma 2 del dPR 81/09, non avrebbe la natura ed i requisiti di un
piano di riqualificazione scolastica ma quelli, ben più limitati, di un elenco
di edifici scolastici in situazione di criticità per i quali sono ammesse
deroghe rispetto al numero massimo di alunni. La natura contingente e non
pianificatoria dell’elenco adottato risulterebbe altresì dal limite che le
stesse amministrazioni avrebbero concordemente fissato in seno al decreto,
consistente nell’inserimento – fra le situazioni critiche - di un massimo del
28% delle strutture scolastiche insistenti nel territorio regionale.
5.1. A mezzo del secondo motivo la
ricorrente censura la mancata emanazione delle norme tecniche-quadro previste
dall’art. 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 . Quest’ultimo dispone che “……il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia
scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli
indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica
indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e
omogenei sul territorio nazionale……... In sede di prima applicazione ……… possono
essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del
Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976”. Espone la ricorrente
che, in assenza di norme tecniche quadro, ad oggi continuerebbero ancora ad
applicarsi, quali norme tecniche, quelle richiamate dalla legge del 23/96,
risalenti al lontano 1975.
Giova infine segnalare come in
tutti i motivi, sopra sinteticamente riportati, siano altresì contenute
considerazioni critiche sull’attuale livello di funzionalità e qualità delle
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla capienza delle aule,
all’idoneità e continuità dei servizi che tuttavia non si traducono in
specifiche e ben individuate domande di tutela che vadano al di là della
generica condanna dell’amministrazione all’adozione di tutti gli atti generali
obbligatori per legge.
6. L’avvocatura erariale,
ritualmente costituitasi, replica, in via preliminare deducendo la nullità del
ricorso per genericità ed indeterminatezza delle domande e, comunque, l’
inammissibilità per mancata individuazione di quelle fonti normative che
avrebbero imposto l’obbligo di provvedere a mezzo di atti generali; nel merito,
quanto al primo ed al terzo motivo, evidenzia l’avvenuta attuazione dell’art.3
comma 2 del dPR 81/09 e la non sindacabilità della bontà delle scelte e delle
valutazioni compiute a mezzo del relativo decreto interministeriale di
attuazione; quanto al secondo motivo, si sofferma a confutare le affermazioni
(pur contenute nel motivo citato) relative ai limiti minimi e massimi degli
alunni, attualmente vigenti per i vari ordini di scuola. Chiede infine
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno,
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero per la Pubblica Amministrazione
e per l’Innovazione.
7. Ritiene il Collegio che il
primo ed il terzo motivo siano fondati nei termini che seguono.
Il Decreto legge 25 giugno 2008,
n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
“disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, all’art. 64, rubricato “disposizioni in materia di organizzazione
scolastica”, ha previsto, ai fini di una “migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente”
che, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, siano adottati interventi e misure
volti ad “incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di
tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità
relative agli alunni diversamente abili”. Al contempo ha previsto, per la
realizzazione delle medesime finalità, che il Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, predisponesse, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso, “un piano programmatico di interventi volti ad
una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico”, demandando all’Esecutivo l’emanazione, entro dodici mesi, di “uno
o più regolamenti in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del
piano programmatico”.
La norma citata è stata incisa
dall'articolo 17, comma 25, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, che nel dichiarato
proposito di dare una “interpretazione autentica” dell'articolo 64, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
ha “chiarito” che il “piano programmatico si intende
perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione”, e disposto che “all'eventuale recepimento dei relativi contenuti
si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso”.
7.1. Rientra tra i regolamenti
attuativi citati, il dPR 20 marzo 2009 n. 81, contenente “norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Tale fonte normativa ha in
particolare inciso sulla formazione numerica delle classi innalzando il limite
massimo di alunni per aula rispetto alla precedenti previsioni del DM 331/98,
contestualmente abrogato in parte qua. Al contempo, al comma 2 dell’art. 3, ha previsto che “per il
solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni
per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data
24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni
scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione
dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'Università
e della Ricerca, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze”.
8. Essendo - quello appena
descritto - il quadro normativo di riferimento, è necessario, al fine di
dirimere la controversia oggetto dell’odierno esame, dare un senso compiuto e
coerente al disposto dell’art.3 comma 2, da ultimo citato, nella parte in cui
ha previsto la redazione di apposito piano generale di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, correlandovi un effetto derogatorio sebbene limitato
all’imminente anno scolastico.
Il senso è senz’altro da
individuarsi nel processo di riorganizzazione scaturito dall’aumentato rapporto
alunni/docente. Il conseguente maggiore affollamento delle aule e la relativa
inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza,
salubrità e vivibilità, costituisce infatti implicazione di carattere
strutturale non risolubile attraverso misure di carattere meramente
organizzativo, ma unicamente affrontabile attraverso una mirata
riqualificazione edilizia degli edifici e delle aule.
Non v’è dubbio che le strutture
edilizie costituiscano elemento fondamentale ed integrante del sistema
scolastico e come tali debbano avere "uno sviluppo qualitativo ed una
collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche
formative, culturali economiche e sociali" (Cfr. art. 1, legge n.23/96)
Ad affermarlo è proprio la legge
23/96 che pone il raggiungimento di tale obiettivo anche attraverso la
programmazione degli interventi tesi, in particolare: a) al soddisfacimento del
fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse
regioni entro la media nazionale……b) all'adeguamento alle norme vigenti in
materia di agibilità, sicurezza e igiene; c) all'adeguamento delle strutture
edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e
dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione; d) ad una
equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con
riferimento agli andamenti demografici; f) alla disponibilità da parte di ogni
scuola di palestre e impianti sportivi di base.
8.1. Lo stato e la funzionalità di
aule ed edifici avrebbe dovuto, del resto, essere fattore di processo oggetto
di costante monitoraggio sin dal 1996, e ciò in forza delle previsioni dello
stesso legislatore che in quell’anno ebbe la lungimiranza ed il merito di
istituire una “anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica” realizzata, curata
ed aggiornata con la collaborazione degli enti locali interessati, diretta “ad
accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio
edilizio scolastico”. Detta anagrafe, articolata per Regioni, avrebbe dovuto
costituire “lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli
di programmazione degli interventi nel settore”. (Cfr. art. 7 legge 11 gennaio
1996, n. 238).
L’utilizzo del condizionale è
necessitato, poiché, a dispetto dell’imperativo legislativo, l’anagrafe non ha
avuto, per lungo tempo, compiuta ed efficace attuazione. Lo si desume dal
tenore degli stessi atti ministeriali : ad es. nel D.M. del 16 luglio 2007,
l’amministrazione dà atto, al fine di ripartire fra le Regioni i finanziamenti
relativi al triennio 2007/2009, di dovere utilizzare, “nelle more del
completamento dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia scolastica di cui
all’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23”, i medesimi criteri e basi
di calcolo assunti nel precedente D.M. 30 ottobre 2003; ancora, l’intesa
istituzionale, raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009
relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali
situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non
strutturali negli edifici scolastici, pubbl. su G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009, ha previsto la
costituzione - presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che ne hanno il
coordinamento - di appositi Gruppi di lavoro, composti da rappresentanze degli
Uffici Scolastici Regionali, dei Provveditorati Interregionali alle Opere
Pubbliche, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, con il compito di costituire
apposite squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi sugli
edifici scolastici del rispettivo territorio e di compilare apposite schede, il
cui contenuto (evidentemente non già rilevabile dall’Anagrafe nazionale) è
destinato a confluire successivamente nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica; più di recente, in una circolare del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione - 18
febbraio 2010, consultabile dal Sito istituzionale, si riconosce che i dati
dell'anagrafe, presenti attualmente nel sistema informativo del Ministero,
necessitano di un aggiornamento, tale da consentire una conoscenza più
puntuale, almeno per quanto concerne gli aspetti di maggior rilievo, e si
invitano le istituzioni scolastiche all’inserimento, in un modulo di rilevazione
all’uopo predisposto, dei dati conoscitivi ritenuti necessari, “nella
prospettiva della realizzazione di una banca dati continuamente aggiornabile
on-line dalle singole istituzioni scolastiche”; si apprende, infine, da un
comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del MIUR il 12 novembre
2010, che “finalmente questa banca dati è stata completata e contiene per la
prima volta, oltre agli elementi strutturali (strutture portanti, coperture,
intonaci, impianto di riscaldamento, impianto idrico, impianto igienico
sanitario), anche gli elementi non strutturali degli edifici (controsoffitti,
tramezzature, parapetti, data di costruzione e ultima ristrutturazione, stato
di conservazione ed eventuale degrado, rischio sismico, presenza di barriere architettoniche,
certificazioni antincendio, idoneità statica, presenza di amianto)” e che
“attualmente l’anagrafe può essere consultata e aggiornata on line dalle
istituzioni competenti”.
8.2. In vista del perfetto
funzionamento del sistema scolastico, nell’ordinata architettura disegnatane
dal legislatore del ’96, il piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica
di cui all’art. 3 del dPR 81/2009 avrebbe dovuto costituire un atto di
programmazione (non a caso demandato al concerto tra MIUR e Miniestero dell’Economia
e delle Finanze) per l’individuazione di obiettivi, risorse e tempi, relativi
agli interventi edilizi necessari affinché gli Istituti - rilevabili
dall’anagrafe nazionale - inidonei ad ospitare in condizioni di sicurezza e
vivibilità il numero degli alunni imposto dalla rivisitazione degli indici di
affollamento, fossero messi in condizione di farlo. Nelle more e, limitatamente
all’anno scolastico 2009/2010, le scuole interessate dal piano di
riqualificazione avrebbero potuto ottenere deroghe in ordine al numero massimo
di alunni per aula, potendo continuare ad avvalersi dei vecchi limiti di cui al
DM 331/98.
Qualsiasi diversa interpretazione
non avrebbe ragione giustificatrice. In particolare non sarebbe ragionevole
intendere la norma come avente l’unica e sterile finalità di consentire la
deroga per il solo anno scolastico 2009/2010 in favore di un elenco di scuole
disagiate, non foss’altro perché, così argomentando a) il problema si
ripresenterebbe intatto per gli anni scolastici successivi e, b) non avrebbe
senso alcuno aver espressamente e chiaramente precisato che la deroga è
limitata “solo” all’anno scolastico citato.
E’ invece quanto hanno
apparentemente fatto il MIUR ed il MEF, i quali, con decreto interministeriale
del 23 settembre 2009, nel dichiarato intento di definire “nell’ambito del
predetto piano”, un elenco di scuole per le quali potrebbero restare confermati
i pregressi limiti numerici di cui al DM 331/98, hanno compilato un elenco
delle scuole in situazione potenzialmente critica grazie alle (scarne e datate)
informazioni prelevabili dall’anagrafe nazionale, indi hanno demandato a
ciascun Ufficio Scolastico Regionale di individuare, nell’ambito dell’elenco
citato, le scuole effettivamente inidonee, fissando al contempo il limite massimo
del 28% delle strutture scolastiche complessivamente facenti capo ai rispettivi
territori.
L’elenco è ovviamente cosa diversa
dal piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica e può
qualificarsi ed al contempo giustificarsi solo quale misura urgente e
provvisoria per l’individuazione delle scuole che, per il solo anno scolastico
2009/2010, avrebbero potuto ottenere la più volte citata deroga, in attesa
dell’adozione del piano di riqualificazione e, soprattutto, della conseguente
attuazione.
Ergo, il piano generale di
riqualificazione dell’edilizia scolastica non è stato ancora adottato,
costituendo,come appena chiarito - il decreto interministeriale del 23
settembre 2009 - misura diversa ed eterogenea, di natura urgente e provvisoria,
per garantire la vivibilità degli ambienti delle scuole inidonee ad ospitare
classi più numerose di quelle pregresse, nelle more di una loro necessaria
riqualificazione a mezzo del piano.
9. Rimane da chiarire una
circostanza ulteriore, ossia, se l’inerzia delle amministrazioni citate si sia,
o meno, protratta così a lungo da violare il termine di legge.
Al fine di accedere alla tutela
prevista dal d.lgs 198/2009, infatti, la lesione di cui si duole la pluralità
degli utenti, e per essa l’associazione, deve derivare dalla “mancata
emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto
normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da
una legge o da un regolamento” (Cfr. art. 1, cit.).
Se è pacifico che il piano di
riqualificazione sia un atto generale obbligatorio giusto il disposto dell’art.
3 del dPR 81/09, qualche dubbio potrebbe invece residuare per via della mancata
contestuale fissazione di un termine. Lo stesso, tuttavia, può agevolmente
sciogliersi alla luce di una lettura sostanzialistica ed utile della norma che
ne ha imposto l’adozione, giacché essa fa riferimento al “solo” anno scolastico
2009-2010, così lasciando intendere che per gli anni successivi debba già
risultare adottato ed attuato il piano di riqualificazione. Vieppiù, per lo
stesso anno scolastico citato, la norma impone che le istituzioni scolastiche
alle quali concedere la deroga, siano già “individuate in un apposito piano
generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica”, indi lo stesso, a
stretto rigore, fermi restando i tempi per la sua attuazione, avrebbe comunque
dovuto essere adottato prima dell’anno scolastico 2009/2010.
Essendo - quello descritto - un
riferimento temporale che comunque individua il dies a quem per l’emanazione
dell’atto per cui è causa nell’inizio dell’anno scolastico indicato, è evidente
che l’inerzia (non elisa dall’adozione del descritto elenco di scuole) si sia
già protratta ampiamente oltre il termine di legge.
10.
A diverse conclusioni deve invece addivenirsi in relazione al
secondo motivo di ricorso, ed in particolare, alla mancata emanazione delle
“norme tecniche-quadro” contemplate dall’art. 5 della legge 11 gennaio 1996, n.
23, che invece ne imponeva l’adozione nel termine di 90 gg. dalla propria
entrata in vigore.
Non v’è dubbio che, nel caso di
specie, trattasi di atto a carattere normativo, come tale escluso dall’ambito
di applicazione del d.lgs. 198/09 il quale, in modo non equivoco, assume la
natura “non normativa” dell’atto generale a presupposto essenziale ed
imprescindibile dell’azione. La relativa domanda è pertanto inammissibile.
11. Inammissibili, infine,
risultano tutte le censure direttamente od indirettamente riferite all’attuale
situazione delle scuole italiane. Esse attengono al rispetto di uno standard di
funzionalità e qualità il cui sindacato giudiziale, pur normativamente
previsto, non risulta ancora predicabile alla luce di quanto in premessa
osservato.
12.
In ragione dell’esito complessivo del giudizio, della novità e
complessità del contenzioso e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sul
tema, sono ravvisabili giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, accertata la
mancata emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto
dall’art.3 del dPR 81/09, ordina al Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca scientifica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
l’emanazione, di concerto, del predetto piano generale, entro giorni 120 dalla
comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’uopo utilizzando le
risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Lo dichiara inammissibile per il
resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa, che quest’ultima ne dia notizia sul
proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del d.lgs 198/2009.
Nota
1.
Il caso deciso.
La questione è
la seguente.
Il CODACONS, a
seguito della ricezione di numerose segnalazioni da insegnanti, studenti e
genitori, ha lamentato la diffusa inosservanza degli indici minimi di edilizia
scolastica e dell’indice di massimo affollamento delle aule scolastiche –
dettati dalle leggi nn. 820/1971, 23/1996 e 133/2008 e dai D.P.R. nn. 81/2009 e
89/2009 – descrivendo situazioni di pericolo e disagio, stigmatizzate con
l’espressione “classi- pollaio”.
Il CODACONS ,
con propria nota del 16/01/2010, ha diffidato ex art. 1 D. lgs. n. 198/2009 il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (c.d. MIUR) , il Ministero
dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (c.d. MEF), il
Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, gli Uffici
Scolastici Regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto, Sardegna e Toscana, ad
adottare, entro il termine dei successivi novanta giorni, tutti gli atti
amministrativi generali resi obbligatori dalle leggi nn. 820/1971, 23/1996 e
133/2008 e dai D.P.R. nn. 81/2009 e 89/2009 in materia di formazione delle
classi scolastiche e dimensionamento della rete scolastica, ed a risarcire il
danno derivante all’associazione ed ai singoli utenti dal perdurante
comportamento omissivo.
Il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha fornito riscontro alla
diffida sostenendo che: a)il CODACONS non aveva fornito indicazioni analitiche
e concrete in ordine ai casi di sovraffollamento; b)il CODACONS non aveva
indicato quali fossero gli atti amministrativi generali ed obbligatori, ex
lege, la cui mancata adozione avrebbe provocato la denunciata
situazione di grave sovraffollamento; c)a seguito del decentramento attuato con
il D. lgs. n. 112/1998 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
non ha competenza in ordine agli
strumenti potenzialmente risolutivi della problematica, poiché spettano allo
Stato, e per esso al MIUR, esclusivamente l’organizzazione della rete
scolastica, l’assegnazione delle risorse e del personale alle istituzioni
scolastiche; spettano alle Regioni la programmazione dell’offerta formativa
integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della
rete scolastica regionale nell’ambito delle risorse assegnate e, sulla base dei
piani provinciali, la determinazione del calendario scolastico; spettano alle
Province, in relazione all’istruzione secondaria, ed ai Comuni, per i livelli
inferiori della scuola, i compiti e le funzioni concernenti l’istituzione, l’aggregazione, la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione, la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica,
i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
con handicap o in situazioni di svantaggio, il piano di utilizzazione degli
edifici e di uso delle attrezzature, la sospensione delle lezioni in casi gravi
ed urgenti; in materia di edilizia
scolastica sono Province e Comuni a dover provvedere alla realizzazione, alla
fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.
In seguito il CODACONS notificava
“ricorso per l’efficienza delle amministrazioni” ex D. lgs. n. 198/2009 al fine
dell’ottenimento della condanna delle, anzidette, PP. AA. alla emanazione
degli, obbligatori, atti generali, richiedendo, in sede cautelare, la
pubblicazione telematica del ricorso
proposto.
Nelle more della decisione, sono
stati depositati, dal CODACONS, numerosi atti di intervento adesivo da parte di
insegnanti, studenti e genitori.
2.
La questione.
Le
pubbliche amministrazioni competenti sono tenute ad adottare atti
amministrativi di carattere generale, ed ogni altro atto, necessari a riportare
in termini di normale tollerabilità l’emergenza legata ai denunziati indice
minimo di edilizia scolastica ed indice di massimo affollamento delle aule
scolastiche, che hanno generato situazioni di pericolo e disagio stigmatizzate
con l’espressione “classi- pollaio”?
3.
La risposta del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis
– sentenza 20 gennaio 2011 n. 552.
I
giudici amministrativi capitolini, accertata la mancata emanazione del piano
generale di edilizia scolastica previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 82/2009,
hanno ordinato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, la emanazione, di concerto,
dell’anzidetto piano generale, a tal uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane
già assegnate in via ordinaria e senza nuovi maggiori oneri per la finanza
pubblica, al fine di riportare in termini di normale tollerabilità l’emergenza
legata ai denunziati indice minimo di edilizia scolastica ed indice di massimo
affollamento delle aule scolastiche.
4.
Nota esplicativa.
L’art.
2 co. 445- 447 L.
n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto l’art. 140- bis
all’interno del D. lgs. n. 206/2005, segnando l’ingresso, nell’ordinamento
giuridico italiano, dell’istituto, di origine anglosassone, della class
action ovvero “azione collettiva”, cioè l’azione legale mediante la quale
una associazione rappresentativa dei consumatori rivendica la tutela giudiziale
di un “interesse diffuso”,
E’
molto importante, ai fini della corretta disamina ermeneutica del diktat amministrativo
sottoposto al mio vaglio, prendere in considerazione le caratteristiche
salienti dell’anzidetta class action: a)è promuovibile dalle
associazioni dei consumatori maggiormente rapprsentative; b)gli effetti del
giudicato è esteso solo ai partecipanti ovvero intervenienti al processo, con
la specificazione che la mancata adesione non pregiudica il diritto di azione;
c)si può ottenere il risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme di
danaro ai singoli consumatori; d) il risarcimento dei danni beneficia
esclusivamente i partecipanti alla class action; e)il foro esclusivo è
quello di residenza dell’ente che ha posto in essere il comportamento
pregiudizievole.
Per
quanto concerne la disciplina processualistica dell’”azione collettiva”: a)il
tribunale nella prima udienza valuta l’”ammissibilità dell’azione” e la “non
manifesta infondatezza dell’azione”; b)se il tribunale accoglie la domanda
fissa i criteri per la determinazione del danno da liquidare, individuando,
altresì, il suo tetto minimo; c)qualora il tribunale emani una sentenza di
accoglimento della class action, deve notificarla all’ente responsabile
del pregiudizio che, entro sessanta giorni, deve proporre, all’associazione
rappresentativa dei consumatori, una “somma definitiva di risarcimento” che,
qualora accettata, costituisce titolo esecutivo; d)se l’ente, cui è ascrivibile
la responsabilità, non provvede alla proposizione di tale somma di danaro
ovvero quest’ultima non è accettata dalle parti lese, v’è la formazione di una
camera di consiglio – formata da un avvocato nominato dell’ente, un avvocato
scelto dal tribunale ed un avvocato scelto dai promotori della class action –
nell’ambito della quale si provvederà alla quantificazione definitiva della
somma da destinare alle parti lese dal comportamento pregiudizievole dell’ente.
Nel
caso sottoposto alla mia attenzione, il CODACONS è intervenuto in giudizio
avanti al Tar Lazio, sede di Roma, per ottenere la condanna del ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e delle altre amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di
propria competenza, all’adozione degli, obbligatori, atti amministrativi di
carattere generale e di ogni altro atto necessari a riportare in termini di normale
tollerabilità l’emergenza legata alla
diffusa inosservanza degli indici minimi di edilizia scolastica e dell’indice di massimo affollamento della
aule, generanti situazioni di pericolo e disagio stigmatizzate con
l’espressione “classi- pollaio”.
I
giudici amministrativi capitolini hanno sottolineato la necessarietà di un
processo di riorganizzazione scaturente dall’aumentato rapporto alunni/docenti,
cui è conseguito il maggiore affollamento delle aule e la relatività inidoneità
delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e
vivibilità, problematiche unicamente affrontabili attraverso una mirata
riqualificazione edilizia degli edifici e delle aule scolastiche, dal momento
che le strutture edilizie costituiscono
elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico e come tali
devono avere uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio
adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali,
economiche e sociali.
Da
un comunicato stampa pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero
dell’Istruzione, Università e e Ricerca è emersa la avvenuta creazione,
legislativamente imposta, dell’”Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica”,
realizzata, curata ed aggiornata con la collaborazione degli enti locali
interessati, e diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la
funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, e contenente la indicazione
degli “elementi strutturali” (strutture portanti, coperture, intonaci, impianto
di riscaldamento, impianto idrico, impianto igienico sanitario) e degli
“elementi non strutturali degli edifici” (controsoffitti, tramezzature,
parapetti, data di costruzione ed ultima ristrutturazione, stato di
conservazione ed eventuale degrado, rischio sismico, presenza di barriere
architettoniche, certificazioni antincendio, idoneità statica, presenza di
amianto).
Nel
decisum oggetto del mio vaglio critico, i giudici amministrativi
laziali, accertata la mancata emanazione del piano generale di edilizia
scolastica previsto dall’art. 3 D.P.R. n. 81/2009, hanno ordinato al Ministero
dell’Istruzione, Universaità e Ricerca ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze l’emanazione, di concerto, dell’anzidetto piano generale entro
centoventi giorni dalla comunicazione ovvero notificazione della sentenza, a
tal uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate
in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.
I precedenti giurisprudenziali.
T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, 23 marzo 1999, n. 229; afferma che “i rimedi che l’art. 3 L. n. 281/1998 appresta per
la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori ed utenti vanno inseriti
nella categoria delle class action ben nota ad altri ordinamenti: ne
consegue che l'associazione che si propone di tutelare i consumatori e gli
utenti ha una legittimazione, se del caso concorrente con quella
dell'interessato, per la tutela delle posizioni soggettive indicate nell'art. 1 L. n. 281/1998. Pertanto,
l'eventuale titolare del diritto potrà agire singolarmente, a tutela preventiva
o successiva della propria situazione protetta nelle materie indicate, così
come potrà essere l'associazione ad assumere l'iniziativa in tale senso, anche
senza l'accordo della persona eventualmente lesa.
6.
Gli spunti bibliografici.
F.Caringella,
Lezioni di diritto amministrativo, 2008, Ed. Dike giuridica;
F.Caringella, R. De Nictolis, R. Giovagnoli,V. Poli,
Manuale di giustizia amministrativa, 2008, Ed. Dike giuridica;
F. Caringella,
Manuale di Diritto amministrativo, 2007, Ed. Giuffrè;
F.Caringella,
Manuale di diritto amministrativo, 2008, Ed. Giuffrè ;
R.
Giovagnoli-M.Fratini, Le nuove regole dell’azione amministrativa al vaglio
della giurisprudenza, 2007, Ed. Giuffrè;
E. Casetta,
Manuale di diritto amministrativo, 2006, Ed. Giuffrè;
S. Cassese,
Trattato di Diritto Amministrativo, Diritto Amministrativo Generale, tomi I e
II, 2003, Ed. Giuffrè.
Paolo Baiocchetti
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