|
Le condizioni di procedibilità dell'azione penale, la querela (atto, rinuncia e remissione), istanza e richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere, gli atti di indagini consentiti e quelli assolutamente vietati
ARTICOLO 336
Querela.
1. La querela
[120 s. c.p.] è proposta mediante dichiarazione
nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si
manifesta la volontà che si proceda
in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
ARTICOLO 337
Formalità della querela.
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma 2,
alle autorità alle quali può essere presentata denuncia [331, 333] ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica [2703 c.c.; 110],
può essere anche recapitata da un
incaricato o spedita per posta in piego raccomandato [107 att.].
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente [357, 373, 3803, 3813], il verbale in cui essa è
ricevuta è sottoscritto [110] dal
querelante o dal procuratore speciale [122].
3. La dichiarazione
di querela proposta dal legale
rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione
deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L'autorità che riceve la querela provvede
all'attestazione della data [111] e del luogo della presentazione,
all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero [51].
ARTICOLO 338
Curatore speciale per
la querela.
1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il
termine per la presentazione della querela
[124 c.p.] decorre dal giorno in cui è
notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina
provvede, con decreto motivato, il
giudice per le indagini preliminari [328] del luogo in cui si trova la
persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno
per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte
civile nell'interesse della persona offesa [77].
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale
sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le
indagini preliminari o il giudice che procede.
ARTICOLO 339
Rinuncia alla
querela.
1. La rinuncia
espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore
speciale [122], con dichiarazione
sottoscritta [110], rilasciata
all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche
essere fatta oralmente a un ufficiale di
polizia giudiziaria [57] o a un notaio, i quali, accertata l'identità del
rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto
dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni
e per il risarcimento del danno [74].
ARTICOLO 340
Remissione della
querela.
1. La remissione
della querela [152-156 c.p.] è fatta
e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], con
dichiarazione ricevuta dall'autorità
procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria [57] che deve
trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione
sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela [339].
3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155, comma 4,
del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.
4. Le spese del
procedimento sono a carico del
querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente
convenuto (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 13 l. 25 giugno 1999, n.
205.
ARTICOLO 341
Istanza di
procedimento.
1. L'istanza di procedimento [9, 10, 58-bis, 130 c.p.] è proposta dalla persona offesa con le forme
della querela [337, 357, 373].
ARTICOLO 342
Richiesta di
procedimento.
1. La richiesta di procedimento [8, 11, 58-bis, 127-129, 313
c.p.] è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto [110] dall'autorità competente.
ARTICOLO 343
Autorizzazione a
procedere.
1. Qualora sia prevista
l'autorizzazione a procedere [313 c.p.], il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344
[111 att.] (1).
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è
fatto divieto di disporre il fermo
[384] o misure cautelari personali
[280-290, 312, 313] nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista
l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale [249, 352] o domiciliare [250, 251, 352], a
ispezione personale [245], a
ricognizione [213, 214], a
individuazione [361], a confronto
[211, 212], a intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni [266 s.]. Si può procedere all'interrogatorio
[65, 364, 374] solo se l'interessato lo
richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di
autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza [382] di uno dei delitti indicati nell'articolo 380, commi 1 e 2. Tuttavia, quando
l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati
atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili
con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 (2) (3).
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei
commi 2 e 3 non possono essere
utilizzati [191].
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può
essere revocata.
(1) Per l'autorizzazione a procedere in ordine a reati
ministeriali, v. l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 e l. 5 giugno 1989, n. 219. V.
anche l'art. 96 Cost., come sostituito dall'art. 1 l. cost. n. 1, cit. Per
l'autorizzazione a procedere nei confronti dei giudici della Corte
costituzionale, v. art. 32l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
(2) Periodo così sostituito dall'art. 2 l. 20 giugno 2003,
n. 140.
(3) Per i procedimenti riguardanti i Presidenti della
Repubblica, del Senato, della Camera dei deputati, del Consiglio dei ministri,
della Corte costituzionale v. l. n. 140, cit.; per i procedimenti riguardanti i
membri del Parlamento v. art. 68 Cost., nonché la l. n. 140, cit.
ARTICOLO 344
Richiesta di
autorizzazione a procedere.
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione [343; 111 att.] prima di procedere a giudizio direttissimo [449 s.] o di richiedere il giudizio immediato
[453], il rinvio a giudizio [405 4,
416], il decreto penale di condanna [459]
o di emettere il decreto di citazione a
giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel
registro delle notizie di reato [335] del nome della persona per la quale è
necessaria l'autorizzazione (1).
2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione
è stata arrestata in flagranza [343 3],
il pubblico ministero richiede
l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida [391].
3. Il giudice sospende il processo [181b] e il pubblico
ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia
sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo [449 s.]
ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte
del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione
delle prove richieste dalle parti [467].
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente [18] contro
gli imputati per i quali
l'autorizzazione non è necessaria.
(1) Comma così modificato dall'art. 182 d.lgs.. 19 febbraio
1998, n. 51.
ARTICOLO 345
Difetto di una
condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale.
1. Il provvedimento di archiviazione
[409, 411] e la sentenza di proscioglimento
[529] o di non luogo a procedere
[425], anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata
la mancanza della querela [336], della
istanza [341], della richiesta [342] o dell'autorizzazione a procedere [343],
non impediscono l'esercizio dell'azione penale [405] per il medesimo fatto
e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la
richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione
personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice
accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle
indicate nel comma 1.
ARTICOLO 346
Atti compiuti in
mancanza di una condizione di procedibilità.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di
una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare [112
att.] necessari ad assicurare le fonti
di prova [348] e, quando vi è pericolo
nel ritardo, possono essere assunte
le prove previste dall'articolo 392.
|