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Il datore di lavoro e gli obblighi sulla sicurezza |
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La norma definitoria di cui all'art. 2 del TU in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, nel far proprio il consolidato orientamento sostanzialistico della giurisprudenza penale di legittimità e ricalcando l'analoga definizione contenuta nel precedente D.Lgs n 626 del 1994 descrive il datore di lavoro in chiave alternativa:
come il titolare del rapporto di lavoro;
come colui che ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità organizzativa essendo munito dei relativi poteri di spesa.
L'impostazione sostanzialistica in ordine all'individuazione del datore di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme penali in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro si coglie anche nell'art. 299 del TU dove si chiarisce che le posizioni di garanzia che gravano sul datore di lavoro si estendono a quanti esercitano in concreto i relativi poteri giuridici.
Ne consegue che, ove vi sia una pluralità di unità produttive, ciascuna di esse sarà presidiata da un datore di lavoro che sarà garante della sicurezza dei lavoratori nell'unità di competenza nonostante il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti sia riferibile formalmente ad un unico datore di lavoro.
Stante, dunque, la frequente concorrenza di diversi soggetti che, a vario titolo, rivestono la posizione di datore di lavoro nell'azienda, si pone la questione della graduazione delle rispettive responsabilità penali.
Il datore di lavoro formale rimane garante della sicurezza di tutti i lavoratori solo laddove non abbia formalmente strutturato l'azienda in una pluralità di articolazioni al cui vertice siano stati posti soggetti dotati di autonomia organizzativa e di spesa.
In tale ultimo caso onere del datore di lavoro formale sarà solo quello di predisporre un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro dovendo rispondere in via immediata dei fatti occorsi nella singola unità produttiva solo il soggetto che sia stato posto al vertice della stessa.
Analogamente nelle pubbliche amministrazioni, come statuisce il medesimo art 2 del D.Lgs n 81/2008 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice.
In ogni caso il datore di lavoro non può mai delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento di prevenzione e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Gli obblighi di datore di lavoro e dirigente in materia di sicurezza sono poi analiticamente individuati nel successivo art. 18 alla cui lettura dunque si rinvia.
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