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Il conflitto di competenza si verifica allorchè più giudici speciali e ordinari o più giudici ordinari si ritengano, per il medesimo fatto attribuito alla medesima persona, competenti o incompetenti a decidere. Il conflitto di competenza può essere denunciato o rilevato d'ufficio dal giudice. La denuncia può poi essere effettuata dalle parti private o dal PM. Il conflitto di competenza si risolve con la declinatoria della competenza da parte di uno dei giudici in conflitto o con sentenza resa in camera di consiglio dalla Suprema Corte interessata da uno dei giudici in conflitto della questione. Qui di seguito, le norme del codice di procedura in merito ai conflitti di competenza ed un modello di denuncia di conflitto di competenza da parte dell'imputato.
ARTICOLO 28
Casi di conflitto.
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici
ordinari e uno o più giudici
speciali contemporaneamente prendono
o ricusano di prendere cognizione del medesimo
fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici
ordinari contemporaneamente prendono
o ricusano di prendere cognizione del medesimo
fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui
conflitti si applicano anche nei casi
analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare [416 s.] e giudice del dibattimento, prevale la decisione di
quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini
preliminari [326 s.], non può
essere proposto conflitto positivo
[54] fondato su ragioni di competenza
per territorio determinata dalla connessione
[16].
ARTICOLO 29
Cessazione del
conflitto.
1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto
del provvedimento di uno dei giudici
che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria
incompetenza.
ARTICOLO 30
Proposizione del
conflitto.
1. Il giudice che rileva
un caso di conflitto [28] pronuncia ordinanza
con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con
l'indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può
essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia
è presentata nella cancelleria di uno
dei giudici in conflitto, con dichiarazione
scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il
giudice trasmette immediatamente alla
corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti
necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei
difensori e con eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la
denuncia previste dai commi 1 e 2 non
hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.
ARTICOLO 31
Comunicazione al
giudice in conflitto.
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la
denuncia previste dall'articolo 30 ne dà
immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette
immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla
risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con
eventuali osservazioni.
ARTICOLO 32
Risoluzione del
conflitto.
1. I conflitti sono decisi
dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le
forme previste dall'articolo 127 [611]. La corte assume le informazioni e
acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della
sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi
giudici ed è notificato alle parti
private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27
ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione
effettuata a norma del comma 2.
Ill.mo Sig. Giudice di pace,
l'Avv. .... del Foro di ...., con studio in ...., via ...., n. ...., difensore del Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ....,
- che il Sig. .... è imputato di .... nel procedimento penale n. .... pendente innanzi a codesto Ufficio;
- che le medesime imputazioni formano oggetto di procedimento penale anche innanzi al .... di ...., come si evince dalla documentazione prodotta;
- che nel caso di specie ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 30 c.p.p.;
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., trasmettere immediatamente alla Suprema Corte di Cassazione la presente denuncia di conflitto positivo di competenza , unitamente alla documentazione allegata e alla copia degli atti che la S.V. Ill.ma riterrà necessari per la risoluzione del conflitto .
...., lì ....
(Avv. ....)