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Come noto, a mente degli artt. 1171 cc e 1172 cc, i
presupposti per incardinare delle azioni per la denuncia di nuova opera e per
danno temuto sono il timore che da nuova opera da altri intrapresa sul fondo
vicino derivi danno alla cosa che forma oggetto della proprietà o del possesso
dell’istante (denuncia di nuova opera e in tal caso l’azione non può essere
intrapresa decorso un anno dall’inizio dell’opera e quando questa sia
terminata) ovvero il pericolo di un danno grave e prossimo derivante da un
edificio, albero o altre cose già esistenti nel fondo vicino (denuncia di danno
temuto).
Prima del giudizio di merito competente a conoscere le
azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto è il giudice del luogo in
cui è posto l’immobile. In corso di causa è competente il giudice che ha cognizione
sul merito.
Il procedimento è quello ordinario previsto per tutti i
procedimenti cautelari, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.
n. 80 del 2005 all’art. 669 octies cpc, trattandosi di procedimenti volti a
conseguire provvedimenti anticipatori degli effetti del giudizio di merito, i
provvedimenti conclusivi degli stessi non hanno più una portata necessariamente
interinale essendo destinati a sopravvivere anche laddove il giudizio di merito
non sia intrapreso o si estingua.
In caso di accoglimento della domanda cautelare di denuncia
di nuova opera o di denuncia di danno temuto, poi, per effetto della L. n. 69
del 2009 il Giudice sarà chiamato a statuire sulle spese di lite.
ARTICOLO 688
Forma dell'istanza.
[I]. La denuncia di
nuova opera [1171 c.c.] o di danno temuto [1172 c.c.] si propone con ricorso al giudice (1) competente a norma
dell'articolo 21 [28, 669-ter].
[II]. Quando vi è causa
pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater (2).
(1) V. sub art. 660.
(2) Comma così sostituito dall'art. 76 l. 26 novembre 1990,
n. 353.
ARTICOLO 691
Contravvenzione al
divieto del giudice.
[I]. Se la parte alla
quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di
fatto [1171 2, 1172 c.c.] contravviene
all'ordine, il giudice, su ricorso
della parte interessata, può disporre con ordinanza
che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [612 ss.].
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