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Le dichiarazioni indizianti e l'interrogatorio dell'indagato, i diritti della persona sottoposta a indagini, gli avvertimenti, le modalità formali e il contenuto sostanziale dell'interrogatorio, la contestazione precisa del fatto attribuito e l'indicazione delle fonti di prova
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ARTICOLO 63
Dichiarazioni
indizianti.
1. Se davanti
all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata [60] ovvero una
persona non sottoposta alle indagini
[61] rende dichiarazioni dalle quali
emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che
a seguito di tali dichiarazioni potranno
essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [96]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [191].
2. Se la persona
doveva essere sentita sin dall'inizio in
qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate
[191].
ARTICOLO 64
Regole generali per
l'interrogatorio (1).
1. La persona
sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [284-286] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio
[350 1], salve le cautele necessarie
per prevenire il pericolo di fuga o di
violenze [474].
2. Non possono
essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti [188].
3. Prima che abbia
inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni
potranno sempre essere utilizzate nei
suoi confronti;
b) salvo quanto
disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà
di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il
suo corso;
c) se renderà dichiarazioni
su fatti che concernono la responsabilità
di altri, assumerà, in ordine a tali
fatti, l'ufficio di testimone, salve
le incompatibilità previste dall'articolo
197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (2).
3-bis. L'inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese
dalla persona interrogata. In mancanza
dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità
di altri non sono utilizzabili nei
loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (2).
(1) Per la responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, v. art. 442d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
(2) L'originario comma 3 è stato sostituito con i commi 3 e
3-bis dall'art. 2 l. 1° marzo 2001, n. 63. Il testo del comma era il seguente:
«3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita
che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non
rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».
ARTICOLO 65
Interrogatorio nel
merito (1).
1. L'autorità giudiziaria [294, 299, 301, 363, 364, 388,
391] contesta alla persona sottoposta
alle indagini in forma chiara e
precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2. Invita,
quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.
3. Se la persona
rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione
nel verbale [134]. Nel verbale è fatta anche
menzione, quando occorre, dei
connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
(1) Per la responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, v. art. 442d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
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