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La nomina del difensore di fiducia |
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All'imputato o all'indagato è conferita la facoltà di nominare un difensore di fiducia, in caso di omessa nomina o di rinuncia/revoca dell'incarico fiduciario o di mancata accettazione da parte del difensore di fiducia nominato, viene, nelle fasi processuali che richiedono la presenza di un difensore, assegnato, da parte dell'autorità procedente, un difensore d'ufficio all'imputato o all'indagato.
La nomina del difensore di fiducia, per poter dispiegare effetti, necessita quindi dell'accettazione da parte del professionista (desumibile, peraltro, anche da comportamenti concludenti); gli effetti della mancata accettazione della difesa fiduciaria si producono dal momento in cui questa è resa nota all'autorità procedente.
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Per consulenza ed assistenza nel campo del diritto penale
L'imputato o l'indagato ha diritto di nominare in ogni stato e grado
del processo sino a due difensori di fiducia, con mancanza di effetti
per le nomine ulteriori.
In caso di nomina di due difensori di fiducia, l'avviso relativo alla
data fissata per l'udienza deve essere notificato ad entrambi i
difensori e l'omissione dell'avviso anche ad uno solo dei due configura
una nullità a regime intermedio ex artt. 179 cpp 1° comma 180 cpp.
L'eventuale conferimento di incarico ad un terzo difensore di fiducia,
invece, è improduttivo di effetti giuridic sino al momento in cui non
intervenga un atto di revoca dei precedenti difensori ex artt. 24 disp.
att. cpp.
Sull'imputato grava l'onere di attivarsi affinchè la nomina giunga a
conoscenza del difensore di fiducia nominato e la nomina fiduciaria
esplica i suoi effetti per tutto il corso del giudizio, salve
successive revoche o rinunce.
Modello di nomina di difensore di fiducia
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