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Diffamazione a mezzo internet
La diffamazione a mezzo internet è, secondo le precisazioni fornite dalla giurisprudenza della Suprema Corte, un reato di evento, dacchè la sua consumazione postula che la condotta diffamatoria, consistente nell'immissione del contenuto lesivo nella rete, sia percepita dai destinatari individuati dall'art. 595 cc.
La configurazione della diffamazione a mezzo internet come reato di evento ha, peraltro, condotto la Suprema Corte a ritenere punibile il relativo fatto di reato a mente della legge penale italiana anche se la condotta offensiva era stata realizzata su un sito aperto all'estero e quindi fuori del territorio nazionale.
La dottrina prevalente, invece, sosteneva che, a differenza dell'ingiuria, la diffamazione a mezzo internet non implicasse, ai fini della sua consumazione, l'evento dell'offesa essendo invece sufficiente l'immissione del contenuto offensivo nella rete, con ogni conseguenza in ordine all'individuazione del tempus e soprattutto del locus commissi delicti.


Cassazione penale  sez. V 27 dicembre 2000 n. 4741

Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più, fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa.


L'utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o scritti atti ad offendere un soggetto è azione idonea a ledere il bene giuridico dell'onore nonché potenzialmente diretta "erga omnes", pertanto integra il reato di diffamazione aggravata.

La considerazione del carattere transnazionale dello strumento con cui si realizza l'offesa non sposta la giurisdizione del giudice italiano, posto che in virtù dell'art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando su di esso si sia verificata, in tutto o in parte, l'azione ovvero l'evento che ne sia conseguenza.

Il reato di diffamazione è configurabile anche quando la condotta dell'agente consista nella immissione di scritti o immagini lesivi dell'altrui reputazione nel sistema "internet", sussistendo, anzi, in tal caso, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma 3 c.p. In detta ipotesi, qualora l'immissione sia avvenuta all'estero, trova applicazione, ai fini della perseguibilità del reato in Italia, la regola dettata dall'art. 6 comma 2 c.p., dovendosi intendere come "evento" del reato la percezione del messaggio diffamatorio nel territorio nazionale da parte di una indistinta generalità di soggetti abilitati ad accedere al sistema "internet", nulla rilevando che tra costoro vi sia o possa esservi lo stesso soggetto diffamato.




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