CCNL edilizia - scheda

CCNL edilizia industria - CAMPO DI APPLICAZIONE
 

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 19 aprile 2010

accordo 19 aprile 2010 rinnovo

accordo 1° luglio 2014 rinnovo

accordo 18 luglio 2018 rinnovo

verbale 4 aprile 2019 apprendistato

comunicato 17 ottobre 2019 contributo Prevedi

accordo 19 novembre 2019

accordo 23 marzo 2020

accordo 10 settembre 2020

Parti stipulanti

ANCE e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil

Decorrenza e durata

1° luglio 2018 – 30 settembre 2020

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

Livello

Qualifica

Declaratorie contrattuali

7 Q

Quadri

Lavoratori che svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.

7

Impiegati 1a categoria super

Impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6º livello, nonchè una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

6

Impiegati di 1a categoria

Impiegati, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.

5

Impiegati di 2a categoria

Impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.

4

Impiegati e operai di 4° livello

Il c.c.n.l. non prevede declaratorie per il livello ma solo profili professionali

3

Impiegati di 3a categoria e operai specializzati

Impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

Operai specializzati ovvero gli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente a tirocinio o a preparazione tecnico-pratica.

2

Impiegati di 4a categoria e operai qualificati

Impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.

Operai qualificati ovvero gli operai in grado di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

1

Impiegati di 4a categoria, primo impiego e operai comuni

Impiegati di primo impiego che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione.

Operai comuni ovvero operai capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.

Aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati.

Laureati e diplomati

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla 2ª per i laureati ed alla 3ª per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

- agli impiegati laureati, se mantenuti in 2ª categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile;

- agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3ª categoria, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile.

Il titolo di studio deve essere comunicato per iscritto all'impresa, all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

Caposquadra

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione (paga base di fatto, ex contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Al lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato oltre alla predetta maggiorazione.

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Lavoratori svolgenti mansioni della categoria superiore: dopo 3 mesi (impiegati ) o 2 mesi consecutivi di effettiva prestazione (operai) spetta la categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e la retribuzione deve essere superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza tra il minimo della categoria di provenienza e quello di assegnazione.

Il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria super e di 1ª categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

Operaio temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore: spetta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Operaio adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche: deve essere inquadrato nella qualifica della categoria superiore e ne deve percepire la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.

Svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro: non determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, trascorso un periodo di 6 mesi spetta la qualifica di quadro.

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione mensile

·         Divisore orario: 173 (discontinui, 208)

·         Divisore giornaliero: 25

·         Retribuzione mensile:
- operai: minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale (cessa dal 1° gennaio 2011), indennità territoriale di settore, utile di cottimo, maggiorazione per i capisquadra, ogni altro compenso a carattere continuativo, escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese
- impiegati: stipendio, superminimi collettivi e ad personam, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, scatti di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili, indennità sostitutiva della mensa, indennità di cassa e maneggio denaro, indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria, indennità di zona malarica, ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, rateo della tredicesima mensilità, del premio annuo e del premio di fedeltà
Per i laureati e i diplomati sono previste maggiorazioni percentuali sui minimi tabellari.

·         Indennità di funzione per i quadri: è assorbita fino al 50% dal superminimo individuale.

·         Cottimo: le tariffe devono garantire un utile non inferiore all’8% dei minimi di retribuzione (5% per i concottimisti).

·         Casse edili: il c.c.n.l. prevede un sistema di accantonamento per la corresponsione agli operai della retribuzione per ferie, gratifica natalizia e malattia.

 

Tabelle retributive

 

Da

1.7.2018

Liv.

Minimo

Ind.cont.

Edr

Ind.funz.

7Q

1.720,71

533,82

10,33

140,00

7

1.720,71

533,82

10,33

6

1.548,63

529,63

10,33

5

1.290,52

523,35

10,33

4

1.204,51

521,25

10,33

3

1.118,46

519,16

10,33

2

1.006,62

516,43

10,33

1

860,36

512,87

10,33

Da

1.7.2019

Liv.

Minimo

Ind.cont.

Edr

Ind.funz.

7Q

1.740,71

533,82

10,33

140,00

7

1.740,71

533,82

10,33

6

1.566,63

529,63

10,33

5

1.305,52

523,35

10,33

4

1.218,51

521,25

10,33

3

1.131,46

519,16

10,33

2

1.018,32

516,43

10,33

1

870,36

512,87

10,33

Da

1.9.2020

Liv.

Minimo

Ind.cont.

Edr

Ind.funz.

7Q

1.790,71

533,82

10,33

140,00

7

1.790,71

533,82

10,33

6

1.611,63

529,63

10,33

5

1.343,02

523,35

10,33

4

1.253,51

521,25

10,33

3

1.163,96

519,16

10,33

2

1.047,57

516,43

10,33

1

895,36

512,87

10,33

Scatti di anzianità

Spettano ai soli quadri e impiegati.

Maturazione: 5 scatti biennali.

Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio di livello: il lavoratore mantiene in cifra l'importo degli scatti già maturati.

Importi: liv. 7Q e 7: € 13,94; liv. 6: € 12,85; liv. 5: € 10,46; liv. 4: € 9,62; liv. 3: € 8,99; liv. 2 e 1: € 8,22.

Per l’anzianità professionale degli operai opera il sistema delle Casse edili.

Indennità

- Indennità di cassa: spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 8% di minimo e contingenza.

- Premio di fedeltà: spetta agli impiegati con 20 anni di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione mensile.

- Indennità speciale per lavoratori non soggetti a limitazione di orario: spetta al personale direttivo nella misura del 25% di minimo, contingenza, premio di produzione ed elemento territoriale.

- Maggiorazione caposquadra: spetta ai lavoratori che guidano e coordinano gruppi di almeno 5 operai ed è pari al 10% di minimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo di cottimo.

- Lavori speciali disagiati: il c.c.n.l. prevede specifiche maggiorazioni per gli operai chiamati a lavorare in condizioni di particolare disagio (lavori in galleria, in cassoni ad aria compressa, ecc). Ugualmente sono previste indennità per gli impiegati che lavorino in galleria, in zone malariche o distanti da centri abitati.

- Indennità di trasferta: per gli operai il c.c.n.l. prevede una dettagliata disciplina. Agli impiegati spetta un’indennità pari al 15% delle spese sostenute  per il vitto e l’alloggio.

Elemento variabile della retribuzione

Può essere concordato in misura pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo 1° luglio 2014; terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

Impiegati

Corresponsione: nel mese di dicembre

Misura: una mensilità della retribuzione globale

Maturazione: per dodicesimi.

Per gli operai opera il sistema delle Casse edili.

Premio annuo - Impiegati

Corresponsione: entro il 30 giugno in relazione all’anzianità di servizio maturata nei 12 mesi precedenti.

Misura: una mensilità della retribuzione globale

Maturazione: per dodicesimi.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Prova

Qualifica

Categoria

Durata

Impiegati

1a super

6 mesi

1a

5 mesi

2a e assistenti di 4° livello

3 mesi

3a, 4a, 5a (primo impiego)

2 mesi

Operai

4° livello

25 giorni

specializzati

20 giorni

qualificati

15 giorni

comuni

5 giorni

Apprendistato professionalizzante:

come i qualificati

Il c.c.n.l. prevede durate ridotte per i lavoratori con esperienza nel settore.

Orario di lavoro

Orario settimanale

40 ore

L’orario giornaliero non può superare le 10 ore.

In caso di ripartizione dell’orario su 6 giorni, per le ore prestate al sabato spetta una maggiorazione dell’8% da calcolare, per gli operai, su minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo di cottimo (per i cottimisti) e, per gli impiegati, su minimo, superminimo, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, scatti di anzianità.

Turnisti

Per i turni diurni agli operai spetta una maggiorazione del 9%, da calcolare su minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile  minimo ed effettivo di cottimo (per i cottimisti).

Lavoratori discontinui

Orario di lavoro settimanale 48 ore.

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni  di riposo compensativo domenicale. Il trattamento economico per le singole giornate di festività per gli operai è pari a 8 quote orarie di: minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo di cottimo (per i cottimisti), maggiorazione per i caposquadra; per gli addetti a mansioni discontinue è ragguagliato a 9,6 ore da calcolare sugli stessi elementi indicati per gli operai. Agli impiegati  in caso di coincidenza di una festività con la domenica spetta 1/25 della retribuzione mensile.

Flessibilità

La ripartizione dell’orario settimanale nei vari mesi dell’anno è rimessa alla contrattazione di secondo livello

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi:

operai: minimo, superminimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile  minimo ed effettivo di cottimo (per i cottimisti)

impiegati: minimo, superminimo, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, scatti di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato. Un particolare criterio di calcolo è previsto per gli impiegati retribuiti con provvigioni ed interessenze.

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

35%

35%

- festivo

55%

55%

- notturno

40%

47%

- notturno festivo

70%

70%

b) notturno:

- dalle 22 alle 6

28%

34%

- per lavori che si possono eseguire solo di notte

16%

-

- a turni

12%

10%

c) festivo

- diurno

45%

45%

- notturno

50%

50%

- domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti

8%

-

Limiti per il lavoro straordinario: 250 ore annue per prestazioni individuali.

Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6. Per i guardiani notturni è stabilita una maggiorazione dell’8%, da calcolare sugli stessi elementi previsti per gli operai.

Per le prestazioni occasionali di lavoro straordinario degli impiegati che hanno già lasciato il cantiere è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

Ferie e permessi annui

Ferie

4 settimane di calendario (= 160 ore per gli operai di produzione)

Agli impiegati che hanno maturato 14 anni di anzianità entro il 31.12.1978 spettano 5 settimane di ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

Festività soppresse

A fronte delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito che sono assorbite nei permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro (ROL).

Riduzione orario di lavoro (ROL)

È pari a 88 ore annue, comprensive delle 32 ore spettanti a fronte delle ex festività, e maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato (1 ora ogni 25 per i discontinui).

Assenze

Malattia

Impiegati

comporto:

   - anzianità fino a 2 anni: 6 mesi

   - anzianità da 3 a 6 anni: 9 mesi

   - anzianità oltre 6 anni: 12 mesi

   Nel caso di più malattie o ricadute, i periodi di comporto sono i seguenti:

   - anzianità fino a 2 anni: 9 mesi nell’arco di 30

   - anzianità da 3 a 6 anni: 12 mesi nell’arco di 30

   - anzianità oltre 6 anni: 15 mesi nell’arco di 30

- trattamento economico:

   - anzianità fino a 2 anni: 6 mesi, 100%

   - anzianità da 3 a 6 anni: primi 6 mesi, 100%, successivi 3 mesi, 50%;

   - anzianità oltre 6 anni: primi 6 mesi, 100%, successivi 3 mesi, 75%, ultimi 3 mesi, 50%

   Nel caso di malattie o ricadute, il trattamento economico per i tre mesi aggiuntivi è del 100% per il primo mese e del 50% per i successivi due mesi.

Operai

comporto:

   - anzianità fino a 3 anni e ½ : 9 mesi (270 gg.)

   - anzianità oltre 3 anni e ½ : 12 mesi (365 gg.)

   

Nel caso di più malattie o ricadute, i periodi indicati si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nell’arco di 20 mesi consecutivi per anzianità fino a 3 anni e ½  e nell’arco di 24 mesi consecutivi per anzianità superiori.

- trattamento economico: il trattamento economico giornaliero è determinato applicando alla retribuzione oraria (composta da minimo, contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore) i seguenti coefficienti:

Durata malattia

Coefficiente

1°, 2° e 3° giorno

- per malattie che superano i 6 gg.

0,5495

- per malattie che superano i 12 gg.

1, 0495

dal 4° al 20° giorno

0,3795

dal 21° al 180° giorno

0,1565

dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS

0,5495

Le quote orarie così determinate si moltiplicano per il numero di ore corrispondente a 1/6 dell’orario settimanale in vigore nella circoscrizione. Tale trattamento spetta per 6 giorni alla settimana, escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'istituto medesimo.

In caso di assenza ingiustificata, soggetta a provvedimenti disciplinari, nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento suindicato è ridotto di 1/173 (1/208 per i discontinui) per ogni ora di assenza ingiustificata.

Apprendisti

comporto: come gli operai e gli impiegati

trattamento economico complessivo: per le quote a carico azienda, come i qualificati. Il coefficiente per le giornate non indennizzate dall’INPS è 0,5495.

 Infortunio sul lavoro

Impiegati

comporto: per tutto il periodo di inabilità temporanea

- trattamento economico: come la malattia

Operai:

comporto: per l’infortunio come sopra; per la malattia professionale: 9 mesi (= 270 gg.) cumulabili nell’arco di 12 mesi (= 365 gg.), nel caso di più malattie o ricadute.

- trattamento economico: il trattamento economico giornaliero si determina applicando alla retribuzione oraria (costituita da minimo, contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore) i seguenti coefficienti:

Durata malattia

Coefficiente

dal 1° al 90° giorno

0,2538

dal 91° giorno

0,0574

Le quote orarie così determinate si moltiplicano per il numero di ore corrispondente ad 1/7 dell’orario settimanale in vigore nella circoscrizione. Tale trattamento spetta per 7 giorni alla settimana, comprese le festività.

In caso di assenza ingiustificata, soggetta a provvedimenti disciplinari, nel mese di calendario precedente l'inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento spettante è ridotto di 1/173 (1/208 per i discontinui) per ogni ora di assenza ingiustificata.

Apprendisti

comporto: come i qualificati

trattamento economico: come i qualificati

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione globale .

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi.

Diritto allo studio

Per l'esercizio del diritto allo studio sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno purché le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso. L’assenza contemporanea per la frequenza ai corsi non può superare il 3% della forza occupata nell’unità produttiva (nelle unità con almeno 18 dipendenti, il diritto è garantito almeno a 1 lavoratore).

Lavoro a tempo parziale

Limiti

Gli operai a tempo parziale non possono superare il 3% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato; è comunque consentito assumere un operaio se non si supera il 30% degli operai a tempo pieno. Tali limiti non operano per gli impiegati e per il personale operaio non adibito alla produzione a esclusione degli autisti, per il personale operaio di 4º livello, per il personale operaio occupato in lavori di restauro e archeologici, per il personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Lavoro supplementare

È ammesso il lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario contrattuale settimanale. Agli operai, per il lavoro supplementare spetta una maggiorazione del 20% da calcolare su minimo, contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, utile minimo ed effettivo di cottimo; per gli impiegati la maggiorazione è del 10% e si calcola su: minimo, superminimo, contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, scatti di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato.

Clausole flessibili ed elastiche

Nel caso di ricorso a clausole flessibili ed elastiche, al lavoratore spetta un preavviso di 5 giorni e una maggiorazione rispettivamente del 20% e del 10%, da calcolare sugli stessi elementi della retribuzione suindicati. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.

Contratto a tempo determinato

Limiti

Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione.

Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile di competenza.

Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine.

Cumulo di più contratti

L'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi può avere una durata massima pari a 8 mesi.

Proroghe

Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Intervalli di tempo fra più contratti

Sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato in occasione di: avvio di un nuovo cantiere; avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile; proroga dei termini di un appalto; assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; assunzione di cassaintegrati; assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi; assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Apprendistato

 

Disciplina generale

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:

a)   apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b)   apprendistato professionalizzante;

c)   apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole Edili/Enti unificati accreditati mediante l'accertamento dei crediti formativi.

Il contratto di apprendistato avrà una durata minima di sei mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato di seguito a seconda delle singole tipologie contrattuali.

Il livello di inquadramento degli apprendisti dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 77 del Ccnl industria, inclusa la voce "Laureati e diplomati", ad esclusione della relativa maggiorazione.

In caso di assenze dal lavoro superiori a 30 giorni, singolarmente o cumulativamente considerate (anche sommando causali diverse tra quelle di seguito richiamate), causate da malattia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, congedi obbligatori di maternità e di paternità o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, ivi compreso l'intervento di ammortizzatori sociali, la durata del contratto di apprendistato potrà essere prolungata di un periodo di tempo pari a quello di mancato svolgimento dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà comunicare all'apprendista, prima della scadenza originariamente stabilita del rapporto contrattuale, la nuova scadenza definitiva del contratto di apprendistato e indicare le assenze che hanno determinato la proroga.

Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina di cui all'art. 42 del Ccnl industria, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 8, del d.lgs. n. 81/2015, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

La percentuale del 20% è ridotta al 15% qualora l'assunzione riguardi lavoratori iscritti alla banca dati "Blen.it".

La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all'unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.

Qualora non siano rispettate le predette percentuali, calcolate come sopra indicato, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell'apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli articoli 5 e 43 del vigente Ccnl industria, nonché dalle norme inderogabili di legge.

Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B, del Ccnl industria, nonché la normativa sulle ferie di cui agli artt. 15 e 62 del Ccnl industria.

Per il trattamento economico e normativo degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67, del Ccnl industria. In caso di assenza per malattia dell'apprendista impiegato, l'impresa sarà tenuta a corrispondere la differenza tra il trattamento economico a carico dell'INPS e quello previsto per gli impiegati all'art. 66 del Ccnl industria.

Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal medesimo termine. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per l'individuazione della durata del periodo di preavviso si rinvia agli artt. 32 e 71 del Ccnl industria, con riferimento al livello di inquadramento dell'apprendista.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

·         3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

·         4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

·         1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;

·         2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di stato.

Per le altre fattispecie non espressamente richiamate si rinvia alla normativa di legge, anche regionale, e al D.M. 12 ottobre 2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

All'apprendista viene attribuito convenzionalmente:

- il 2° livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;

- il 1° livello di inquadramento in tutti gli altri casi.

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 in contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sotto indicate percentuali della retribuzione calcolata sul minimo di paga o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:

Anno del contratto di apprendistato

% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda

Anno scolastico formativo di riferimento

Primo

1° semestre 65%

2° semestre 70%

- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015

- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della qualifica di istruzione e  formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) del D.M. 12/10/2015

- Primo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni*

Secondo

3° semestre 75%

4° semestre 80%

- Terzo anno del percorso per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015

- Terzo anno del percorso per il conseguimento della qualifica di istruzione e  formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) del D.M. 12/10/2015

- Secondo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)

Terzo

3° semestre 85%

4° semestre 90%

- Quarto anno del percorso per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015

- Primo anno del corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. d) del D.M. 12/10/2015

- Terzo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) e b) D.M. 12/10/2015 (per studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)

Quarto

Dal 7° semestre 90%

- Quinto anno del percorso per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. c) del D.M. 12/10/2015

* Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Il datore di lavoro ha facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, nonché dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015. Nel caso di proroga finalizzata al consolidamento e all'acquisizione di ulteriori competenze, il trattamento economico dell'apprendista progredisce secondo quanto stabilito dalla disciplina generale. Per l'apprendista che invece non abbia conseguito il titolo di istruzione, in caso di proroga il trattamento economico è quello dell'anno precedente.

Apprendistato professionalizzante

Per i profili dell'apprendistato professionalizzante si fa riferimento all’articolo 77 del Ccnl Industria e all'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni presso il Repertorio Nazionale delle Qualificazioni previsto dal d.lgs. n. 13/2013.

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all'acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;

- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano: 48 mesi.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, exindennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:

Livelli

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° sem.

7° sem.

8° sem.

dal 2° al 7°

72%

72%

78%

78%

85%

90%

Lavorazioni artistiche (fig.artigiani)

72%

72%

78%

78%

85%

90%

90%

90%

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

ll trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:

Livelli

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° sem.

7° sem.

8° sem.

dal 2° al 7°

70%

70%

78%

78%

85%

90%

La normativa contrattuale si applica per i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato stipulati a decorrere dalla data del 1° aprile 2019.

Clausola di salvaguardia

Per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta regolamentazione, resta fermo il trattamento economico per gli apprendisti così come definito dalle tabelle retributive condivise con il Ccnl 18 luglio 2018 e in vigore dal 1° luglio 2018.

Somministrazione di lavoro

Limiti

Vedi quanto previsto per i contratti a termine.
 

Estinzione del rapporto

Preavviso

Anzianità di servizio

Livelli/categorie

Durata

a) operai

- fino a 3 anni

4, 3, 2, 1

7 gg. di calendario

- fino a 10 anni

4, 3, 2, 1

10 gg. di calendario

b) impiegati

- fino a 5

1S e 1a

2 mesi

2a e 4° livello

1 mese e ½

3a, 4a (anche 1° impiego)

1 mese

- da 5 a 10

1S e 1a

3 mesi

2a e 4° livello

2 mesi

3a, 4a

1 mese e ½

- oltre 10 anni

1S e 1a

4 mesi

2a e 4° livello

3 mesi

3a, 4a

2 mesi

In caso di dimissioni il preavviso è ridotto a metà.

Trattamento di fine rapporto

Elementi da comprendere nella base di computo:

Impiegati: minimo di stipendio; ex indennità di contingenza; premio di produzione; elemento economico territoriale; aumenti periodici di anzianità; superminimi "ad personam" di merito o collettivi; 13ª mensilità; premio annuo e premio di fedeltà; indennità di cassa e di maneggio denaro; indennità sostitutiva di mensa; indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario; indennità di trasporto; indennità per lavori in galleria; indennità per lavori in alta montagna.

Operai: minimo di paga base; indennità di contingenza; elemento economico territoriale; indennità territoriale di settore; superminimi "ad personam" di merito o collettivi; trattamento economico accantonato presso le Casse edili; percentuale per i riposi annu; utile di cottimo e concottimo; indennità sostitutiva di mensa; indennità di trasporto; indennità per lavori speciali disagiati; indennità per lavori in alta montagna; indennità di cantiere ferroviario.

 

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