Il contratto collettivo delle cooperative sociali - scheda di sintesi e testo integrale - inquadramenti, aspetti retributivi, disciplina del rapporto di lavoro e previdenza integrativa
Argomenti correlati
contratto collettivo cooperative_sociali integrale
Fonti di riferimento
c.c.n.l. 16 dicembre 2011
accordo 29 aprile 2013
verbale di accordo 31 ottobre 2013 assistenza sanitaria
verbale di accordo 28 marzo 2019 rinnovo
Parti stipulanti
Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo - Legacoop; Federsolidarietà - Confcooperative; Associazione Generale Cooperative Italiane - Solidarietà e Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro (FP-CGIL); Federazione dei Lavoratori Pubblici e dei Servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (FPS CISL); Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (FISASCAT/CISL); UIL-FPL - Unione Italiana Lavoro (Federazione Poteri Locali)
Decorrenza e durata
1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019
Campo di applicazione
Il C.C.N.L. regola i rapporti di lavoro all'interno delle Cooperative sociali operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8.11.1991, n. 381, e delle imprese sociali che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
c) svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
- servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- servizi educativi e di integrazione scolastica;
- centri di accoglienza integrazione sociale;
- comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti;
- comunità alloggio per persone disabili;
- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziani ed anziane;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all'impiego di persone svantaggiate;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di R.S.A. per qualsiasi categoria di utenti;
Per le attività di cui al punto d) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i C.C.N.L. di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del C.C.N.L.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Categorie |
Declaratorie contrattuali |
A
|
Lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l’esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite |
B |
Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l’esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l’utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni. |
C |
Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario. Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, competenze professionali, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze e capacità includono l’utilizzo di attrezzature, macchinari, automezzi di natura complessa nonché la gestione di beni materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro. |
D |
Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari. Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell'eventuale altro personale coordinato e controllato. Predispongono i materiali necessari all'espletamento della loro mansione. Le competenze e capacità includono l’utilizzo di attrezzature, macchinari, nonché la gestione di beni e materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro. |
E |
Prestazioni specialistiche, attività di coordinamento. Appartengono a questa categoria le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. |
F
|
Attività di direzione. Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura. |
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Svolgimento di mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore: deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione maggiorata della differenza di livello fra la qualifica superiore e quella di inquadramento. Il trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione della categora superiore è definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi (6 mesi per i quadri).
ASPETTI RETRIBUTIVI
Retribuzione mensile
· Divisore orario: 165 per un orario contrattuale di 38 ore settimanali. · Divisore giornaliero: 26 · Retribuzione globale: minimo contrattuale conglobato; scatti d'anzianità; Premio Territoriale di Risultato (PTR); ogni altro elemento retributivo corrisposto al lavoratore. · Indennità di funzione quadri: è corrisposta per tutte le mensilità previste dal c.c.n.l., è utile ai fini del TFR.
|
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Quadri - Impiegati - Operai |
||||
Categorie/Posizioni economiche |
1/1/2012 |
1/10/2012 |
1/3/2013 |
Indennità di funzione |
A/1 |
1.148,98 |
1.166,59 |
1.184,19 |
|
A/2 |
1.159,59 |
1.177,36 |
1.195,13 |
|
B/1 |
1.213,61 |
1.232,21 |
1.250,81 |
|
C/1 |
1.305,21 |
1.325,21 |
1.345,21 |
|
C/2 |
1.344,30 |
1.364,90 |
1.385,50 |
|
C/3, D/1 |
1.383,99 |
1.405,20 |
1.426,41 |
|
D/2 |
1.459,93 |
1.482,30 |
1.504,67 |
|
D/3, E/1 |
1.554,17 |
1.577,98 |
1.601,80 |
|
E/2 |
1.677,49 |
1.703,19 |
1.728,90 |
77,47 |
F/1 |
1.852,72 |
1.881,11 |
1.909,50 |
154,94 |
F/2 |
2.115,88 |
2.148,30 |
2.180,72 |
232,41 |
L’accordo di rinnovo 28 marzo 2019 ha stabilito un aumento dei minimi conglobati della retribuzione con le seguenti decorrenze:
- 35 euro a novembre 2019 al Livello C1;
- 25 euro a aprile 2020 al Livello C1;
- 20 euro a settembre 2020 al Livello C1.
Scatti di anzianità
Maturazione: 5 scatti biennali
Decorrenza: dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.
Passaggi di qualifica: l'importo degli scatti maturati è attribuito in funzione della nuova posizione e la frazione di biennio in corso di maturazione è considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova posizione, fermo restando il numero massimo di 5 scatti
Importi:
Livello |
Valori mensili |
A/1 |
€ 11,62 |
A/2 |
€ 13,43 |
B/1 |
€ 16,27 |
C/1 |
€ 18,59 |
C/2 |
€ 19,63 |
C/3, D/1 |
€ 20,66 |
D/2 |
€ 23,24 |
D/3, E/1 |
€ 26,86 |
E/2 |
€ 31,50 |
F/1 |
€ 39,51 |
F/2 |
€ 46,48 |
Indennità
Indennità di turno
Compete ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per singolo lavoratore nella misura del 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta.
Indennità di prontà disponibilità – reperibilità
Deve essere di norma limitata ai periodi notturni, festivi e prefestivi, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore e comporta un'indennità oraria lorda di € 1,55. Di regola non possono essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
Indennità professionali
Misure mensili lorde: infermiera/e generica/o: € 61,97; infermiera/e, fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista: € 154,94; medico: € 258,23; direttrice e direttore aziendale: € 232,41 più una specifica indennità di direzione di € 180,76.
Indennità di cassa o di maneggio di denaro
Compete al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori, nella misura di € 30,99 mensili lorde.
Trasferta o missione: competono, entro i limiti della normalità, i rimborsi, a piè di lista, delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio.
Indennità di funzione
l'indennità di funzione per l’affiancamento all’inserimento lavorativo potrà essere riconosciuta al lavoratore a cui la direzione aziendale assegna una temporanea funzione di affiancamento rispetto ai progetti di inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/1991.
La cooperativa riconoscerà al lavoratore che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito ai progetti individuali dei colleghi svantaggiati, una indennità mensile pari a 50,00 euro.
Indennità per servizio con obbligo di residenza nella struttura
Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui e richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un'apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile lorda di euro 77,47.
Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera di euro 5,16, corrisposta oltre alla normale retribuzione.
Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti non sono conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro.
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: entro dicembre
Misura: una mensilità della retribuzione
Maturazione: per dodicesimi.
Elemento di Garanzia Retributiva
Qualora non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 marzo 2013 le imprese erogano, con la retribuzione del mese di maggio 2013, un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi.
Compete ai lavoratori in forza al 31 marzo da almeno 6 mesi. L'elemento è assorbibile e non è computabile in alcun istituto di legge o contrattuale ivi compreso il T.F.R.
Una tantum
Sulla base di parametri condivisi al periodo 1.1.2017 – 31.12.2019 viene erogata un una tantum di euro 300,00, che sarà corrisposta ai lavoratori in due tranches, la prima dell'importo di euro 200,00 all'atto della firma dell’accordo di rinnovo 28 marzo 2019 e la seconda dell’importo di euro 100,00 nel mese di luglio 2019. L'una tantum viene erogata ai lavoratori in forza all'atto della firma dell’accordo di rinnovo 28 marzo 2019 e viene riproporzionata per i lavoratori in part-time sulla base del loro orario contrattuale. Detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Premio Territoriale di Risultato
Il Premio Territoriale di Risultato (PTR) è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi incrementali nell'arco dell'esercizio fiscale di riferimento rispetto ad un precedente periodo congruo, di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Pertanto al fine della definizione di tale elemento premiale le parti valuteranno in particolare gli andamenti di tutti o di alcuni degli indicatori evidenziati, prendendo in esame i dati relativi alle singole performance cooperative che determineranno conseguentemente importi diversi realtà per realtà, sulla base dei risultati raggiunti.
Il Premio Territoriale di Risultato sarà corrisposto ad ogni lavoratrice/ore in proporzione alle ore lavorate incrementate delle ore relative alle assenze per infortunio o per astensione obbligatoria per maternità.
Il Premio Territoriale di Risultato avrà, quindi, le caratteristiche di incrementalità, non determinabilità a priori, variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione e nell'ammontare, sarà utile per l’applicazione dei particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.
Lo stesso Premio Territoriale di Risultato sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, poiché la correlazione ai risultati conseguiti e assunta dalle parti quale parametro di definizione per la corresponsione e l’ammontare.
L'elemento non e utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il T.F.R.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Posizione economica |
Giornate di effettiva prestazione |
A1, A2, B1, C1 |
30 |
C2 |
45 |
C3, D1, D2, D3, E1 |
60 |
E2, F1, F2 |
180 |
Ove il periodo di prova venga interrotto per malattia al lavoratore è consentito completare il periodo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni.
Orario di lavoro
Orario settimanale
L'orario settimanale ordinario di lavoro e stabilito in 38 ore settimanali.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale e successivo alla giornata di smonto turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensative in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, e elevato a 8 mesi.
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a 11 ore di riposo consecutive, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
Dalla data dell'1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto dal C.C.N.L. a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell'1.1.1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti.
Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali.
Turnisti
Il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, per:
- prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
- nell'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero;
- chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell'articolo 58 del C.C.N.L.;
- trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;
- grandi eventi non programmabili.
Flessibilità
È consentita la facoltà di superare le 38 ore settimanali nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza; per le ore non recuperate sono dovute le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Attività non frontali dei servizi all'infanzia, di istruzione e della continuità educativa
Agli operatori dei servizi all'infanzia, di istruzione, e della continuità educativa e riconosciuto un impegno orario tra il 2% e il 6% dell'orario di lavoro per:
- la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all’espletamento della mansione;
- la programmazione delle attività;
- la progettazione dei percorsi di continuità educativa.
La definizione delle singole percentuali applicabili per le differenti tipologie di servizio, anche in relazione alle previsioni normative, avviene all'interno della contrattazione di secondo livello.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerate festive le domeniche e la ricorrenza del Santo Patrono
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Tipologia della prestazione |
Percentuali di maggiorazione |
Lavoro straordinario |
|
- diurno |
15% |
- notturno |
30% |
- festivo diurno |
30% |
- festivo notturno |
50% |
Lavoro festivo e domenicale |
15% |
E' privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.
Il tetto annuo di ore straordinarie è fissato di norma in 100 ore annue per dipendente ma fino a 150 ore è ammissibile, d'intesa con le r.s.a., per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Lavoro notturno definizione: quello effettuato dalle ore 22,00 alle 6,00. E' prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le due e fino alle quattro ore per notte, l'indennità non è dovuta fino alle due ore per notte.
Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, l'indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
E' lavoratore notturno il lavoratore che svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno è considerato "adibizione eccezionale" cioè quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese.
Ferie e permessi annui
Ferie
26 giorni lavorativi per anno, calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie è corrisposta la retribuzione per le ore di viaggio, il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.
Festività soppresse
In sostituzione spettano 4 giorni annui, rapportabili anche a ore, di permesso retribuito da fruire entro l'anno solare.
Riduzione dell'orario di lavoro (ROL)
Lavoratori notturni: 26 ore su base annua da usufruire tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. Se non fruiti gli stessi permessi possono essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.
Assenze
Malattia
- comporto: 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio raggiungibili anche con più assenze.
- trattamento economico: 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario.
Infortunio sul lavoro
- comporto: fino alla guarigione clinica documentata, in caso di infortunio, o fino a quando viene corrisposta l'indennità per inabilità temporanea, in caso di malattia professionale
- trattamento economico: dal 1° al 180° giorno, 100% della normale retribuzione
Malattia e infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda al più presto e comunque entro la 1ª ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice e il lavoratore devono inviare all'azienda stessa entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa.
La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio. In caso di gravi patologie oncologiche, cronico degenerative ingravescenti comprovate da documentazione medica, le giornate per le terapie salvavita e di ricovero ospedaliero sono escluse da detto calcolo.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso.
I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese.
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
Nel caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a percepire il trattamento previsto è subordinato al riconoscimento dell'indennità di malattia da parte degli enti assicuratori.
La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario.
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice spetta l'80% della normale retribuzione.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario retribuiti.
Diritto allo studio
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali
A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua dell'8% del totale dell'organico della cooperativa, possono usufruire di permessi retribuiti individuali fino a un massimo di 100 ore annue, non cumulabili con i permessi per il diritto allo studio.
Aspettativa
Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'impresa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari.
Ritiro della patente
Al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuto al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per 9 mesi senza retribuzione alcuna né maturare altra indennità. In questo periodo possono essere assegnati altri lavori; in questo caso percepsce la retribuzione della categoria e posizione economica in cui presta servizio.
Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione, oltre agli elementi previsti dall'art. 23 del C.C.N.L., dovranno essere specificati:
a) l’eventuale periodo di prova;
b) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2015, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno;
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
I contratti di lavoro già stipulati con la precedente normativa di legge o disposizione contrattuale sono comunque da ritenersi validi.
È ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31/12 dell'anno precedente. La limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all'art. 1 della Legge 381/1991, previa verifica in sede di commissioni miste paritetiche, laddove costituite.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti contrattuali si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai Km 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell'ambito del confronto con le R.S.A./R.S.U., ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015.
Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.
C) Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, l’eventuale rifiuto motivato, non costituisce infrazione disciplinare ne integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale per il part-time, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs.66/2003. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di livello 2 in materia di banca ore. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 6, comma 2, periodo 3 del D.Lgs. n. 81/2015, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta.
Il limite massimo di ore recuperabili non opera per i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato l’interesse a svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle prevista dal contratto di lavoro individuale.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato e ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 6, comma 4 (clausole elastiche) del D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale e possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le parti possono stabilire, un arco temporale nella giornata nella settimana, nel mese, nell'anno all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedono una prestazione durante l’intero anno, possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista).
Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lett. D).
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà recedere dal patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando al recesso l’indicazione di una delle fattispecie indicate all'art. 8, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché in caso di una delle seguenti documentate ragioni:
1. gravi esigenze di carattere familiare;
2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4. attività di studio e formazione di cui all'art. 69 e art. 70 del C.C.N.L..
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art. 75 del C.C.N.L.
Contratto a tempo determinato
Apposizione del termine e durata massima
Nei contratti a tempo determinato il termine è 36 mesi, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015.
In relazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 8.11.1991, n. 381, il cui progetto personalizzato, di cui all’art. 2 del C.C.N.L., preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, il termine di 24 mesi di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 è elevato a 40 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Clausola di stabilizzazione
Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al punto precedente, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo, che superi il termine di 24 mesi, non e esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.
La limitazione non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato
Numero massimo di lavoratori a tempo determinato
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, e pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese all’1 gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
Sarà comunque attivabile un numero minimo di 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per impresa.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività;
b) per ragioni di carattere sostitutivo;
c) per lo svolgimento di attività stagionali;
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
e) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all'art. 1. legge 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
Apposizione del termine per ragioni sostitutive
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti, a titolo esemplificativo, per malattia, maternità, infortunio, congedi, aspettative in genere, concessione di lavoro a tempo parziale a termine, e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se assenti soltanto per una parte dell'orario di lavoro.
È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessità pertanto di periodo di intervallo.
Apposizione del termine per lo svolgimento di attività stagionali
Si intendono stagionali, oltre a quelle definite nel D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, le attività:
- connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l’impresa;
- concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.
Le definizioni di cui al presente paragrafo sono riferite a quanto previsto dagli artt. 19, comma 2, 21, comma 3 e 23, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 81/2015.
Si riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle attività legate ai seguenti servizi:
- centri estivi, campi scuola, e attività di accoglienza nei servizi a carattere residenziale durante la chiusura delle scuole;
- potenziamento della ristorazione in coincidenza con particolari momenti dell'anno (estivi o invernali);
- attività di servizi in territori interessati da flussi turistici.
I contratti di lavoro a termine stipulati in presenza di attività stagionali non sono soggetti ai limiti di cui agli artt. 19, comma 2 - 21, comma 2 - 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
La contrattazione territoriale di secondo livello potrà definire ulteriori attività stagionali, tenendo conto delta specifica sfera di applicazione definita dall'accordo stesso.
Per le imprese inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura e per i lavoratori considerati agricoli dalla vigente legislazione rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.
Successione dei contratti
Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti contrattuali, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., convengono che nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L'intervallo e annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.
Percentuali complessive di ammissibilità
Fatte salve le specifiche esclusioni previste dall'art. 25 e dalle disposizioni di legge, in ogni impresa che applica il C.C.N.L., l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine computabili ex art. 25 e in somministrazione ex art. 31 del C.C.N.L., non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'impresa all’1 gennaio dell'anno di assunzione.
Apprendistato professionalizzante
Percentuale di conferma
Le imprese non possono assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Limiti numerici
Le imprese hanno facoltà di occupare non più dell'80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio, in assenza di tali lavoratori, o in numero inferiore a tre, può assumere fino a 3 apprendisti.
Limiti di ammissibilità
È ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2. È invece escluso per i seguenti profili sanitari: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
Periodo di prova
Non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento.
Trattamento normativo
Lo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori della qualifica per la quale l’apprendista compie il percorso formativo.
L’apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale.
Trattamento economico
In misura percentuale sul minimo contrattuale conglobato mensile relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione da conseguire, con le seguenti progressioni:
Contratti di durata fino a 18 mesi:
- dal 1° al 9° mese: 85%;
- dal 10° al 18° mese: 90%.
Contratti di durata fino a 24 mesi:
- dal 1° al 12° mese: 85%;
- dal 13° al 24° mese: 90%.
Contratti di durata fino a 36 mesi:
- dal 1° al 18° mese: 85%;
- dal 19° al 36° mese: 90%.
Durata dell'apprendistato
Qualificha da conseguire |
mesi |
A |
18 |
B |
24 |
C |
24 |
D |
36 |
E |
36 |
La durata per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva: dal 1° al 12° mese: 85%; dal 13° al 24° mese: 90%
La durata del contratto degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture sociosanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva: dal 1° al 9° mese: 85%; dal 10° al 18° mese: 90%
Contratto di inserimento
Soppresso
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Il c.c.n.l. rinvia al D.Lgs. n. 276 del 2003.
Telelavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature. La postazione comprende apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet). Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro che si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile gli eventuali guasti tecnici. Il costo dei collegamenti telefonici è a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
L'attività presso il domicilio ha la durata prevista dal normale orario giornaliero ed è distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Può essere concordato un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantisce la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non può essere superiore alle due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
E' riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda.
IL datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Sempre in questo ambito sono definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, possono effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse devono essere concordate con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Lavoro ripartito
Soppresso
Estinzione del rapporto
Preavviso
Posizione economica |
Anzianità fino a 3 anni giorni |
Anzianità oltre i tre anni giorni |
A1, A2, B1, C1 |
15 |
30 |
C2 |
30 |
45 |
C3, D1, D2, D3, E1 |
45 |
60 |
E2, F1, F2 |
90 |
120 |
I giorni si intendono di calendario.
I termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni