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Casi e modi per l'effettuazione dell'esame del DNA nel processo penale o di altri accertamenti medici, il consenso della persona sottoposta ad esame e l'esame coattivo
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Con riferimento alla questione dell'ammissibilità, nel processo penale, di misure, come l'esame del DNA, idonee ad incidere sulla libertà personale dell'imputato o di terzi, la Corte Costituzionale, con sentenza n 238 del 9 luglio 1996, aveva avuto modo di dichiarare l'illegittimità dell'art. 224 cpp nella parte in cui, senza una previa specificazione per legge dei casi e dei modi, consentiva, per l'appunto, l'esame del DNA.
E' interventuo, nel 2009, il Legislatore ordinario introducendo nel codice di procedura l'art. 224 bis che, per l'appunto, stabilisce casi e modi per disporre l'esame del DNA o altri accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale dell'imputato o di terzi.
Segnatamente:
deve trattarsi di delitto non colposo con pena prevista dell'ergastolo o, nel massimo, della reclusione superiore a tre anni;
deve sussistere il consenso della persona sottoposta ad esame;
in difetto di consenso può disporsi l'esecuzione coattiva solo se l'esame del DNA (o il diverso accertamento invasivo) risulti assolutamente indispensabile;
deve utilizzarsi la tecnica meno invasiva;
è fatto divieto di disporre esami che mettano in pericolo la vita, l'integrità fisica a la salute della
persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve
entità;
l'ordinanza che dispone e fissa il giorno dell'esame deve essere notificata almeno tre giorni prima alla persona che vi si sottopone, all'imputato e al suo difensore nonchè alla persona offesa;
L'atto è nullo se
la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal
difensore nominato
Articolo 224 Bis
Provvedimenti del
giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere
sulla libertà personale (1).
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato
o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge, se per l'esecuzione della
perizia è necessario compiere atti
idonei ad incidere sulla libertà
personale, quali il prelievo di
capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti
medici, e non vi è il consenso della
persona da sottoporne all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la
prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:
a) le generalità
della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad
identificarla;
b) l'indicazione del
reato per cui si procede, con la descrizione
sommaria del fatto;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che
lo rendono assolutamente indispensabile
per la prova dei fatti;
d) l'avviso della facoltà
di farsi assistere da un difensore o
da persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà
essere ordinato l'accompagnamento
coattivo ai sensi del comma 6;
f) l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle
modalità di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonchè
alla persona offesa almeno tre giorni
prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in
alcun caso essere disposte operazioni che contrastano
con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica a la salute della
persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve
entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è
sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di
cui al comma 1 non compare senza addurre
un legittimo impedimento, il giudice può dispone che sia accompagnata, anche coattivamente, nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso
agli accertamenti, il giudice dispone che siano
eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito
per il solo tempo strettamente
necessario all'esecuzione del prelievo
o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma
2.
7. L'atto è nullo se
la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal
difensore nominato
(1) Articolo inserito dall'art. 24 della legge 30 giugno
2009, n. 85.
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