Termini, connesse questioni interpretative e soluzioni giurisprudenziali in materia di fermo, arresto e celebrazione eventuale del giudizio direttissimo
Approfondimento a cura di
Caterina Panzarino
magistrato presso la Corte di Appello di Roma
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il giudizio direttissimo
Il nostro sistema processuale
prevede una disciplina stringente ed altamente garantista in tema di
limitazioni della libertà personale. La norma portante è senz’altro l’art. 13
della Carta Costituzionale in base alla quale:
La libertà personale è
inviolabile.
Non e’ ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di
necessità e di urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
E’ punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
Tale diposizione introduce la cosiddetta “doppia riserva”: riserva di
legge e riserva di giurisdizione.
Ed invero, le limitazioni
della libertà personale risultano possibili soltanto nei casi e con le modalità
previste dalla legge, e sulla base di un
provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.
Vi sono delle ipotesi, tassativamente
previste dalla legge, nelle quali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti restrittivi della libertà personale, di carattere provvisorio, che
debbono essere convalidati dal giudice entro un termine perentorio. Se la convalida
non interviene entro detto termine, le misure cessano di avere efficacia
Tra le ipotesi previste dalla
legge in cui l’autorità di pubblica sicurezza può limitare la libertà
individuale abbiamo:
Art. 380 c.p.p. Arresto obbligatorio in
flagranza
Art. 381c.p.p. Arresto
facoltativo in flagranza
Art. 384 c.p.p. Fermo di indiziato di delitto
In tali casi, successivamente
all’arresto o fermo, la legge impone una serie di oneri/doveri in capo alla
polizia giudiziaria, al pubblico ministero, ed infine, al giudice.
In particolare, il
procedimento di convalida può essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase,
la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del pubblico
ministero. Nella seconda, il pubblico ministero deve procedere a chiedere la
convalida dell’arresto o del fermo al giudice. La terza fase è costituita
dall’udienza di convalida.
Con riferimento alla prima
fase, va esaminato l’art. 386, che attiene
ai doveri della polizia giudiziaria in caso di fermo ed arresto e stabilisce
che:
“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico
ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito.
Avvertono inoltre l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un
difensore di fiducia.
Dell’avvenuto
arresto o fermo gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico
ministero a norma dell’art. 97
Qualora
non ricorra l’ipotesi prevista dal 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria pongono
l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e
comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il
medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico
ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale
nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che
lo hanno determinato.
Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato
a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato
eseguito, salvo quanto previsto dall’art. 558.
Il
pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito in
uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’art. 284, ovvero se ne possa derivare
grave pregiudizio per le indagini presso altra casa circondariale o
mandamentale.
Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo
anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato
nel comma 1.
L’arresto
o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal
comma 3”
Tra i profili di rilievo in
relazione alla norma sopra indicata, occorre ricordare che l’arrestato o il
fermato devono essere messi a disposizione del pubblico ministero “entro 24
ore” (termine perentorio) ed il termine decorre da quando è stata effettuata la
limitazione della libertà personale e non dal momento della redazione del verbale o della annotazione di polizia.
Tale principio è unanimemente
riconosciuto in giurisprudenza, si vedano le seguenti pronunce:
1.
“Il termine per la richiesta di convalida
dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica
dell'arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo
computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del
soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono
esplicitamente previsti dall'art. 6 comma 4 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo
unico delle leggi sull'immigrazione). (Fattispecie in tema di reingresso nel
territorio dello Stato dopo espulsione, in cui l'arresto era avvenuto il 25
settembre 2009 e la richiesta di convalida il 28 settembre successivo)” (
Cass. Pen., sez. I, 10/6/2010 n. 23686)
2. “Il termine utile per la convalida decorre
dal momento in cui si è verificata l'effettiva privazione della libertà
personale anche nel caso in cui il P.M. abbia disposto il fermo dell'indiziato
di delitto in un momento successivo a quello in precedenza eseguito dalla
polizia giudiziaria di propria iniziativa, dovendo escludersi che il fermo disposto
dal P.M. possa risolversi in una illegittima proroga di quello operato dalla
polizia giudiziaria.” Cass. Pen., sez. I, 6/12/2007 n. 263
3. “ Il termine per la richiesta di convalida
dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato
e non da quello della redazione del verbale, che rappresenta soltanto la forma
di documentazione dell'attività compiuta” Cass. Pen. 6/5/2009 n. 21680
4. “In tema di misure precautelari, il termine di 24 ore entro il quale la
polizia giudiziaria deve mettere l'arrestato o il fermato a disposizione del P.
M. decorre dalla materiale esecuzione del fermo, con la conseguenza che nel
computo di tale termine è compreso anche il trattenimento in commissariato,
che, in quanto idoneo ad integrare una misura restrittiva della libertà
personale, è equiparato alla figura del fermo” Cass. Pen. Sez. III,
10/10/2003 n. 42829
Alcune sentenze interessanti,
sono state pronunciate con riferimento alle ipotesi in cui vi sia uno
scostamento tra il momento in cui il le misure pre-cautelari vengono eseguite, rispetto a quello in cui avrebbero
potuto esserlo con particolare riferimento ai reati in materia di stupefacenti.
In particolare, la
giurisprudenza sostiene:
-
“In
materia di accertamento di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di
ritardo nell'esecuzione dell'arresto, a norma dell'art. 98 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, il termine di ventiquattro
ore entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a
disposizione del magistrato e il connesso termine per la convalida dell'arresto
decorrono dal momento in cui l'arresto è stato effettivamente eseguito e non da
quello in cui avrebbe potuto essere effettuato.” Cass. Pen., sez. VI, 22
dicembre 1997 n. 5188
La seconda fase del
procedimento di convalida ha come funzione quella di permettere al pubblico
ministero sia di presentare la richiesta di convalida, sia di chiedere nella
successiva udienza una delle misure cautelari personali. In tale fase, il
pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato del fermato,
dandone previo avviso al difensore, il quale ha la facoltà di essere presente.
La terza fase del procedimento
inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata dal
pubblico ministero al giudice per le
indagini preliminari il quale una volta ricevuta fissa l’udienza di
convalida entro le quarantotto ore
successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero ed al
difensore.
La prima norma da esaminare,
in proposito, è l’art 390 c.p.p. la quale stabilisce che
“Entro quarantotto ore
dall’arresto o dal fermo il
pubblico ministero qualora non debba ordinare la immediata liberazione
dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato
eseguito.
Il
giudice fissa l’udienza di convalida al
più presto e comunque entro le quarantotto ore successive
dandone avviso, senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
L’arresto
o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
Se
non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per
l’udienza di convalida, le richieste in ordine ala libertà personale con gli
elementi su cui le stesse si fondano.
Che
vuol dire entro le quarantotto ore successive da quando decorrono?
Quando
diviene inefficace il fermo o l’arresto, quali sono le prescrizioni che il
pubblico ministero deve osservare”
La norma in esame solleva un
primo profilo di interesse in relazione al termine perentorio delle 48 ore
entro il quale il pubblico ministero deve procedere alla richiesta di
convalida, tema sul quale la giurisprudenza si è più volte pronunciata.
In particolare,
1.
“In tema
di rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida
dell'arresto, poiché tale formalità non rientra in alcuno degli adempimenti
previsti dall'art. 172 comma 6 c.p.p., caratterizzati dal comune presupposto di
una necessaria specifica contestuale attività positiva da parte del personale
dell'ufficio ricevente, e tenuto conto della commisurazione in ore del termine
per la presentazione della richiesta previsto dall'art. 390 comma 1 c.p.p.,
deve escludersi la tardività di una richiesta di convalida pervenuta oltre il
termine di chiusura dell'ufficio ma entro il termine di legge di quarantotto
ore dall'arresto”.Cass. Pen. sez. VI, 11 maggio 1998, n. 1712
2.
“In
tema di trasmissione della richiesta da parte del p.m. al giudice di convalida
dell'arresto e della relativa documentazione, poiché non è al riguardo prevista
alcuna forma particolare dagli art. 390 c.p.p. e 122 disp. att. c.p.p., e
tenuto conto della urgenza della trasmissione, deve ritenersi legittima la
forma di trasmissione a mezzo telefax.”Cass. Pen., sez. VI, 11
maggio 1998, n. 1712
3.
“Ai fini
della tempestività della richiesta di convalida di arresto o di fermo, la quale
può essere validamente effettuata anche mediante telefax diretto alla
cancelleria del giudice competente, deve farsi riferimento al momento in cui
detta richiesta perviene all'ufficio destinatario, anche se in orario di
chiusura al pubblico o in giorno festivo. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso proposto dal p.m., ha
censurato la decisione del g.i.p. il quale aveva ritenuto tardiva, rispetto al
termine di 48 ore previsto dall'art. 390 c.p.p., una richiesta di convalida
che, tempestivamente trasmessa con telefax ricevuto dalla cancelleria in giorno
festivo, in assenza del personale addetto all'ufficio, era stata poi rinnovata,
su richiesta dello stesso personale, il giorno successivo, a termine scaduto)”
Cass. Pen., 14 novembre 2003 n. 44417
4.
Deve
escludersi la tardività della richiesta di convalida dell'arresto anche se
questa perviene nell'ufficio del giudice in giornata festiva, a ufficio chiuso,
purché entro il termine di legge di quarantotto ore dall'arresto: ciò perché
trattasi di formalità che non richiede una contestuale attività dell'ufficio
ricevente, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 172, comma 6,
c.p.p.” (Cass. Pen. 17 maggio 2007, n. 26468)
5.
“Ai fini
della ritualità della richiesta di convalida del pubblico ministero trasmessa a
mezzo fax, è sufficiente che entro il termine di legge di quarantotto ore
dall'arresto sia avvenuto il suo invio, a nulla rilevando l'eventuale deposito
dell'originale della richiesta nella cancelleria del giudice dopo la scadenza
del predetto termine” Cass. Pen. Sez. V, 26/5/2009 n. 24612
6.
“In tema
di convalida dell'arresto, l'effetto caducatorio di cui all'art. 390, comma 3,
c.p.p., non si verifica se la richiesta del p.m., anche trasmessa a mezzo
telefax, sia pervenuta nella cancelleria del giudice competente oltre il
termine di chiusura dell'ufficio e non sia stata ricevuta da alcuno.
(Fattispecie in cui la richiesta di convalida era priva dell'attestazione del
deposito e della relativa sottoscrizione della segreteria dell'ufficio
richiedente)”Cass. Pen., 27/12/2008 n. 45692
Ricevuta la richiesta, il
giudice procede a fissare l’udienza di convalida entro le quarantotto ore
successive procedendo a darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero ed
al difensore.
La giurisprudenza ha
affrontato la tematica relativa all’interpretazione della locuzione senza
ritardo ed in particolare si e’ chiesta se sia possibile attribuirle un valore
temporale definito. La risposta al quesito e’ nelle seguenti pronunce:
1.
“La notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo non è soggetta ad
un termine minimo specifico, limitandosi il codice di rito a prevedere che
detto avviso debba essere dato "senza ritardo"”. Cass Pen,
sez. III, 2.3.2011 n. 17418
2. “In tema di convalida
dell'arresto al G.i.P. non è imposto alcun termine specifico per procedere ad
avvisare il difensore dell'arrestato della fissazione della relativa udienza,
prevedendo solo l'art. 390 comma secondo del nuovo cod. proc. pen. che l'avviso
debba esser dato "senza ritardo". Ne consegue che
deve escludersi che la procedura di convalida comporti l'applicazione
del termine di ventiquattro ore per l'avviso al difensore, previsto in via
generale dall'art. 364 cod. proc. pen., per cui l'eventuale inosservanza di
tale termine non comporta nullità alcuna.* ”.Cass. Pen, sez. I, 9.3.1990
Un discorso a parte va fatto
nell’ipotesi in cui si proceda alla convalida dell’arresto con contestuale richiesta
di giudizio direttissimo. Come è noto il pubblico ministero ha la facoltà di
procedere con il giudizio direttissimo quando ritiene di chiedere al giudice
del dibattimento la convalida dell’arresto.
Norme di riferimento sono
l’art. 449 c.p.p.. ed il 558 c.p.p.
Il 449 c.p.p. stabilisce
che:
“Quando una persona è stata
arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover
procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti
al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato
convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza
non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini .
Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona
che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è
citato a comparire a una udienza non
successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di
reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si
procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo
risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che
giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri
reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni
caso il rito ordinario.”
Il 558c.p.p. dispone che
Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo
conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida
dell'arresto e il contestuale giudizio sulla base della imputazione formulata
dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e
i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato
di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro
quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.
Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente
l'arrestato per la convalida dell'arresto.
Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia
posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili .
Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2
e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei
luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali
luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico
ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o
che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o
inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di
necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che
l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è
stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini,
presso altra casa circondariale vicina .
Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che
hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma
4-bis, terzo periodo.
Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
Se l'arresto è convalidato
a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
L'imputato
ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a
cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Subito dopo
l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio
abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.
Il pubblico
ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti
dall'articolo 449, commi 4 e 5.
Come già anticipato, il pubblico
ministero ha la facoltà di procedere con il giudizio direttissimo, tramite la
presentazione dell’imputato al giudice del dibattimento, nel momento in cui
ritiene di richiedere contestualmente la convalida dell’arresto. In tale
ipotesi, il soggetto arrestato in flagranza viene direttamente condotto
nell’aula dibattimentale non oltre le quarantotto ore dall’arresto. Per
procedere, dunque, con il rito direttissimo è necessario che vi sia un
presupposto indefettibile ossia la convalida dell’arresto. Ed invero, nel
momento in cui l’arresto viene convalidato, si può procedere con il giudizio
direttissimo. Nell’ipotesi in cui l’arresto non viene convalidato, il giudizio
direttissimo non può essere instaurato
validamente e gli atti vengono restituiti al pubblico ministero che procederà o
con rito ordinario o immediato (se ne sussistono i requisiti).
Una questione affrontata dalla
giurisprudenza è quella relativa al termine delle quarantotto ore entro le
quali l’arrestato deve essere presentato al giudice per la convalida
dell’arresto e l’eventuale successivo giudizio direttissimo. Ci si chiede se
sia sufficiente che l’arrestato venga messo a disposizione del giudice entro le
quarantotto ore richieste o che venga effettivamente celebrata l’udienza entro
le quarantotto ore. La risposta al quesito si rinviene nelle seguenti pronunce:
- “In tema di giudizio direttissimo, il
termine previsto dall'art. 449 comma 1 c.p.p. si riferisce unicamente alla
condotta del pubblico ministero, tenuto ad assicurare la disponibilità
dell'imputato da parte del giudice, e non riguarda il momento in cui ha
inizio il dibattimento”. Cass. Pen sez. VI, 11marzo 1991
- “Ai fini del rispetto del termine di
quarantotto ore prescritto dal comma quarto dell'art. 566 cod. proc. pen.
per la presentazione da parte P.M. dell'arrestato all'udienza per la
convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, è sufficiente la
"presentazione" all'udienza, non rilevando che l'udienza per la
convalida abbia inizio successivamente alla scadenza del detto termine,
dopo la conclusione della celebrazione di altro giudizio già in corso al
momento della presentazione”. Cass. Pen., sez II, 10.6.1992 n.2833
- “In tema di convalida di misure
cautelari, sia a norma dell'art. 390, primo e terzo comma, sia a norma
dell'art. 566 cod. proc. pen., agli effetti della sopravvenuta inefficacia
dell'arresto conta l'ora in cui l'arrestato è stato posto a disposizione
del giudice, o quella in cui è stata richiesta la convalida, e non quella
in cui il giudice si pronuncia sulla convalida stessa.” Cass. Pen, sez
V 6.11.1991 n. 1520
- “Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore
prescritto dal comma quarto dell'art. 566 cod. proc. pen. per la presentazione
da parte P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale
giudizio direttissimo, è sufficiente la
"presentazione" all'udienza, non rilevando che l'udienza per la
convalida abbia inizio successivamente alla scadenza del detto termine, dopo la
conclusione della celebrazione di altro giudizio già in corso al momento della
presentazione”. Cass. Pen, sez II,10.6.1992 n.
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