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Tra le casistiche riconducibili all'art. 624 cp, anche a seguito dell'introduzione dello specifico titolo di reato del furto con strappo e in abitazione, il furto nei supermercati costituisce indubbiamente la fattispecie di più frequente applicazione giurisprudenziale.
In via preliminare occorre dar conto di una minoritaria tesi che inquadra la vicenda di fatto del furto nel supermercato al di fuori dell'ambito del penalmente rilevante sulla base di rilievi esclusivamente civilistici; secondo tale impostazione, infatti, con l'asportazione della merce dagli scaffali si sarebbe perfezionato il contratto di vendita sicchè il successivo mancato pagamento sarebbe solo un inadempimento contrattuale. Alla tesi si è replicato che il contratto di vendita ed il passaggio della proprietà, in realtà, si verificano solo con il pagamento dei beni alle casse del supermercato.
Il dibattito teorico sorto con riferimento al furto nei supermercati riguarda, invece, essenzialmente l'individuazione del momento consumativo del reato e della soglia limite che separa il tentativo punibile dal delitto consumato. Per la giurisprudenza più risalente, infatti, lo stesso occultamento della merce all'interno del supermercato costituiva, di per sè, furto consumato pur se l'agente veniva colto ancora all'interno del supermercato.
Secondo la più recente giurisprudenza, invece, il momento consumativo del reato di furto nel supermercato va individuato nel passaggio alle casse senza pagare la merce. E, tuttavia, anche in tale ipotesi, parte della dottrina e della giurisprudenza, sottolineano come l'impossessamento non possa dirsi ancora integralmente realizzato posto che l'agente potrebbe ancora trovarsi entro l'ambito della sfera di vigilanza del soggetto passivo. Secondo tale tesi, la consumazione della fattispecie di furto nei supermercati implica che la res sottratta fuoriesca completamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo e che l'agente possa instaurarvi un autonomo potere di fatto anche se per un solo istante. In tale prospettiva, dovrebbe concludersi per la sussistenza di un furto tentato e non di un furto consumato nel caso in cui l'agente oltrepassi le casse senza pagare e si accinga a varcare la soglia d'uscita del supermercato.
Con riferimento al fatto di colui che invece consumi la cosa all'interno del supermercato non può dubitarsi l'integrazione della fattispecie di furto consumato.
L'occultamento della merce sulla propria persona ovvero con altri metodi maliziosi (come quello di introdurre la merce prelevata dagli scaffali in buste per la spesa ove è riposta la merce comperata altrove) integra l'aggravante del mezzo fraudolento (in termini Cass Pen 10997/2007; si veda anche Cass Pen n 17384/2003).
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