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La categoria dei legittimari è individuata nell'ambito della disciplina della successione ed è destinataria di una tutela di legge rafforzata in quanto i legittimari sono necessariamente destinatari di una quota, detta di riserva, del patrimonio de de cuius che non può, dunque, con testamento ovvero con donazioni effettuate in vita, ledere la quota per legge ad essi riservata.
Per la determinazione della quota riservata ai legittimari, in giurisprudenza si è posta la questione del momento cui fare riferimento per la sua quantificazione.
In particolare, il problema emerso è quello delle conseguenze, sulla determinazione delle quote dei legittimari, di un'eventuale rinuncia all'eredità da parte di uno di essi ovvero del mancato esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario prtermesso o leso nella sua quota di riserva.
In tali ipotesi, infatti, il nodo problematico che la giurisprudenza è stata chiamata a sciogliere era quello se la quota del legittimario escluso dalla successione si accrescesse in favore degli altri (soluzione abbracciata dalla Suprema Corte con il suo orientamento più rislaente, cfr. Cass Civ n 1529 del 11 febbraio 1995) o se dovesse, comunque, farsi riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione a prescindere dalle eventuali ed irrilevanti vicende successive inerenti alla posizione del singolo legittimario.
Le Sezioni Unite, con le recenti sentenze nn 13429 e 13524 del 2006, hanno optato per la seconda delle prospettate opzioni ermeneutiche in quanto ritenuta la più in linea con il tenore letterale delle norme di cui agli artt. 537, 538, 542 e 544 cc ed in quanto le norme in materia di successione necessaria non hanno il solo obiettivo di tutelare la posizione dei legittimari ma anche quello di garantire, in termini certi, al testatore di poter disporre della quota disponibile. Tale diritto verrebbe, naturalmente, meno ove le vcende relative al singolo legittimario influissero sulla determinazione delle quote di riserva.
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Per l'orientamento secondo cui le quote di riserva dei legittimari esclusi si accrescono in favore degli altri
Cassazione Civile Sez. II del 11 febbraio 1995 n. 1529
In tema di divisione ereditaria, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai discendenti in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non deve farsi riferimento alla situazione teorica al momento dell'apertura della successione, ma alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario, sicché, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite abbia abdicato alla qualità di erede per aver accettato un legato in sostituzione della legittima (art. 551 c.c.), detta quota non va desunta dall'art. 542 in tema di concorso tra coniuge e figli, bensì dall'art. 537 c.c. relativo alla successione dei soli figli.
Cassazione Civile Sez. II del 11 febbraio 1995 n.1529
Per l'orientamento secondo cui le quote di riserva dei legittimari si determinano comunque al momento dell'apertura della successione
Cassazione Civile Sez. Un. del 12 giugno 2006 n. 13524
Successione legittima e necessaria - Riduzione - Mancato esperimento dell'azione di riduzione - Individuazione della quota di riserva spettante ai singoli legittimari - Riferimento alla situzione concreta determinatasi al momento dell'apertura della successione - Necessità.
Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Cassazione Civile SEz. Unite del 12 giugno 2006 n.13524
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